Cassazione Civile, Ordinanza n. 09412/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il reinserimento di una docente nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per il triennio 2014-2017 dopo una precedente cancellazione dovuta all’omessa presentazione della domanda di aggiornamento. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo legittima la cancellazione e tardiva la richiesta di reinserimento; la corte d’appello aveva invece ordinato il reinserimento, disapplicando il decreto ministeriale nella parte in cui non consentiva il reinserimento del docente cancellato per mancata presentazione della domanda di permanenza. In cassazione il Ministero ha dedotto, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme di riferimento, sostenendo che il diritto al reinserimento nelle GAE presuppone comunque una domanda valida e tempestiva presentata entro il termine di aggiornamento e che, nel caso concreto, non risultava proposta alcuna istanza tempestiva di reinserimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha affermato che, pur essendo illegittima la preclusione regolamentare al reinserimento del docente cancellato per mancata domanda di permanenza, il diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento richiede comunque la presentazione di una domanda entro il termine previsto per l’aggiornamento successivo. Poiché nella sentenza impugnata non era stato accertato se la docente avesse presentato una domanda tempestiva di reinserimento in occasione dell’aggiornamento successivo, la decisione d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
È richiamato come vizio denunciato per omesso esame di fatti decisivi.
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004 conv. in L. n. 143/2004
Prevede la cancellazione del docente dalle graduatorie in caso di mancata presentazione della domanda, ma consente il reinserimento a domanda con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.
art. 1, comma 605, L. n. 296/2006
La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha abrogato per incompatibilità la disciplina del reinserimento prevista dal d.l. n. 97/2004.
art. 401 d.lgs. n. 297/1994
Costituisce il riferimento originario delle graduatorie permanenti poi trasformate in graduatorie ad esaurimento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È menzionato nel richiamo della motivazione di legittimità riportata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel sistema delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, la cancellazione per mancata presentazione della domanda di aggiornamento non produce un effetto definitivamente preclusivo al reinserimento: l’interessato può domandarlo negli aggiornamenti successivi, con conservazione del punteggio maturato al momento del depennamento.
- Il diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento non sorge automaticamente per il solo fatto dell’illegittimità della preclusione regolamentare, ma richiede pur sempre la presentazione di una domanda tempestiva entro il termine previsto per l’aggiornamento.
- La domanda di reinserimento deve essere distinta dal ricorso giudiziario: la proposizione del ricorso oltre il termine di aggiornamento non può supplire alla mancata presentazione, nei termini, della domanda amministrativa richiesta dalla legge.
- In sede di legittimità, è censurabile la sentenza di merito che ometta di accertare un fatto decisivo quale la tempestiva presentazione della domanda di reinserimento, quando tale adempimento costituisca presupposto del diritto azionato.
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