Cassazione Civile, Ordinanza n. 09675/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato il 28 ottobre 2022 da una società di distribuzione del gas a un dipendente addetto all'area impiantistica/funzioni centrali, in occasione del cambio di appalto/concessione disciplinato dal D.M. 21 aprile 2011. La Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il recesso, qualificandolo come licenziamento per giustificato motivo oggettivo soggetto all'art. 3 l. n. 604/1966 e ritenendo non provata né l'adozione di criteri corretti e trasparenti per individuare il personale da licenziare né l'impossibilità di repêchage. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) sostenendo che il recesso, previsto dalla disciplina di settore, fosse atto dovuto e non licenziamento soggetto alla disciplina generale; (2) deducendo che, anche a volerlo qualificare come g.m.o., la Corte territoriale aveva omesso di considerare il presupposto organizzativo-produttivo derivante dalla perdita della concessione e la necessità di garantire continuità del servizio; (3) eccependo carenza di interesse ad agire del lavoratore, transitato senza soluzione di continuità al nuovo gestore con identiche condizioni; (4) contestando la valutazione delle circostanze fattuali relative alla selezione dei dipendenti; (5) lamentando che la volontà del lavoratore, desumibile dal comportamento successivo, fosse quella di accettare il nuovo rapporto e ottenere solo l'indennità sostitutiva; (6) denunciando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società subentrante e di altri lavoratori utilizzati come termini di comparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, richiamando un precedente già formatosi sulla disciplina del settore gas e affermando che la normativa regolamentare del D.M. 21 aprile 2011 non può derogare al regime legale dei licenziamenti individuali. Ha ribadito che, nelle ipotesi di subentro nella distribuzione del gas, il datore originario deve comunque provare il presupposto oggettivo del recesso e l'impossibilità di repêchage, oltre a rispettare criteri di correttezza nella scelta dei lavoratori, trattandosi di personale fungibile e omogeneo. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto incensurabili gli accertamenti di fatto svolti dalla Corte territoriale, che aveva escluso sia criteri selettivi conformi a correttezza sia l'adempimento dell'obbligo di ricollocazione. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. nei termini dedotti e ha respinto anche la censura sulla mancata chiamata della società subentrante, valorizzando la distinzione tra i diversi rapporti di lavoro. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo resta soggetto alla disciplina generale dei licenziamenti individuali anche nel settore della distribuzione del gas.
I criteri ermeneutici invocati non consentono di attribuire al recesso una natura diversa da quella di licenziamento soggetto alla disciplina legale.
La disciplina di liberalizzazione del mercato del gas non contiene una deroga alla tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato.
Richiamata dalla ricorrente come norma di contesto della disciplina settoriale, ma non idonea a derogare alla tutela legale dei licenziamenti.
Norma richiamata nel ricorso nel quadro della disciplina di settore.
Norma richiamata nel ricorso nel quadro della disciplina di settore.
Norma richiamata nel ricorso nel quadro della disciplina di settore.
D.M. 21 aprile 2011
Prevede, in caso di subentro di altra impresa nella distribuzione del gas, un meccanismo di garanzia occupazionale, ma non può introdurre una causa estintiva del rapporto diversa da quelle legali; il datore deve comunque provare il g.m.o. e il repêchage.
direttiva 98/30/CE
Richiamata per sostenere la liberalizzazione del mercato del gas, ma non reputata idonea a escludere la disciplina legale del licenziamento.
direttiva 2009/73/CE
Richiamata per sostenere la liberalizzazione del mercato del gas, ma non reputata idonea a escludere la disciplina legale del licenziamento.
art. 41 legge 17 maggio 1999, n. 144
Richiamata come ulteriore norma di contesto della disciplina di settore.
La violazione è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non ricorre se la censura riguarda solo la valutazione delle prove.
L'interesse ad agire del lavoratore non viene meno per il solo fatto del transito al nuovo gestore, poiché il rapporto con il datore originario resta autonomamente tutelabile.
Norma richiamata nel dedurre insufficienza delle allegazioni e del contenuto del ricorso introduttivo, censura non accolta.
La violazione è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
Nella scelta dei lavoratori da licenziare devono essere rispettati criteri di correttezza e trasparenza.
La selezione del personale fungibile deve avvenire secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella gestione del recesso.
art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di collegare il recesso alla tutela reintegratoria; la censura è stata respinta.
La mancata integrazione del contraddittorio non sussiste nel caso in cui i rapporti con la società cedente e con quella subentrante siano distinti.
Non era necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società subentrante e di altri lavoratori indicati come comparatori.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Il precedente di legittimità richiamato è stato seguito anche mediante rinvio motivazionale.
Richiamato per sottolineare la stabilità del precedente nomofilattico.
Richiamato per evidenziare la rilevanza del precedente consolidato.
Massime di principio
- Nel settore della distribuzione del gas, la disciplina regolamentare del subentro non può introdurre una causa di estinzione del rapporto di lavoro diversa da quelle tipiche previste dall'ordinamento, né può elidere la tutela legale contro i licenziamenti illegittimi.
- Il licenziamento intimato in occasione del cambio di appalto/concessione, anche se previsto da una disciplina settoriale, va comunque verificato alla stregua della disciplina generale del giustificato motivo oggettivo: il datore deve provare il presupposto organizzativo-produttivo e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in posizioni compatibili.
- Quando il personale interessato è fungibile e omogeneo, la scelta del lavoratore da licenziare deve essere effettuata secondo criteri di correttezza e buona fede, con un grado di trasparenza e precisione assimilabile, per funzione, ai criteri previsti per i licenziamenti collettivi.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai casi consentiti, non quando si contesta la mera valutazione del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia tratto conclusioni diverse da quelle prospettate sulla base delle prove acquisite.
- Il transito del lavoratore presso il gestore subentrante non fa venir meno, di per sé, l'interesse ad agire contro il licenziamento intimato dal precedente datore, poiché i rapporti con i diversi datori restano distinti e autonomi.
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