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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07885/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

La controversia riguarda il rilascio di un immobile sito in Bari, già condotto dalla nonna della ricorrente in forza di assegnazione ai sensi della L. n. 137/1952, e l'ingiunzione di pagamento del corrispettivo non versato. La ricorrente aveva opposto il provvedimento sostenendo di avere diritto al subentro nel rapporto locatizio/assegnazione per la convivenza protratta con l'originaria assegnataria; aveva inoltre invocato l'applicazione della disciplina della locazione abitativa e della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988, nonché la regolarizzazione del rapporto ai sensi della normativa regionale pugliese. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 60 L.R. Puglia n. 1/2005, in combinato disposto con gli artt. 3 e 13 L.R. Puglia n. 10/2014, sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta alla L. n. 137/1952 e all'art. 6 L. n. 392/1978 come esteso dalla Corte costituzionale; 2) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici di merito negato il subentro nonostante prove testimoniali e documentali idonee a dimostrare la convivenza effettiva, ritenendo prevalente il certificato anagrafico di residenza; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché i giudici di merito avrebbero trascurato il percorso logico che avrebbe dovuto portare a valorizzare la prova sostanziale della convivenza rispetto al dato formale anagrafico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva già ricondotto l'immobile alla disciplina della L. n. 137/1952, ma aveva correttamente individuato come normativa applicabile quella regionale sull'edilizia residenziale pubblica, in forza dell'art. 1, comma 2, L. n. 431/1998; ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo alla sentenza n. 404/1988, riferita alla successione nel contratto di locazione ex art. 6 L. n. 392/1978, ritenuta non applicabile alla specie. Sempre sul primo motivo, la Corte ha aggiunto che il subentro non opera automaticamente, richiede una istanza e l'autorizzazione/verifica dell'ente gestore, essendo necessario l'accertamento dei requisiti soggettivi e la permanenza delle condizioni che giustificano l'assegnazione ERP. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio: la Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo in ipotesi specifiche, non quando si contesta la valutazione delle prove; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva esaminato una pluralità di elementi istruttori e non aveva attribuito valore di prova legale al certificato anagrafico, limitandosi a ritenerlo prevalente rispetto agli altri indizi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non integrava il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: il fatto storico della convivenza era stato considerato, ma era stato diversamente valutato dai giudici di merito; non ricorrevano neppure anomalie motivazionali tali da integrare nullità della sentenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 4 marzo 1952, n. 137

    "assegnazione ai sensi dell’art. 4 l.137/1952"

    indica il titolo originario di assegnazione dell'immobile ai profughi di guerra.

  • art. 23 L. 4 marzo 1952, n. 137

    "Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi"

    viene richiamato come norma sul rapporto di assegnazione/locazione degli alloggi per profughi.

  • art. 6 L. 27 luglio 1978, n. 392

    la Corte ne esclude l'applicazione alla fattispecie perché la disciplina delle locazioni abitative non si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  • Corte cost. n. 404/1988

    viene ritenuta non pertinente perché riferita alla successione nel contratto di locazione ex art. 6 L. 392/1978 e a una fattispecie diversa.

  • art. 1, comma 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431

    "le disposizioni della predetta legge non si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale"

    stabilisce che gli alloggi ERP sono sottratti alla disciplina ordinaria delle locazioni abitative e soggetti alla normativa speciale statale e regionale.

  • art. 60 L.R. Puglia n. 1/2005

    viene indicato come base della disciplina regionale applicabile agli alloggi ERP e al subentro/regolarizzazione.

  • artt. 3 e 13 L.R. Puglia n. 10/2014

    disciplinano il nucleo familiare, il subentro e la verifica dei requisiti in caso di ampliamento stabile del nucleo.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e con il contenuto precettivo delle norme invocate.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato dal semplice dissenso sulla valutazione delle prove; la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo criteri non consentiti.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione ricorre solo se l'onere della prova sia stato posto a carico della parte sbagliata, non se si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    il sindacato di legittimità è limitato ai casi in cui il giudice abbia negato o fondato la presunzione in violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è ammessa una mera diversa lettura degli indizi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare solo vere violazioni di legge, non la diversa ricostruzione dei fatti o la rivalutazione delle prove.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale quando le decisioni di primo e secondo grado convergono sulle medesime ragioni di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in prossimità dell'udienza camerale.

Massime di principio

  • Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la disciplina ordinaria delle locazioni abitative non si applica quando la legge speciale rinvia alla normativa statale e regionale di settore; la successione/subentro va quindi verificata alla luce di tale disciplina speciale.
  • Il subentro nell'assegnazione o nel contratto di un alloggio ERP non è automatico per effetto del decesso dell'originario assegnatario o conduttore: richiede una domanda dell'interessato e la verifica, da parte dell'ente gestore, della sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni che giustificano il permanere dell'assegnazione.
  • La convivenza rilevante ai fini del subentro deve essere provata secondo le regole ordinarie, ma il giudice di merito può apprezzare liberamente certificazioni anagrafiche, testimonianze e documenti, senza attribuire al certificato di residenza valore di prova legale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il solo dissenso sulla valutazione delle prove: occorre allegare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia attribuito alla prova un valore probatorio legalmente incompatibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia stato erroneamente addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti la sufficienza o la persuasività della prova valutata dal giudice.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo realmente trascurato, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, la censura motivazionale è ulteriormente compressa e non è ammissibile se il ricorrente non indica specificamente ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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