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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09630/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una lavoratrice che aveva prestato attività dal 20 febbraio 2018 all'11 gennaio 2020, dopo un precedente periodo di collaborazione autonoma dal settembre 2016, nei confronti di più società tra loro collegate. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il superiore inquadramento della dipendente, le relative differenze retributive, l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato l'11 gennaio 2020 e l'indennità ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, ritenendo inoltre sussistente un centro unico di imputazione di interessi tra le società coinvolte. La società ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la decisione sulla non contestazione; 2) travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi per avere valorizzato in modo erroneo le risultanze istruttorie; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserito ius novorum sulla domanda relativa al centro unico di imputazione di interessi; 4) omesso esame del contratto di rete tra le società; 5) nullità della sentenza per carenza o apparenza della motivazione e omessa pronuncia; 6) violazione delle norme sulle spese per mancata compensazione nonostante il parziale accoglimento dell'appello della lavoratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: il primo perché non coglieva la ratio della decisione di merito, fondata soprattutto sulla mancata impugnazione in appello delle statuizioni sfavorevoli; il secondo per promiscuità tra vizi ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. e per mancata deduzione di un fatto storico decisivo; il terzo per difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti rilevanti; il quarto perché la Corte d'appello aveva comunque considerato il contratto di rete e aveva valorizzato il dato decisivo dell'uso promiscuo dei lavoratori. Il quinto motivo è stato giudicato infondato, poiché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e non presentava una carenza grafica o una motivazione apparente. Anche il sesto motivo è stato respinto, poiché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione del principio di non contestazione, ma la Corte osserva che la censura non coglie la ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    è invocato insieme all'art. 115 c.p.c. per denunciare un preteso travisamento probatorio; la Corte lo ritiene richiamato in modo promiscuo e non specifico.

  • art. 167 c.p.c.

    è richiamato in relazione alla contestazione dei fatti allegati, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    il principio tantum devolutum quantum appellatum è richiamato per ribadire che l'appello deve individuare con specificità le censure e delimitare il devolutum.

  • art. 345 c.p.c.

    è invocato per sostenere l'inammissibilità in appello della domanda sul centro unico di imputazione di interessi; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro del vizio di violazione di legge, ma non può essere usato in modo promiscuo con il vizio motivazionale o di travisamento della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è richiamato per la nullità della sentenza e per il travisamento del fatto processuale, ma senza adeguata specificazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero dissenso sulla valutazione delle prove o l'omesso esame di elementi istruttori.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    impone l'onere di specificità e di indicazione/trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 369, n. 4 c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con indicazioni idonee alla loro individuazione.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manchi graficamente o sia incomprensibile; nel caso concreto la sentenza di merito era adeguatamente motivata.

  • art. 161 c.p.c.

    è richiamato insieme alle altre norme sulla nullità della sentenza, ma il motivo è respinto.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato in tema di motivazione, senza che la doglianza venga accolta.

  • art. 91 c.p.c.

    è richiamato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    è invocato per sostenere la necessità di compensazione, ma la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015

    è la base normativa dell'indennità risarcitoria riconosciuta per l'illegittimità del licenziamento in un contesto di impresa con più di 15 dipendenti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione di merito si fondi sulla mancata specifica impugnazione di capi sfavorevoli in appello.
  • Il motivo di ricorso deve rispettare il requisito di specificità: è necessario trascrivere o quantomeno riassumere gli atti e i documenti rilevanti, indicando dove siano reperibili nel fascicolo; la mancanza di tali indicazioni determina inammissibilità.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di sindacare la mera valutazione delle prove, né l'omesso esame di elementi istruttori o la critica alla motivazione.
  • La deduzione di travisamento della prova deve distinguere chiaramente il vizio di violazione di legge da quello di omesso esame; la formulazione promiscua e indistinta dei motivi impedisce l'ammissibile sussunzione della censura.
  • La sussistenza di un centro unico di imputazione di interessi può essere desunta anche da elementi fattuali quali l'uso promiscuo dei lavoratori e la sovrapposizione gestionale, mentre la mera esistenza di un contratto di rete non è di per sé decisiva ad escluderlo.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente oscura da non consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico del giudice; non è sufficiente il dissenso sulla valutazione compiuta.
  • La regolazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salva l'illegittimità di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

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