Cassazione Civile, Ordinanza n. 22130/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una complessa sequenza di passaggi di azienda e rami d'azienda, con cessioni, affitti e retrocessioni tra più società. I lavoratori avevano ottenuto nei giudizi di merito l'accertamento del loro passaggio alle dipendenze della società ricorrente in una certa data, per effetto dell'art. 2112 c.c., con conseguente diritto alle retribuzioni maturate, all'indennità sostitutiva del preavviso, alla tredicesima mensilità e al TFR. La società ricorrente sosteneva invece che l'acquisto all'asta del ramo d'azienda fosse libero da debiti anteriori e che vi fosse stata una discontinuità tale da escludere l'applicazione dell'art. 2112 c.c.; contestava inoltre la continuità del rapporto di lavoro dopo una nuova assunzione, la sussistenza della retrocessione del complesso aziendale e la valutazione delle prove e della motivazione della sentenza d'appello. I motivi di ricorso sono quattro: (1) violazione degli artt. 2112 e 2113 c.c. e dell'art. 13 c.p.c., con doglianza sulla responsabilità per debiti anteriori del fallimento cedente; (2) violazione dell'art. 2112 c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto la continuità del rapporto nonostante una nuova assunzione; (3) violazione dell'art. 2112 c.c. in relazione alla risoluzione del rapporto e alla successiva retrocessione del ramo; (4) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per asserito omesso prudente apprezzamento delle prove e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formulati come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove compiuta dai giudici di appello, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale aveva già esaminato i passaggi societari, la riconsegna del complesso aziendale, la retrocessione e la documentazione prodotta, traendone una motivazione ritenuta adeguata e non apparente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il trasferimento d'azienda e i suoi effetti sulla continuità del rapporto di lavoro; la Corte ribadisce che la sua applicazione dipende da una valutazione fattuale della vicenda circolatoria complessiva, non sindacabile in cassazione se la censura mira solo a contestare il merito.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma; la doglianza è stata ritenuta, nella sostanza, una critica al merito.
È menzionato nel primo motivo, senza autonoma elaborazione decisoria; il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
La dedotta violazione non è idonea a trasformare in sede di legittimità una censura sulle valutazioni di fatto e di attendibilità delle prove, riservate al giudice di merito.
La Corte ribadisce che la valutazione delle prove e la scelta delle fonti ritenute più idonee a sorreggere la decisione appartengono al giudice di merito, salvo specifici vizi non allegati in modo corretto.
È evocato in relazione al vizio di motivazione; la Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione e osserva che manca una vera anomalia motivazionale denunciabile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura sul vizio motivazionale è inammissibile perché, dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale grave (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile), non il semplice difetto di sufficienza.
art. 12 preleggi
È richiamato per l'interpretazione sistematica della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in chiave di riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 13 comma quater d.p.r. n. 115 del 2002
Consente, ove dovuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La configurabilità di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e dei suoi effetti sui rapporti di lavoro dipende da un apprezzamento complessivo delle circostanze concrete della vicenda circolatoria, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
- La deduzione del vizio di motivazione è oggi circoscritta al solo "minimo costituzionale": è denunciabile soltanto una vera anomalia motivazionale, non il mero difetto di sufficienza o la contestazione della ricostruzione fattuale.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della rilevanza dei documenti e della selezione delle prove più persuasive appartiene al giudice di merito; in cassazione non può essere sostituita da una diversa lettura del materiale istruttorio.
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