Cassazione Civile, Ordinanza n. 06645/2024 del 13/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Le amministrazioni avevano promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di due compravendite di immobili effettuate da una soggetta che era stata condannata dalla Corte dei conti al risarcimento di un ingente danno erariale. Gli immobili, già gravati da sequestro conservativo, erano stati alienati dopo la condanna contabile. Il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che dalla sentenza della Corte dei conti emergesse come danneggiato non la Presidenza del Consiglio o il Ministero dell'Interno, bensì l'amministrazione finanziaria cui facevano capo i fondi distratti. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando anche il mancato deposito del fascicolo di primo grado e della sentenza contabile, che impediva di verificare la portata del danno. In cassazione le amministrazioni deducevano: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 347 c.p.c. e 2697 c.c., perché la Corte d'appello non avrebbe richiesto il fascicolo di primo grado né esaminato compiutamente le questioni di merito; 2) violazione degli artt. 19 L. 801/1977, 2697 e 2901 c.c., 115 e 116 c.p.c. e del principio iura novit curia, sostenendo che la condotta illecita riguardava la sottrazione di somme destinate al finanziamento del SISDE, struttura collegata al Ministero dell'Interno e al Presidente del Consiglio, e non solo il Ministero del Tesoro, oltre a contestare la limitazione del danno al solo profilo patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata si reggeva su una ratio autonoma e sufficiente, fondata sul mancato assolvimento dell'onere di produrre il fascicolo di primo grado e la sentenza della Corte dei conti: spetta alla parte appellante assicurare al giudice di secondo grado la disponibilità dei documenti su cui fonda la pretesa, salvo allegare un incolpevole smarrimento e chiedere i rimedi processuali conseguenti. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che, in assenza della sentenza contabile, non era possibile rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito; inoltre ha condiviso il principio secondo cui, ai fini della legittimazione all'azione revocatoria, rileva la titolarità dei fondi sottratti, che nella specie era stata ricondotta al Ministero del Tesoro. Il ricorso incidentale condizionato delle resistenti è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico solidale delle ricorrenti principali ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria spetta al creditore del soggetto che vanta il credito; nella specie la legittimazione attiva è stata ricondotta alla titolarità del credito collegato ai fondi sottratti, e non alla mera connessione organizzativa con il servizio di sicurezza.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha escluso che vi fosse una violazione decisiva, poiché il giudice di merito poteva decidere sulla base dei documenti effettivamente presenti in atti.
art. 116 c.p.c.
Non è stata ravvisata una falsa applicazione dei criteri di valutazione delle prove, essendo mancata la documentazione necessaria per una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 347 c.p.c.
È stato ribadito l'onere dell'appellante di produrre il fascicolo di primo grado o comunque di segnalare l'assenza incolpevole dei documenti rilevanti prima della decisione.
art. 2697 c.c.
È stato richiamato il principio per cui grava sulla parte che invoca la propria pretesa l'onere di fornire la documentazione necessaria a sostenerla in giudizio.
art. 19 L. 801/1977
La Corte ha ritenuto non decisiva la disciplina invocata sul finanziamento dei servizi di sicurezza, perché ai fini della legittimazione attiva rilevava la titolarità dei fondi distratti.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata come fonte dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la parte che fonda le proprie censure su documenti già prodotti in primo grado deve assicurare la disponibilità di tali atti al giudice dell'impugnazione; se il fascicolo o i documenti mancano, la parte deve tempestivamente dedurne l'incolpevole smarrimento e chiedere i rimedi processuali conseguenti, altrimenti il giudice può decidere sulla base degli atti presenti.
- La mancata produzione di un documento decisivo in appello può rendere corretta la decisione del giudice di merito e assorbire le ulteriori censure che presuppongono quel documento.
- Ai fini della legittimazione attiva all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. rileva l'effettiva titolarità del credito da tutelare, non la mera appartenenza organizzativa o funzionale dell'ufficio che abbia subito in concreto la vicenda dannosa.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggerla, la censura rivolta soltanto ad un'altra ratio o a profili non decisivi non può condurre alla cassazione della decisione.
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