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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14417/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato numerose cartelle di pagamento e, dopo il rigetto dell'appello da parte della commissione tributaria regionale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre gruppi di censure. Anzitutto ha contestato l'ammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro, sostenendo che nelle controversie tributarie l'ente dovesse stare in giudizio con propri dipendenti o, in alternativa, nei casi previsti, con l'Avvocatura dello Stato previa motivata delibera, e non con difensore esterno non autorizzato. Inoltre ha lamentato che il giudice di merito non avesse riconosciuto la prescrizione dei crediti azionati e la decadenza, assumendo che per i crediti iscritti a ruolo fosse decorso il termine prescrizionale quinquennale e che non fossero stati notificati gli atti prodromici. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità delle notifiche di varie cartelle e degli atti presupposti, contestando sia le notifiche a mezzo posta sia quelle via PEC, la mancanza di attestazione di conformità delle copie prodotte, la mancata prova della rituale provenienza delle PEC da indirizzi presenti nei pubblici elenchi e l'omesso esame della prescrizione. Con il terzo motivo ha sostenuto che il giudice di merito avesse erroneamente attribuito efficacia probatoria a copie fotostatiche di cartoline e relate di notifica, nonostante il disconoscimento della conformità ex art. 2719 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla costituzione dell'agente della riscossione a mezzo avvocato del libero foro, osservando che il ricorrente non aveva indicato perché la controversia non rientrasse nelle ipotesi convenzionali che consentono tale difesa, e che comunque il principio delle Sezioni Unite ammette il patrocinio esterno dell'ente nei casi previsti e, in altri casi, senza necessità di formalità ulteriori. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla prescrizione, sia perché prospettata come omessa pronuncia sotto un vizio diverso da quello corretto, sia perché la sentenza impugnata aveva in realtà deciso sul punto, ritenendo che le notifiche delle cartelle avessero interrotto la prescrizione; in ogni caso il motivo era troppo generico, non indicando per ciascun tributo il relativo termine prescrizionale e la decorrenza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla notifica via PEC, aderendo all'orientamento secondo cui l'uso di un indirizzo del mittente non presente nei registri pubblici non determina di per sé nullità se la provenienza è chiara e il contribuente non allega uno specifico pregiudizio difensivo; ha poi dichiarato inammissibili per difetto di specificità le ulteriori censure sulle notifiche postali e ex art. 140 c.p.c., perché non individuavano puntualmente quali notifiche ritenute valide dalla CTR fossero invece viziate. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l'agente della riscossione può provare la notifica anche mediante copie delle relate o degli avvisi di ricevimento, e la contestazione ex art. 2719 c.c. deve essere specifica, indicando il documento e gli asseriti elementi di difformità, non essendo sufficienti formule generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere correttamente sussunte nel vizio pertinente; una doglianza di omessa pronuncia non va veicolata sotto il n. 3 ma sotto il n. 4. Inoltre il vizio motivazionale non può essere usato per riproporre in modo generico questioni di merito.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 546 del 1992

    Nel processo tributario l'ente della riscossione sta in giudizio secondo la disciplina speciale richiamata; la Corte, però, richiama il principio delle Sezioni Unite che consente all'agente della riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro nei casi previsti dalla convenzione o quando l'Avvocatura non sia disponibile.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione, ma la Corte osserva che il motivo è generico e non consente di individuare il termine applicabile a ciascun tributo.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    La motivazione ribadisce che la necessità della motivata delibera riguarda le ipotesi riservate all'Avvocatura erariale; fuori da tali casi, la difesa con libero foro è ammissibile secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite.

  • art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973

    La notificazione della cartella esattoriale può avvenire secondo le modalità previste dalla norma; per la PEC, la Corte ribadisce che l'eventuale uso di un indirizzo del mittente non presente nei pubblici registri non determina nullità automatica in assenza di specifico pregiudizio difensivo.

  • art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come disciplina delle notifiche tributarie, incluse le forme tramite posta e gli adempimenti correlati, ma le censure risultano generiche o infondate alla luce degli atti esaminati dal giudice di merito.

  • art. 140 c.p.c.

    Per le notifiche eseguite con questa modalità, la Corte ritiene che, nel caso concreto, il procedimento risulti correttamente eseguito quando il deposito in casa comunale è seguito dall'invio della raccomandata informativa, ricevuta o giacente.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico e circostanziato; non bastano clausole di stile o asserzioni generiche. L'agente della riscossione può comunque provare la notifica mediante copie delle relate o degli avvisi di ricevimento.

  • art. 15, d.lgs. 546 del 1992

    Le spese di lite sono dovute anche quando l'ente sia assistito da un proprio funzionario, secondo la disciplina del processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base per il raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario la costituzione dell'agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è ammissibile quando la fattispecie rientra nelle ipotesi consentite dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima non sia disponibile, senza che sia necessaria una prova ulteriore della relativa delibera se il presupposto legale è implicitamente desumibile dalla costituzione stessa.
  • La deduzione della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo deve essere specifica: occorre indicare per ciascun tributo il termine applicabile e la decorrenza, poiché tributi diversi possono essere soggetti a prescrizioni diverse; una doglianza generica è inammissibile.
  • La contestazione di omessa pronuncia va incanalata nel vizio processuale corretto e, comunque, non può trasformarsi in una mera riproposizione di questioni di merito senza una puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • In tema di notificazione della cartella esattoriale, l'uso da parte del mittente di un indirizzo PEC non risultante nei registri pubblici non determina automaticamente la nullità della notifica se la provenienza dell'atto è chiara e il contribuente non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La contestazione della conformità delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. deve essere chiara, univoca e riferita a documenti determinati, con indicazione delle difformità asserite; il disconoscimento generico non impedisce al giudice di valorizzare le copie e gli altri elementi probatori, comprese le presunzioni.
  • L'agente della riscossione può provare la notifica della cartella anche tramite copie della relata o dell'avviso di ricevimento, senza necessità di depositare l'originale, se la prova documentale è valutata insieme agli altri elementi disponibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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