Cassazione Civile, Ordinanza n. 02952/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società, recuperando maggiori ricavi ai fini IRES/IRPEF e IVA e, per riflesso, rideterminando il reddito del socio unico. La pretesa derivava da un'operazione di permuta/cessione di terreno in cambio di due appartamenti da realizzare, poi seguita da ulteriori somme fatturate nel 2006 per una maggiore superficie o per parti aggiuntive dell'immobile. La CTR aveva ritenuto imponibili nel 2004 anche le somme incassate nel 2006, valorizzando il momento dell'effetto traslativo del rogito e qualificando tali importi come differenze di prezzo. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la realizzazione nel 2006 della maggiore superficie oggetto di cessione; 3) violazione delle norme sul momento di effettuazione dell'operazione e sull'effetto traslativo, per avere imputato al 2004 corrispettivi relativi al 2006; 4) omessa pronuncia sulle eccezioni del socio; 5) violazione delle norme sull'accertamento del reddito del socio di società a ristretta base e sui presupposti della presunzione di distribuzione degli utili.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il quarto e il quinto motivo; ha accolto il secondo e il terzo motivo, limitatamente alla questione dei corrispettivi fatturati nel 2006 per la maggiore superficie/parti aggiuntive. Ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto con rinvio al giudice di merito perché riesamini il fatto nella sua completezza e applichi i principi indicati dalla Corte in tema di autonoma rilevanza temporale delle operazioni permutative ai fini IVA e delle imposte dirette. La Corte ha inoltre ribadito che, in società a ristretta base o con socio unico, è legittima la presunzione di attribuzione al socio dei maggiori utili extra bilancio accertati in capo alla società, salvo prova contraria; pertanto il motivo sul socio è stato respinto.
Norme richiamate
comma 1 n. 4; comma 1 n. 5; comma 1 n. 3
Consente di dedurre in cassazione la nullità per motivazione apparente, l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge sostanziale o processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro della necessaria motivazione della sentenza.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il dovere di motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
Richiamato quale norma sulla concisa esposizione dei motivi della decisione.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'imputazione temporale dei componenti di reddito.
Interpretato nel senso che ai fini IVA rileva il momento di effettuazione dell'operazione e non la mera data del rogito, dovendosi verificare quando la cessione è stata eseguita.
art. 11 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per affermare che nelle operazioni permutative le due prestazioni vanno tassate separatamente e al momento della loro esecuzione.
art. 45 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dai ricorrenti in tema di imputazione dei redditi distribuiti ai soci.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Ritenuto fondamento della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra bilancio nelle società a ristretta base.
Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici.
Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia, respinta perché la CTR aveva esaminato anche le difese del socio.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla vendita di cosa futura e al momento dell'effetto traslativo.
Massime di principio
- In motivazione è apparente solo la sentenza che, pur esistente graficamente, non consenta di ricostruire il percorso logico della decisione; non basta un vizio di insufficienza o sintetica motivazione se le ragioni del decidere risultano percepibili dal testo.
- Nel giudizio di legittimità, l'omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice di merito non consideri un preciso fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, risultante dal testo della sentenza o dagli atti specificamente richiamati.
- Nelle operazioni permutative ai fini IVA e delle imposte dirette occorre distinguere le singole prestazioni che compongono lo scambio: ciascuna è autonomamente imponibile al momento della propria esecuzione, sicché non può automaticamente imputarsi a un anno d'imposta un corrispettivo relativo a un bene o a una prestazione venuti a esistenza in un momento successivo.
- Se il corrispettivo fatturato in un anno successivo riguarda un bene autonomo, realizzato ed eseguito solo in quell'anno, il giudice deve accertare in fatto la reale autonomia dell'operazione rispetto a quella precedente prima di fissarne la rilevanza fiscale nel periodo d'imposta.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, e a maggior ragione nel caso di socio unico, è legittima la presunzione di attribuzione al socio degli utili extra bilancio accertati in capo alla società; il contribuente deve fornire prova contraria concreta, non essendo sufficiente allegare la propria estraneità gestionale.
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