LEGGE 4 marzo 1952, n. 137
Assistenza a favore dei profughi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che disciplina l'assistenza ai profughi e rimpatriati italiani (Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia, territori perduti e zone di guerra): definisce le categorie ammissibili, i criteri per l'accertamento dello stato di bisogno e prevede sussidi temporanei e integrativi, assistenza sanitaria, ricovero in centri di raccolta (max 18 mesi), premi di primo stabilimento, riserve di alloggi popolari e misure per l'avviamento al lavoro. Molte misure prevedono limiti temporali (es. sussidi fino al 30/6/1955, quote alloggi per quadriennio dal 1952, costruzioni nel triennio 1951-54) e importi in lire.
Assistenza e sistemazione dei profughi e rimpatriati (1952)
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