Cassazione Civile, Ordinanza n. 19487/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi relativi al periodo 1.3.2012-30.4.2013, non versati dalla società appaltatrice obbligata principale, e azionati anche nei confronti della società cooperativa committente in base alla responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003. La cooperativa ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione dell'art. 443 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che il procedimento monitorio sarebbe stato improcedibile per mancato previo esperimento del procedimento amministrativo; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, per mancata notifica del decreto anche al debitore principale e per dedotta violazione del litisconsorzio/beneficio di preventiva escussione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extra-petizione, assumendo che la domanda fosse comunque improcedibile perché introdotta con rito e davanti a giudice diversi da quelli previsti dalla legge fallimentare; 4) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in punto di beneficio di preventiva escussione; 5) omesso esame di un fatto decisivo, poiché non sarebbe stata provata la riferibilità del credito contributivo alla ricorrente; 6) violazione degli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.M. 24.10.2007 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che il rilascio del DURC avrebbe dovuto far affidamento sulla regolarità contributiva e impedire la pretesa dell'INPS. L'INPS ha resistito con controricorso; il fallimento della società appaltatrice non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 443 c.p.c. opera solo nelle controversie promosse dal privato contro gli enti previdenziali, non nelle azioni monitorie promosse dall'ente per il pagamento di contributi. Ha respinto il secondo e il terzo motivo richiamando la giurisprudenza secondo cui, per le obbligazioni contributive derivanti dall'appalto, si applica il regime vigente nel periodo in cui sono maturate le prestazioni; nel caso concreto, anche a voler considerare la normativa intermedia sul litisconsorzio e sul beneficium excussionis, il contraddittorio era stato integrato e la questione del fallimento dell'appaltatore non spostava la competenza verso il tribunale fallimentare quando la domanda era rivolta al solo committente in bonis. Ha escluso la denunciata contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, osservando che la sentenza d'appello aveva soltanto dato atto della tempestiva deduzione del beneficio di preventiva escussione. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché diretto a contestare la valutazione di fatto e delle prove. Ha rigettato il sesto motivo affermando che il DURC e le eventuali omissioni dell'INPS non rendono inesigibili i contributi dovuti, potendo al più fondare una responsabilità risarcitoria per perdita di chance ove ne ricorrano i presupposti, ma non incidendo sull'obbligo contributivo che nasce direttamente dalla legge. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La condizione di improcedibilità per mancato previo esperimento del procedimento amministrativo si applica alle controversie promosse dal privato contro gli enti previdenziali, non alle azioni monitorie promosse dall'ente per il recupero di contributi.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione; il thema probandum sulla debenza dei contributi era stato accertato in fatto dai giudici di merito.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
Invocati per sostenere la violazione della parità delle armi, ma il motivo è stato ritenuto infondato in ragione della diversa funzione dell'art. 443 c.p.c. nel processo previdenziale.
La dedotta violazione del litisconsorzio è stata esclusa poiché il contraddittorio era stato integrato in primo grado e la nullità eventuale era stata sanata.
art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
La solidarietà del committente per i debiti contributivi va valutata secondo la disciplina vigente nel periodo di esecuzione delle prestazioni; nella versione applicabile ratione temporis operavano litisconsorzio e beneficium excussionis, poi superati da riforme successive.
Esclusa l'extra-petizione: la Corte d'appello si è limitata a prendere atto della tempestiva eccezione di beneficio di preventiva escussione senza introdurre una nuova statuizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il veicolo delle censure di violazione di legge proposte con i primi, secondi, terzi e sesti motivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per le censure di nullità della sentenza per asserito vizio di motivazione/dispositivo e per extra-petizione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rivalutare il fatto e le prove, fuori dai limiti del controllo di legittimità.
Ha modificato l'art. 29 d.lgs. 276/2003 introducendo, per il periodo rilevante, regole sul litisconsorzio e sulla preventiva escussione.
Legge di conversione del D.L. n. 5 del 2012, rilevante nella sequenza normativa applicabile al periodo contributivo.
L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 31
Ha ulteriormente inciso sulla disciplina della solidarietà appaltante-appaltatore, incidendo sul litisconsorzio e sul beneficio di escussione.
D.L. n. 25 del 2017, art. 2, comma 1, lett. b)
Ha soppresso le modifiche introdotte alla disciplina dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Legge di conversione del D.L. n. 25 del 2017, che ha determinato la soppressione delle modifiche precedenti all'art. 29.
L'azione proposta dall'INPS è stata qualificata come comune azione monitoria.
Norma procedurale richiamata per l'adunanza camerale e la decisione in camera di consiglio.
D.M. 24 ottobre 2007, artt. 5, 6, 7 e 8
Invocati per il DURC; la loro disciplina non rende inesigibili i contributi dovuti, potendo al più avere rilievo per eventuali effetti risarcitori.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di legittimo affidamento, ma non idoneo a paralizzare la pretesa contributiva.
Il principio di tutela dell'affidamento è stato ritenuto non idoneo a vincolare in modo assoluto la pretesa contributiva, che resta indisponibile e regolata dalla legge.
art. 23 Cost.
Richiamato per affermare che non è possibile attribuire agli enti previdenziali un potere normativo che alteri la riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 52 e 95
Richiamati per spiegare che, quando la domanda incide sulla massa fallimentare, l'accertamento del credito segue le forme concorsuali; nel caso concreto ciò non operava nei confronti del solo committente in bonis.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'art. 443 c.p.c. sulla improcedibilità per mancato previo esperimento del procedimento amministrativo si applica soltanto alle controversie introdotte dal privato nei confronti dell'ente previdenziale e non può essere opposto dall'ente quando agisce in via monitoria per il recupero di contributi.
- Nel regime della responsabilità solidale dell'appaltante per i debiti contributivi, la disciplina applicabile è quella vigente nel momento in cui sono state eseguite le prestazioni lavorative da cui nasce il diritto alla contribuzione.
- Le modifiche normative che hanno previsto litisconsorzio tra committente e appaltatore e beneficio di preventiva escussione rilevano solo per i crediti maturati nel periodo di vigenza della relativa disciplina; se il contraddittorio viene poi integrato, l'eventuale nullità resta sanata.
- La mancata notifica del decreto ingiuntivo al debitore principale o la sua sopravvenuta procedura concorsuale non comportano, di per sé, l'improcedibilità della domanda nei confronti del committente solidalmente obbligato in bonis quando la pronuncia non incide sulla massa fallimentare.
- Il rilascio del DURC e l'eventuale inerzia dell'INPS nella segnalazione delle irregolarità non rendono inesigibile il credito contributivo, perché l'obbligazione contributiva nasce direttamente dalla legge e non può essere neutralizzata da determinazioni amministrative meramente ricognitive.
- La tutela dell'affidamento del contribuente non può trasformarsi in una preclusione assoluta alla riscossione dei contributi dovuti; al più, in presenza dei presupposti, può fondare una domanda risarcitoria per perdita di chance o per responsabilità dell'ente.
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