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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30112/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia origina da un'azione di responsabilità amministrativo-contabile promossa dalla Procura regionale nei confronti di vari amministratori provinciali per il conferimento di funzioni dirigenziali, con contratti a tempo determinato, a due dipendenti privi di laurea. In primo grado il direttore generale della Provincia è stato condannato a risarcire il danno erariale, limitatamente agli incarichi successivamente rinnovati a una delle dipendenti, in ragione della sopravvenuta modifica del regolamento provinciale che aveva ridefinito i requisiti per l'accesso agli incarichi. In appello la condanna è stata confermata. Nel ricorso per cassazione il condannato ha dedotto, con due motivi, eccesso di potere giurisdizionale: da un lato, perché la Corte dei conti avrebbe deciso su un thema decidendum diverso da quello dell'atto di citazione, sconfinando nella sfera del legislatore, del giudice amministrativo e del merito amministrativo; dall'altro, perché la sentenza avrebbe comportato una denegata giustizia e una mutatio della causa petendi, essendo stato condannato per un fatto diverso da quello contestato in giudizio. Ha anche chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o sospensione del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi attinenti alla giurisdizione, in realtà censurassero errores in iudicando e errores in procedendo interni alla giurisdizione contabile. Ha quindi escluso sia il difetto assoluto o relativo di giurisdizione, sia il diniego di giurisdizione, affermando che il giudice contabile aveva semplicemente valutato la violazione della disciplina regolamentare come elemento della fattispecie di responsabilità per danno erariale e come profilo rilevante per l'imputazione colposa del danno. Ha inoltre ritenuto non pertinente la richiesta di rinvio pregiudiziale, perché il ricorrente non aveva indicato in modo specifico la materia unionale coinvolta né il collegamento tra diritto UE e fattispecie. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso alle Sezioni Unite solo per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 207 d.lgs. 174/2016

    ribadisce il limite del ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti ai soli motivi di giurisdizione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale

  • art. 267, comma 3, TFUE

    richiamato per l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuta però non pertinente

  • art. 103 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 113 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 1, legge n. 20 del 1994

    richiamato dal ricorrente tra le norme che delimitano la responsabilità amministrativa

  • art. 82, r.d. n. 2440 del 1923

    richiamato dal ricorrente

  • art. 52, r.d. n. 1214 del 1934

    richiamato dal ricorrente

  • art. 1, legge n. 19 del 1994

    richiamato dal ricorrente

  • artt. 4 e 7 d.lgs. n. 104 del 2010

    richiamati dal ricorrente a sostegno del dedotto sconfinamento nel merito amministrativo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare la mutatio della causa petendi e il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del diritto a conoscere natura e motivi dell'accusa e a preparare la difesa

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dal ricorrente a tutela dell'effettività della difesa e della tutela giurisdizionale

  • artt. 2 e 4 codice di giustizia contabile

    richiamati dal ricorrente nel secondo motivo

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati dal ricorrente per dedurre lesione del diritto di difesa e del giusto processo

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della denuncia di mutatio della causa petendi

  • art. 110 d.lgs. 267/2000

    richiamato dalla Corte come norma rilevante per il conferimento di incarichi dirigenziali negli enti locali

  • art. 111 d.lgs. 267/2000

    richiamato dalla Corte come norma rilevante per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o uffici e per la potestà regolamentare degli enti locali

  • art. 19 d.lgs. 165/2001

    richiamato dalla Corte quale base normativa sui requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è esperibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non è quindi consentito trasformarlo in un mezzo di controllo degli errores in iudicando o in procedendo commessi nel giudizio contabile.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile soltanto quando il giudice speciale oltrepassi i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo la sfera del legislatore, della discrezionalità amministrativa o di altra giurisdizione; non basta che abbia interpretato o applicato male la legge.
  • La valutazione dell'illegittimità di un atto amministrativo può essere svolta dal giudice contabile quando sia strumentale all'accertamento di uno degli elementi della responsabilità amministrativo-contabile e del danno erariale.
  • Nel giudizio per danno erariale, la violazione delle regole di settore che disciplinano il conferimento di incarichi può rilevare sia come indice di antigiuridicità della condotta sia ai fini dell'imputazione soggettiva della colpa grave.
  • La denuncia di mutatio della causa petendi o di violazione dell'art. 112 c.p.c. non integra, di per sé, un vizio attinente alla giurisdizione, ma attiene al modo di esercizio del potere giurisdizionale.
  • Il diniego di giurisdizione censurabile in sede di ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost. ricorre solo quando il giudice neghi in astratto la tutelabilità della situazione soggettiva, non quando la parte contesti l'erronea soluzione del caso concreto.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia richiede l'indicazione puntuale della norma unionale rilevante e del collegamento tra diritto UE e controversia; in mancanza, la richiesta è inammissibile o comunque non pertinente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleAppalto
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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