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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09673/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato il 30 novembre 2022 da una società operante nella distribuzione del gas naturale, in occasione del cambio di appalto/concessione e del subentro di altro gestore. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso, qualificandolo come licenziamento per giustificato motivo oggettivo soggetto alla disciplina generale dell'art. 3 l. n. 604/1966, e aveva accertato sia la mancata prova di criteri corretti e trasparenti per individuare i lavoratori da licenziare tra personale fungibile addetto a funzioni centrali, sia l'assenza di prova dell'impossibilità di repechage. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) ha sostenuto che il recesso imposto dal D.M. 21 aprile 2011 non sarebbe un vero licenziamento disciplinato dall'art. 3 l. n. 604/1966, ma un atto dovuto, vincolato dalla normativa settoriale e finalizzato alla continuità, efficienza e sicurezza del servizio; (2) anche a volerlo qualificare come g.m.o., ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe trascurato il presupposto organizzativo/produttivo derivante dalla perdita della concessione; (3) ha eccepito il difetto di interesse ad agire del lavoratore, poiché questi sarebbe transitato senza soluzione di continuità presso il gestore subentrante alle medesime condizioni; (4) ha censurato la valutazione sulle deduzioni e sui criteri di comparazione del personale; (5) ha sostenuto che il lavoratore, per il suo comportamento successivo, avrebbe mostrato di voler accettare il nuovo rapporto e di mirare solo alle 15 mensilità sostitutive della reintegrazione; (6) ha lamentato l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società subentrante e di altri lavoratori indicati come comparabili. La Cassazione ha rigettato tutti i motivi, riaffermando che la disciplina regolamentare di settore non può introdurre cause estintive del rapporto diverse da quelle previste dall'ordinamento, che il datore originario deve provare sia il presupposto organizzativo del recesso sia l'impossibilità di ricollocazione, e che la scelta dei lavoratori da licenziare, in presenza di personale omogeneo e fungibile, deve rispettare correttezza e trasparenza. Ha inoltre escluso i vizi processuali denunciati, precisando i limiti della censura ex artt. 115 e 2697 c.c. e la non necessità di integrare il contraddittorio verso soggetti estranei alla domanda proposta.

La decisione

Il ricorso della società è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in occasione del subentro nella distribuzione del gas. Ha ritenuto infondati i motivi sulla qualificazione del recesso, sull'asserita insussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore, sulla dedotta erronea valutazione dei criteri di scelta, sulla pretesa rinuncia sostanziale del dipendente e sulla mancata integrazione del contraddittorio. La Corte ha valorizzato il precedente di legittimità già formatosi sulla disciplina del settore gas, ribadendo che il D.M. 21 aprile 2011 non deroga alla disciplina legale dei licenziamenti individuali e che il datore è tenuto a provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e l'impossibilità di repechage. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604

    Il licenziamento in questione resta soggetto alla disciplina generale del giustificato motivo oggettivo; la normativa di settore non ne consente la deroga.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati come criteri ermeneutici per interpretare la comunicazione di recesso e la disciplina settoriale, ma la Corte esclude che possano condurre a escludere la tutela legale contro i licenziamenti illegittimi.

  • d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164

    La legge di liberalizzazione del mercato del gas non contiene criteri che autorizzino a derogare al principio di tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato.

  • l. 23 agosto 2004, n. 239

    Richiamata nel ricorso tra le fonti di settore, senza che la Corte ne ricavi una deroga al regime dei licenziamenti.

  • l. 23 febbraio 2006, n. 51

    Richiamata nel ricorso tra le fonti di settore, senza rilievo decisivo autonoma nel ragionamento della Corte.

  • l. 29 novembre 2007, n. 222

    Richiamata nel ricorso tra le fonti di settore, senza rilievo decisivo autonoma nel ragionamento della Corte.

  • l. 6 agosto 2008, n. 133

    Richiamata nel ricorso tra le fonti di settore, senza rilievo decisivo autonoma nel ragionamento della Corte.

  • D.M. 21 aprile 2011

    Prevede, in caso di subentro nella distribuzione del gas, un presupposto giustificativo esterno alla volontà datoriale che abilita al licenziamento per g.m.o., ma non esclude la disciplina legale dei licenziamenti e richiede comunque prova del presupposto e del repechage.

  • direttiva 98/30/CE

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la natura pubblicistica e vincolata della disciplina di settore, senza accoglimento della censura.

  • direttiva 2009/73/CE

    Richiamata dal ricorrente nel medesimo senso, senza accoglimento della censura.

  • art. 41 Cost.

    Invocato per sostenere la funzione pubblica del servizio e la vincolatività del recesso, ma non idoneo a derogare al regime legale dei licenziamenti.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 164/2000

    Richiamato per la disciplina del subentro nella concessione; non contiene, secondo la Corte, un criterio derogatorio del regime legale del recesso.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte esclude il difetto di interesse ad agire, osservando che il passaggio ad altro datore non elimina l'interesse all'impugnazione del licenziamento.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è ravvisabile solo se il giudice decide su prove non introdotte o esercita poteri istruttori officiosi fuori dai casi consentiti; tale ipotesi non ricorre.

  • art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per censurare le allegazioni e i fatti posti a fondamento della domanda, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle conseguenze del licenziamento e alla pretesa volontà del lavoratore di puntare solo alla tutela indennitaria.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Implicano che, nella selezione del personale fungibile da licenziare, la scelta datoriale sia improntata a correttezza e trasparenza.

  • art. 5 l. 23 luglio 1991, n. 223

    Richiamato in via analogica quale criterio di riferimento per la selezione dei lavoratori in presenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Giustifica l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la motivazione per relationem al precedente di legittimità.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sul valore nomofilattico e stabilizzante del precedente.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    Richiamato in tema di stabilità del precedente e uniformità della giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nel settore della liberalizzazione del gas naturale, una fonte regolamentare o una disciplina negoziale di settore non possono introdurre cause estintive del rapporto di lavoro subordinato diverse da quelle previste dalla legge, né escludere la tutela contro i licenziamenti illegittimi.
  • Il recesso intimato dal datore originario in occasione del subentro di altro gestore può integrare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma il datore deve comunque provare sia il presupposto organizzativo-produttivo sia l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni compatibili.
  • Quando il personale interessato è omogeneo e fungibile, la scelta dei lavoratori da licenziare deve rispettare criteri di correttezza, buona fede e trasparenza; in tale ambito è consentito richiamare, in via di parametro, i criteri legali dettati per i licenziamenti collettivi.
  • Il transito del lavoratore alle dipendenze dell'impresa subentrante non elimina di per sé l'interesse ad agire per l'impugnazione del licenziamento intimato dal precedente datore.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte in causa o eserciti poteri officiosi fuori dai casi consentiti; la critica alla mera valutazione delle prove non integra tale vizio.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova, non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • Nei rapporti di lavoro connessi al cambio di appalto o di concessione, la tutela del lavoratore licenziato resta distinta dal diritto all'assunzione presso il soggetto subentrante, sicché non è necessario integrare il contraddittorio con quest'ultimo se non vi è una domanda proposta nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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