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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22433/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2009, costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e detrazioni ritenute indebite ai fini IVA, in relazione a fatture di acquisto di carburante considerate prive del requisito di inerenza. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l'appello dell'Agenzia, affermando che, pur non applicandosi il d.P.R. n. 444/1997 per effetto dell'art. 1, comma 109, L. n. 266/2005, il contribuente non aveva provato che il carburante fosse stato effettivamente utilizzato per i due autocarri disponibili, essendo necessaria una prova dell'inerenza c.d. quantitativa tramite indicazione, sulle fatture o in altri elementi, della targa del mezzo o del chilometraggio percorso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 109 TUIR e 21 d.P.R. n. 633/1972, oltre che dell'art. 1, comma 109, L. n. 266/2005, sostenendo che le fatture, compilate dal distributore nel rispetto dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972, costituivano prova sufficiente dell'acquisto del carburante e della deducibilità del costo per gli autotrasportatori, per i quali la scheda carburante era stata sostituita dalla fattura.

La decisione

La Corte ha rilevato che il contribuente aveva depositato domanda e ricevuta di pagamento per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 L. n. 130/2022. Poiché l'atto impositivo risultava incluso nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate e non risultava notificato alcun diniego di definizione, la Corte ha preso atto della regolare definizione della lite e ha dichiarato estinto il processo. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente come norma sul vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in tema di inerenza del costo dedotto.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato quale parametro per la deducibilità dei costi e il requisito di inerenza.

  • art. 21 del d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione alla regolare emissione delle fatture fiscali da parte del distributore di carburante.

  • art. 1, comma 109, della L. n. 266/2005

    La Corte d'appello lo aveva letto come norma che, per gli autotrasportatori, sostituisce la scheda carburante con la fattura rilasciata dall'impianto di distribuzione.

  • art. 5 della L. n. 130/2022

    comma 7; commi 11 e 12; ultimo periodo del comma 5

    La definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento degli importi dovuti; in mancanza di istanza di trattazione il processo va dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023

    Richiamato come base del meccanismo amministrativo di trasmissione dell'elenco degli atti impositivi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

Massime di principio

  • Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria prevista da una legge speciale e non sia stato notificato diniego, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, senza esame del motivo di ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione della controversia prevale sull'esame del merito del ricorso, purché sia documentata la ricorrenza dei presupposti normativi della sanatoria.
  • Nelle liti tributarie sulla deducibilità dei costi di carburante degli autotrasportatori, la questione dell'inerenza può essere oggetto di contestazione probatoria, ma nel caso di intervenuta definizione agevolata la Corte non affronta il merito della ripartizione dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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