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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05472/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti agiva in giudizio lamentando che sulle rate della propria pensione di vecchiaia erano state operate trattenute a titolo di contributo di solidarietà, chiedendone la declaratoria di illegittimità e la restituzione delle somme trattenute, sul presupposto della violazione dell'art. 3 della legge n. 335/1995 e delle successive modifiche legislative, nonché della disciplina regolamentare e delle delibere della Cassa. Il Tribunale accoglieva la domanda, limitatamente alle trattenute per il fondo di solidarietà, condannando la Cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale; la Corte d'appello rigettava l'impugnazione della Cassa. In cassazione la Cassa deduceva, con tre motivi, l'erroneità della sentenza: con i primi due sosteneva la legittimità del contributo di solidarietà alla luce dell'autonomia normativa dell'ente, del principio di equilibrio finanziario e del quadro normativo richiamato; con il terzo contestava l'applicazione della prescrizione decennale, invocando quella quinquennale per i ratei pensionistici.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente la tardività del controricorso del pensionato, con conseguente inammissibilità della sua costituzione e assenza di condanna alle spese in suo favore. Nel merito, ha ritenuto infondati i motivi della Cassa: per i primi due, ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, mediante atti regolamentari o delibere, una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato, perché un simile prelievo costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ed è incompatibile con il principio del pro rata; per il terzo, ha ribadito che, quando sia contestato l'ammontare del trattamento pensionistico e i ratei trattenuti non siano liquidi ed esigibili, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale. Poiché la sentenza impugnata era conforme a giurisprudenza consolidata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Cassa è stata condannata anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli oneri ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, legge n. 335/1995

    Richiamato dalla ricorrente come base del contributo di solidarietà; la Corte ribadisce che non consente agli enti privatizzati di imporre trattenute su pensioni già determinate in via regolamentare, se non nei limiti della legge e del principio del pro rata.

  • art. 1, comma 763, legge n. 296/2006

    Norma invocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei bilanci degli enti privatizzati; la Corte la considera già esaminata dalla giurisprudenza consolidata che esclude la legittimità della trattenuta regolamentare.

  • art. 1, comma 488, legge n. 147/2013

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno del contributo di solidarietà; la Corte la include nel quadro normativo già scrutinato e non idoneo a giustificare il prelievo regolamentare su pensioni determinate.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    Invocato dalla ricorrente come fonte di legittimazione del meccanismo solidaristico; la Corte non ne ricava una deroga al principio secondo cui la prestazione patrimoniale imposta richiede base legale.

  • art. 2, d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato come fondamento dell'autonomia normativa della Cassa, ma ritenuto non sufficiente a consentire una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

    Disposizione regolamentare posta a base del contributo di solidarietà; è ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e con il divieto di imporre prestazioni patrimoniali senza legge.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 4/2008

    Atto amministrativo/regolamentare richiamato per il fondo di solidarietà; non idoneo, secondo la giurisprudenza richiamata, a legittimare il prelievo sulle pensioni già liquidate.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 3 del 27 giugno 2013

    Richiamata quale delibera quinquennale successiva; non supera il limite della riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte.

  • delibera C.N.P.A.D.C. n. 10/2017

    Ulteriore delibera richiamata dalla ricorrente; la Corte la considera irrilevante ai fini della legittimazione del contributo di solidarietà.

  • art. 23 Cost.

    La trattenuta su pensioni già determinate è qualificata come prestazione patrimoniale imposta, dunque soggetta a riserva di legge.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla ragionevolezza del sistema; la Corte non lo considera idoneo a superare il principio di riserva di legge e il pro rata.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel bilanciamento tra tutela previdenziale ed equilibrio finanziario; non vale a legittimare il contributo di solidarietà regolamentare.

  • art. 370 c.p.c.

    termine di quaranta giorni

    La tardività del controricorso oltre il termine di quaranta giorni comporta l'inammissibilità della costituzione del controricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte ribadisce che, quando è controverso l'ammontare della pensione e i ratei non sono liquidi ed esigibili, si applica la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo se il credito è liquido ed esigibile e già messo a disposizione dell'assicurato.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    Richiamato insieme all'art. 2948 c.c. per la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali liquidi ed esigibili.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    Norma richiamata dalla ricorrente nella censura sulla prescrizione; la Corte ribadisce il criterio della liquidità ed esigibilità ai fini del termine quinquennale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma del procedimento accelerato richiamata per la proposta del giudice delegato e per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dell'esito conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamenti o delibere interne, trattenute su pensioni già liquidate, quando tali prelievi incidano su un trattamento già determinato: in tal caso si tratta di prestazioni patrimoniali imposte, riservate alla legge.
  • L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali incontra il limite del principio del pro rata e non può essere esercitata in modo da comprimere diritti pensionistici già consolidati.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo per crediti liquidi ed esigibili; quando sia contestato l'ammontare del trattamento o la legittimità di trattenute che impediscono la piena determinazione della prestazione, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni è tardivo e determina l'inammissibilità della costituzione del resistente.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a reiterare questioni già risolte da un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo, la Corte può dichiararlo inammissibile per conformità della decisione impugnata al diritto vivente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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