Cassazione Civile, Ordinanza n. 09669/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal secondo licenziamento intimato a un dipendente di una società aeroportuale per giustificato motivo oggettivo, motivato dalla sopravvenuta impossibilità temporanea di eseguire la prestazione a causa del ritiro del tesserino di accesso alla zona aeroportuale. In primo grado era stato già dichiarato illegittimo un precedente licenziamento disciplinare, con ordine di reintegrazione. La Corte d'appello, in riforma, ha ritenuto legittimo il nuovo recesso, valorizzando la prolungata impossibilità di svolgere la prestazione e l'incertezza, valutata ex ante, circa il venir meno dell'impedimento (sia per l'esito del procedimento penale sia per il rilascio del tesserino). Il lavoratore ha impugnato la decisione con tre motivi: omesso esame del fatto decisivo relativo all'obbligo di repêchage conseguente alla precedente reintegrazione; violazione degli artt. 3 l. n. 604/1966, 2103 e 2697 c.c. per l'esclusione dell'obbligo di repêchage; violazione della normativa aeronautica e delle regole sul rilascio del tesserino, sostenendo che il datore potesse prevedere l'esito del procedimento penale e attivarsi per il rilascio del titolo di accesso, necessario e dovuto. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che il giudice di merito aveva considerato solo il dato formale del ritiro del tesserino senza valutare le ragioni del provvedimento amministrativo, poi riferibili a supposti comportamenti illeciti del lavoratore esclusi dal giudice del lavoro nel precedente giudizio, e senza accertare se il datore avesse provato l'impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni o in luoghi non accessibili con tesserino, anche equivalenti. Ha quindi cassato con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché accerti se il datore di lavoro abbia adempiuto all'obbligo di repêchage e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione, è stata dunque annullata per omessa/erronea valutazione della natura del ritiro del tesserino e della prova dell'impossibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore.
Norme richiamate
art. 1464 c.c.
richiamato quale base della valutazione sull'impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione lavorativa; la Corte evidenzia però che, nel caso concreto, non poteva limitarsi a tale dato senza verificare le ragioni del ritiro del tesserino e l'effettiva impossibilità di repêchage.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali in tema di giustificato motivo oggettivo, repêchage e onere della prova.
art. 3 della legge n. 604/1966
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il mancato repêchage.
art. 2103 c.c.
richiamato per sostenere la possibilità di adibizione a mansioni diverse/equivalenti nell'ambito dell'obbligo di repêchage.
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio sull'impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore.
art. 718 cod. nav.
richiamato in relazione al provvedimento amministrativo di ritiro della tessera di accesso aeroportuale disposto dalla Direzione aeroportuale.
Regolamento di esecuzione UE n. 2015/1998
invocato dal ricorrente quanto alla disciplina di sicurezza aeroportuale e al rilascio delle tessere.
Programma nazionale per la sicurezza dell'Aviazione civile 7.9.2020 dell'ENAC
invocato dal ricorrente per sostenere la natura dovuta del rilascio del tesserino di accesso.
Procedura di rilascio delle tessere aeroportuali del luglio 2024
invocata dal ricorrente per affermare che il tesserino viene rilasciato dall'autorità amministrativa su richiesta del datore ed è atto dovuto e immediato.
d.lgs. n. 150/2022
richiamato dal ricorrente in relazione alla riforma Cartabia e alla trasformazione del reato in perseguibile a querela.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione, il datore di lavoro deve dimostrare non solo l'esistenza dell'impedimento, ma anche l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni o a prestazioni eseguibili in luoghi diversi da quelli resi inaccessibili dall'impedimento, quando ciò sia organizzativamente possibile senza alterare l'assetto aziendale.
- L'obbligo di repêchage non viene meno per il solo fatto che l'impossibilità della prestazione sia collegata a un provvedimento amministrativo di ritiro di un titolo di accesso: occorre verificare la causa sostanziale del provvedimento e se essa sia imputabile o meno al lavoratore.
- Se l'impedimento alla prestazione deriva da un comportamento del lavoratore poi escluso o smentito da un provvedimento giudiziale, il giudice del licenziamento deve considerare tale esito ai fini della valutazione della legittimità del recesso.
- L'onere di provare l'impossibilità di una diversa utilizzazione del dipendente grava sul datore di lavoro, salvo il diverso caso in cui l'impedimento sia imputabile al lavoratore per dolo o colpa.
- Il giudice di merito non può arrestarsi al dato formale dell'atto terminale che impedisce l'accesso al lavoro, ma deve scrutinare l'intero procedimento amministrativo e processuale che lo ha determinato, se tale elemento sia decisivo per stabilire la legittimità del licenziamento.
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