Cassazione Civile, Ordinanza n. 34753/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette e all'IVA per gli anni 2004-2006, nonché da una cartella di pagamento riferita alla sola annualità 2006. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, ritenendo fondato l'atto impositivo per il 2006 in materia di IVA anche sulla base di una precedente decisione conforme relativa ad analogo accertamento per le imposte dirette. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: con il primo ha denunciato, in più profili, la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali tributarie e sostanzialmente la conferma illegittima delle pretese erariali; con il secondo ha lamentato omessa pronuncia su un punto decisivo, in particolare sul riparto dell'onere della prova e sul valore probatorio del PVC. La Corte ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché formulate in modo promiscuo e, soprattutto, perché miravano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha reputato inammissibili i motivi perché cumulativi e perché diretti, nella sostanza, a contestare l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito e la valutazione delle prove. Ha inoltre escluso che le doglianze integrassero un vizio di violazione di legge o un vizio di motivazione scrutinabile ex art. 360 c.p.c. Ha dichiarato nulla sulle spese, in ragione della tardiva costituzione dell'Agenzia delle entrate e della sua mancata sostanziale difesa. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36C, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
ex art. 36C, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamato come parametro del primo motivo, ma la Corte osserva che la censura era inammissibile perché cumulava profili diversi senza consentirne la separata valutazione.
art. 260, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
ex art. 260, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Richiamato come parametro del secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente volta a riesaminare il merito e la prova.
art. 39, primo comma, d.P.R. 633/1972
Norma tributaria invocata dalla ricorrente come oggetto di violazione/falsa applicazione rispetto all'accertamento IVA.
art. 1, secondo comma, d.lgs. 471/1997
Norma tributaria invocata dalla ricorrente nel primo motivo.
art. 9, primo comma, d.lgs. 471/1997
Norma tributaria invocata dalla ricorrente nel primo motivo.
Norma tributaria invocata dalla ricorrente nel primo motivo.
La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando valuti male le prove e ritenga, in modo eventualmente errato, che la parte onerata abbia assolto il proprio onere.
È richiamato per chiarire che il cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove non integra, di regola, un vizio denunciabile come violazione di legge, ma semmai un vizio di motivazione nei limiti consentiti.
Richiamato per delimitare l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, unica ipotesi che può avvicinarsi al vizio di motivazione denunciabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Usato come parametro per quantificare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo indistinto più profili di doglianza, se la loro separazione non consente al giudice di legittimità di ricondurre ciascuna censura a uno specifico vizio deducibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una revisione del merito, né per sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece il problema riguarda la valutazione dell'efficacia o sufficienza della prova, la censura attiene al merito e non alla ripartizione dell'onere probatorio.
- Il vizio di motivazione sindacabile in cassazione è ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo o all'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c.; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Nel processo tributario, la contestazione del valore probatorio del PVC o delle prove acquisite non basta, di per sé, a fondare un vizio di legittimità se la censura mira solo a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti.
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