Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09672/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato il 30 novembre 2022 da una società operante nella distribuzione del gas naturale, in occasione del subentro di altro gestore nella concessione. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso, qualificandolo come licenziamento per giustificato motivo oggettivo soggetto alla disciplina generale dell'art. 3 l. n. 604/1966, e aveva accertato la mancanza di prova sia di criteri selettivi rispettosi di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare tra personale addetto a funzioni centrali, sia dell'impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni compatibili. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) erronea qualificazione del recesso e violazione della disciplina settoriale (d.lgs. n. 164/2000 e D.M. 21 aprile 2011), sostenendo che il recesso fosse un atto dovuto per garantire la continuità del servizio e non un licenziamento ordinario; 2) omessa considerazione del presupposto organizzativo e produttivo connesso alla perdita della concessione; 3) insussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore, transitato senza soluzione di continuità alle dipendenze del subentrante; 4) errata valutazione delle deduzioni sulla comparazione del personale individuato per il licenziamento; 5) omessa valutazione della pretesa volontà del lavoratore di accettare il nuovo rapporto e perseguire solo l'indennità sostitutiva della reintegrazione; 6) mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società subentrante e di altri lavoratori indicati come termini di comparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, con esame congiunto, tutti i motivi, confermando l'impostazione della Corte territoriale. In particolare, ha ribadito che la disciplina di settore sulla liberalizzazione del mercato del gas e il D.M. 21 aprile 2011 non deroga al regime legale dei licenziamenti individuali: il subentro dell'impresa concessionaria può integrare il presupposto organizzativo del giustificato motivo oggettivo, ma il datore di lavoro originario resta tenuto a dimostrare sia la sussistenza del presupposto che legittima il recesso sia l'impossibilità di repêchage. Inoltre, nella selezione di personale fungibile devono essere rispettati criteri di correttezza e trasparenza, richiamabili in via analogica ai criteri delle riduzioni di personale. La Corte ha anche escluso la violazione delle norme processuali invocate, osservando che non vi era indebita valutazione di prove non introdotte dalle parti né errata allocazione dell'onere della prova, e che non era necessaria l'integrazione del contraddittorio verso soggetti contro i quali non era stata proposta alcuna domanda. Condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604

    Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo resta soggetto alla disciplina generale dei licenziamenti individuali; la normativa di settore non può escluderne l'applicazione in assenza di una previsione legislativa espressa.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le regole ermeneutiche sono invocate per contestare la qualificazione del recesso, ma la Corte ribadisce che la disciplina regolamentare settoriale non consente di derogare alla tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato.

  • d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164

    La legge di liberalizzazione del mercato del gas non contiene un criterio idoneo a derogare al regime legale dei licenziamenti individuali.

  • L. 23 agosto 2004, n. 239

    Citatata dalla ricorrente tra le fonti settoriali richiamate a sostegno della tesi della specialità della disciplina del settore gas.

  • L. 23 febbraio 2006, n. 51

    Citatata dalla ricorrente tra le fonti settoriali richiamate a sostegno della tesi della specialità della disciplina del settore gas.

  • L. 29 novembre 2007, n. 222

    Citatata dalla ricorrente tra le fonti settoriali richiamate a sostegno della tesi della specialità della disciplina del settore gas.

  • L. 6 agosto 2008, n. 133

    Citatata dalla ricorrente tra le fonti settoriali richiamate a sostegno della tesi della specialità della disciplina del settore gas.

  • D.M. 21 aprile 2011

    Prevede, in caso di subentro nella distribuzione del gas, un presupposto giustificativo esterno alla volontà datoriale; la Corte lo interpreta come fonte regolamentare che non esclude la tutela legale contro il licenziamento illegittimo e che non crea un automatico trasferimento di rapporti di lavoro.

  • direttiva 98/30/CE

    Richiamata come fonte europea di liberalizzazione del mercato del gas, ma non ritenuta idonea, nel caso concreto, a giustificare una deroga al regime legale dei licenziamenti.

  • direttiva 2009/73/CE

    Richiamata dalla ricorrente quale fonte europea di settore; la Corte non vi riconosce efficacia derogatoria rispetto alla disciplina generale dei licenziamenti.

  • art. 41 l. 17 maggio 1999, n. 144

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle fonti di settore; non viene ritenuto idoneo a modificare la disciplina generale dei licenziamenti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei casi consentiti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire del lavoratore non è escluso dal successivo passaggio alle dipendenze del gestore subentrante, perché il rapporto con il datore originario resta autonomo.

  • art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare allegazioni e domande del lavoratore; la Corte non ravvisa le dedotte violazioni.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è censurabile solo se l'onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Nella selezione tra lavoratori fungibili il datore deve osservare criteri di correttezza e trasparenza.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa volontà del lavoratore di ottenere solo l'indennità sostitutiva della reintegrazione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio processuale relativo al contraddittorio; la Corte lo respinge per carenza dei presupposti.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la necessità di integrazione del contraddittorio verso altri soggetti; la Corte esclude il litisconsorzio necessario.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese in base alla soccombenza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La disciplina regolamentare o settoriale, anche se funzionale alla continuità di un servizio di interesse pubblico, non può introdurre cause estintive del rapporto di lavoro subordinato diverse da quelle previste dalla legge, salvo espressa previsione legislativa.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo derivante da perdita dell'appalto o del subentro nella concessione, il datore di lavoro deve provare sia il presupposto organizzativo-produttivo che giustifica il recesso sia l'impossibilità di repêchage in altre posizioni compatibili.
  • Quando il personale interessato è omogeneo e fungibile, la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere compiuta secondo criteri di correttezza, buona fede e trasparenza, potendosi richiamare in via analogica i criteri previsti per le riduzioni di personale.
  • La mera prosecuzione del rapporto presso l'impresa subentrante non elimina di per sé l'interesse ad agire contro il licenziamento intimato dal precedente datore, poiché i rapporti con cedente e cessionario restano distinti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia rispettivamente utilizzato prove non ritualmente introdotte o attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non è invece sufficiente contestare la valutazione delle prove.
  • L'integrazione del contraddittorio è necessaria solo verso i soggetti nei cui confronti sia proposta una domanda o nei cui confronti il giudizio non possa essere utilmente definito senza la loro partecipazione; il mero coinvolgimento fattuale di altri soggetti non basta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.