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Legge

L.R. Puglia 1/2005

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia

Normativa regionaleL.R. Puglia 1/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge detta misure finanziarie per la formazione del bilancio 2005 e del pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia. Conferma gli stanziamenti pluriennali, richiama per il 2005 i vincoli sugli acquisti di beni e servizi, disciplina l’uso delle economie sui mutui degli enti locali e il fondo di garanzia per l’artigianato. È in gran parte riferita a esercizi e termini ormai conclusi.

Disposizioni finanziarie per il bilancio 2005-2007 della Regione Puglia

Disposizioni finanziarie per il bilancio 2005-2007 della Regione Puglia

La legge regionale definisce interventi e autorizzazioni di spesa per la formazione del bilancio di previsione 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia. La disciplina è in larga parte connessa a esercizi finanziari e termini già conclusi; restano tuttavia descritti alcuni meccanismi di sistema, come l’uso delle economie sui mutui degli enti locali e il funzionamento del fondo di garanzia per l’artigianato.

Spese pluriennali e quadro di bilancio

Gli importi da iscrivere in bilancio per le autorizzazioni di spesa previste da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 secondo la tabella contenuta nell’allegato A. La norma opera quindi come conferma delle previsioni finanziarie triennali della Regione.

Acquisto di beni e servizi

Per il solo anno 2005 vengono confermate le disposizioni del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, finalizzate al contenimento della spesa pubblica e al conseguimento di risparmi negli acquisti di beni e servizi. La previsione ha dunque efficacia limitata al 2005.

Utilizzo delle economie sui mutui degli enti locali

La legge autorizza Province e Comuni a utilizzare le economie derivanti da mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale, al fine di realizzare opere di pubblica utilità e dare attuazione alla disciplina statale in materia di finanza pubblica. L’utilizzo può riguardare:

  • economie parziali sul mutuo originario;
  • accorpamento di più economie riferite a mutui diversi.

L’impiego delle somme è ammesso per:

  • ulteriori lavori afferenti al progetto originario;
  • un nuovo investimento con finalità diverse, purché dotato di progettazione esecutiva;
  • investimenti finanziabili ai sensi della normativa ministeriale richiamata;
  • opere pubbliche rientranti in una delle categorie previste dalle leggi regionali originarie di spesa.

L’utilizzo è subordinato alla trasmissione al competente settore regionale dei lavori pubblici, se non già effettuata, degli atti di contabilità finale e del collaudo dei lavori originari, nonché al rispetto delle condizioni previste per i mutui in questione. Il contributo regionale a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta confermato fino alla naturale scadenza.

La disciplina si applica ai mutui in corso di ammortamento. Non è invece consentito l’utilizzo delle economie per mutui della Cassa depositi e prestiti sui quali, alla data del 31 dicembre 2004, non risultava alcuna erogazione per stati di avanzamento lavori: in tal caso i mutui sono revocati e le disponibilità finanziarie confluiscono nel bilancio regionale. Il termine ultimo per presentare le richieste di utilizzo delle economie è stato fissato al 31 ottobre 2013, facendo fede esclusivamente la data di arrivo agli uffici regionali competenti.

Fondo di garanzia per l’artigianato

La legge disciplina il fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Puglia, che ha la funzione di coprire i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine concesse da banche e altri intermediari finanziari alle imprese artigiane. Il fondo opera anche per interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia.

La garanzia:

  • ha natura fideiussoria;
  • è escutibile per intero e a prima richiesta;
  • può operare come garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia;
  • produce effetti nei limiti delle disponibilità del fondo.

Le regole di funzionamento, i criteri, le condizioni e le modalità operative degli interventi agevolati sono demandati a un regolamento regionale.

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