Cassazione Civile, Ordinanza n. 09395/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 relativo a una società a responsabilità limitata operante nel settore edilizio, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. Secondo il PVC della Guardia di Finanza, i due ricorrenti avrebbero operato come amministratori di fatto, utilizzando la società e altre società schermate da prestanome per fornire manodopera e realizzare violazioni fiscali tramite costi e crediti IVA fittizi, poi compensati anche con ritenute e contributi. I contribuenti avevano contestato innanzitutto la validità della notifica dell'atto, la sua indirizzazione nei loro confronti, la dedotta necessità di notificazione all'estero per il preteso trasferimento della sede sociale in Romania, la riferibilità della qualità di amministratori di fatto, e la loro responsabilità per le violazioni tributarie della società. I motivi di ricorso per cassazione erano sei: (1) violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari e dell'accertamento esecutivo; (2) illegittimità della notifica dell'avviso alla società in persona dei ricorrenti quali amministratori di fatto; (3) omessa notifica all'estero della società per trasferimento della sede in Romania; (4) erroneo richiamo dell'art. 2476, comma 7, c.c.; (5) violazione dell'art. 2639 c.c. e travisamento delle prove, sostenendo che i ricorrenti svolgevano solo attività tecniche da geometri e non funzioni gestorie; (6) esclusione della loro responsabilità per le sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 7 d.l. 269/2003.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla notifica, affermando che la notificazione a mezzo posta degli avvisi tributari è legittima anche per gli atti impoesattivi e che l'eventuale vizio di notifica non incide sull'esistenza dell'atto, ma solo sulla sua efficacia, potendo essere sanato dalla conoscenza piena dell'atto entro i termini di decadenza. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, poiché l'avviso era stato notificato ai ricorrenti non come rappresentanti della società, ma in proprio quale autori della violazione e amministratori di fatto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di legittimazione e interesse, poiché i ricorrenti non potevano far valere questioni relative alla notificazione dell'avviso indirizzato alla società. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il richiamo all'art. 2476, comma 7, c.c. era soltanto argomentativo e non costitutivo della ratio decidendi, fondata invece sull'accertamento in fatto dell'effettivo inserimento dei ricorrenti nella gestione societaria. Il quinto motivo è stato giudicato inammissibile e comunque infondato, perché mirava a contestare la motivazione e la ricostruzione fattuale del giudice di merito; la Corte ha ritenuto utilizzabili nel processo tributario le dichiarazioni di terzi recepite nel PVC e ha considerato compatibile con esse l'accertamento di una gestione continuativa e sistematica da parte dei ricorrenti. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'esclusione della responsabilità personale per le sanzioni ex art. 7 d.l. 269/2003 non opera quando la società sia usata come schermo per il vantaggio esclusivo della persona fisica che, anche di fatto, la dirige. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
Indicata come norma processuale dedotta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
artt. 29 d.l. n. 78/2010 conv. con l. n. 122/2010
Richiamati dai ricorrenti sulla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo; la Corte ha escluso che escludano la notifica postale diretta degli atti impositivi.
Norma sulle notificazioni degli avvisi di accertamento; la Corte ne ha confermato la compatibilità con la notifica a mezzo posta direttamente da parte dell'Ufficio.
Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione dell'atto alla società.
Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione alla persona giuridica.
art. 60 commi 4 e 5 d.P.R. n. 600/1973
Invocato per sostenere la necessità della notifica all'estero; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di legittimazione e interesse.
Richiamato dalla CTR ma ritenuto dalla Cassazione solo argomentativo e non decisivo; la responsabilità è stata affermata sulla base dell'amministrazione di fatto.
La Corte ha ribadito che l'amministratore di fatto si desume dall'inserimento sistematico nella gestione societaria, con direttive e condizionamento delle scelte operative.
Richiamato dai ricorrenti per negare la loro responsabilità per le violazioni tributarie della società.
Richiamato dai ricorrenti per negare la loro responsabilità per l'IVA accertata.
art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. con l. n. 326/2003
"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
La regola di imputazione esclusiva alla società non opera quando la persona fisica, anche amministratore di fatto, abbia usato l'ente come schermo per perseguire un vantaggio personale e sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
La Corte ne ha affermato la portata generale che consente agli uffici finanziari la notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi e degli altri atti da notificare al contribuente.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo posta direttamente effettuata dall'Ufficio finanziario è consentita per gli avvisi di accertamento e, più in generale, per gli atti impositivi che la legge impone di notificare al contribuente, senza che sia necessario il ministero dell'ufficiale giudiziario.
- Negli atti impoesattivi l'eventuale vizio di notificazione non incide sulla giuridica esistenza dell'atto, ma soltanto sulla sua efficacia ai fini della riscossione; il vizio può essere sanato se il contribuente ha comunque avuto piena conoscenza dell'atto entro il termine di decadenza dell'Amministrazione.
- Chi riceve un avviso di accertamento in proprio, quale autore della violazione o amministratore di fatto, non è legittimato a far valere vizi della notificazione dell'atto indirizzato alla società, né ha interesse a impugnare questioni che attengono a posizioni giuridiche soggettive estranee alla propria.
- La qualità di amministratore di fatto non richiede la titolarità formale della carica, ma si desume dall'inserimento concreto, continuativo e sistematico nella gestione dell'impresa, con impartizione di direttive e condizionamento delle scelte operative.
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi e recepite nel PVC o nell'avviso di accertamento hanno valore indiziario e possono fondare una prova presuntiva, anche se non rese in contraddittorio con il contribuente.
- La disciplina che attribuisce alla sola persona giuridica le sanzioni amministrative tributarie non opera quando l'ente sia stato utilizzato come schermo da chi, anche di fatto, ne abbia diretto l'attività per conseguire un vantaggio personale; in tal caso torna applicabile la regola generale della responsabilità della persona fisica autrice dell'illecito.
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