Cassazione Civile, Ordinanza n. 30112/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità amministrativo-contabile promossa dalla Procura regionale nei confronti di vari amministratori provinciali per il conferimento di funzioni dirigenziali, con contratti a tempo determinato, a due dipendenti privi di laurea. In primo grado il direttore generale della Provincia è stato condannato a risarcire il danno erariale, limitatamente agli incarichi successivamente rinnovati a una delle dipendenti, in ragione della sopravvenuta modifica del regolamento provinciale che aveva ridefinito i requisiti per l'accesso agli incarichi. In appello la condanna è stata confermata. Nel ricorso per cassazione il condannato ha dedotto, con due motivi, eccesso di potere giurisdizionale: da un lato, perché la Corte dei conti avrebbe deciso su un thema decidendum diverso da quello dell'atto di citazione, sconfinando nella sfera del legislatore, del giudice amministrativo e del merito amministrativo; dall'altro, perché la sentenza avrebbe comportato una denegata giustizia e una mutatio della causa petendi, essendo stato condannato per un fatto diverso da quello contestato in giudizio. Ha anche chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o sospensione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi attinenti alla giurisdizione, in realtà censurassero errores in iudicando e errores in procedendo interni alla giurisdizione contabile. Ha quindi escluso sia il difetto assoluto o relativo di giurisdizione, sia il diniego di giurisdizione, affermando che il giudice contabile aveva semplicemente valutato la violazione della disciplina regolamentare come elemento della fattispecie di responsabilità per danno erariale e come profilo rilevante per l'imputazione colposa del danno. Ha inoltre ritenuto non pertinente la richiesta di rinvio pregiudiziale, perché il ricorrente non aveva indicato in modo specifico la materia unionale coinvolta né il collegamento tra diritto UE e fattispecie. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione
consente il ricorso alle Sezioni Unite solo per motivi inerenti alla giurisdizione
ribadisce il limite del ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti ai soli motivi di giurisdizione
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale
art. 267, comma 3, TFUE
richiamato per l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuta però non pertinente
art. 103 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di eccesso di potere giurisdizionale
art. 113 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di eccesso di potere giurisdizionale
richiamato dal ricorrente tra le norme che delimitano la responsabilità amministrativa
art. 82, r.d. n. 2440 del 1923
richiamato dal ricorrente
art. 52, r.d. n. 1214 del 1934
richiamato dal ricorrente
richiamato dal ricorrente
artt. 4 e 7 d.lgs. n. 104 del 2010
richiamati dal ricorrente a sostegno del dedotto sconfinamento nel merito amministrativo
richiamato dal ricorrente per lamentare la mutatio della causa petendi e il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del diritto a conoscere natura e motivi dell'accusa e a preparare la difesa
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dal ricorrente a tutela dell'effettività della difesa e della tutela giurisdizionale
artt. 2 e 4 codice di giustizia contabile
richiamati dal ricorrente nel secondo motivo
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati dal ricorrente per dedurre lesione del diritto di difesa e del giusto processo
richiamato dal ricorrente nel contesto della denuncia di mutatio della causa petendi
richiamato dalla Corte come norma rilevante per il conferimento di incarichi dirigenziali negli enti locali
richiamato dalla Corte come norma rilevante per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o uffici e per la potestà regolamentare degli enti locali
richiamato dalla Corte quale base normativa sui requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è esperibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non è quindi consentito trasformarlo in un mezzo di controllo degli errores in iudicando o in procedendo commessi nel giudizio contabile.
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile soltanto quando il giudice speciale oltrepassi i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo la sfera del legislatore, della discrezionalità amministrativa o di altra giurisdizione; non basta che abbia interpretato o applicato male la legge.
- La valutazione dell'illegittimità di un atto amministrativo può essere svolta dal giudice contabile quando sia strumentale all'accertamento di uno degli elementi della responsabilità amministrativo-contabile e del danno erariale.
- Nel giudizio per danno erariale, la violazione delle regole di settore che disciplinano il conferimento di incarichi può rilevare sia come indice di antigiuridicità della condotta sia ai fini dell'imputazione soggettiva della colpa grave.
- La denuncia di mutatio della causa petendi o di violazione dell'art. 112 c.p.c. non integra, di per sé, un vizio attinente alla giurisdizione, ma attiene al modo di esercizio del potere giurisdizionale.
- Il diniego di giurisdizione censurabile in sede di ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost. ricorre solo quando il giudice neghi in astratto la tutelabilità della situazione soggettiva, non quando la parte contesti l'erronea soluzione del caso concreto.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia richiede l'indicazione puntuale della norma unionale rilevante e del collegamento tra diritto UE e controversia; in mancanza, la richiesta è inammissibile o comunque non pertinente.
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