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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02195/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'amministrazione finanziaria notificava due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007 a un'associazione sportiva dilettantistica e al suo legale rappresentante, recuperando a tassazione ricavi e rideterminando il reddito d'impresa, con IRES, IRAP, IVA e sanzioni. Per il 2006 l'Ufficio applicava un coefficiente di redditività del 25% ex art. 145 TUIR sui ricavi ricostruiti dalle fatture; per il 2007 escludeva anche il riconoscimento di costi, pure in via forfettaria. La CTR, riuniti i giudizi, rigettava l'appello dei contribuenti e accoglieva quello dell'Ufficio, ritenendo insussistenti i presupposti per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche ex L. 398/1991, poiché mancavano la presentazione delle dichiarazioni fiscali, gli adempimenti contabili e altri requisiti formali e sostanziali. I ricorrenti censuravano la sentenza per: 1) violazione del divieto di ius novorum e ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su ragioni diverse da quelle contenute negli avvisi, in particolare sulla asserita insussistenza dello status di associazione sportiva dilettantistica; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere pronunciato su questioni non ricomprese nel perimetro motivazionale degli avvisi; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, per avere la CTR pretermesso la documentazione prodotta e il mancato contestamento da parte dell'Ufficio circa l'opzione per il regime agevolato e il riconoscimento CONI. La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque manifestamente infondati per difetto di autosufficienza e perché l'Ufficio aveva legittimamente contrastato le difese già svolte dai contribuenti; ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la CTR aveva espressamente valutato e disatteso la documentazione, reputando insufficiente la sola opzione e il riconoscimento CONI in assenza dell'adempimento degli obblighi contabili e degli altri requisiti richiesti per il regime agevolato. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR che aveva legittimato gli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007. Ha ritenuto che le doglianze processuali fossero carenti di autosufficienza e non cogliessero la ratio decidendi della pronuncia impugnata, fondata sull'assenza dei presupposti formali e sostanziali per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche e sulla totale inosservanza degli obblighi contabili. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 TUIR

    Prevede un regime forfettario per gli enti non commerciali; non implica di per sé il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica dell'ente, essendo salva la disciplina speciale della L. 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 148 TUIR

    È richiamato quale norma che consente di qualificare l'attività dell'ente ai fini del regime fiscale degli enti non commerciali, in coordinamento con la disciplina speciale delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    È indicato tra le norme che subordinano i benefici fiscali per gli enti associativi al rispetto delle clausole e dei requisiti previsti dagli atti costitutivi o dagli statuti e agli adempimenti richiesti.

  • L. n. 398 del 1991

    Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche è applicabile solo se ricorrono i relativi requisiti formali e sostanziali; la mera opzione o il riconoscimento CONI non bastano se mancano gli altri obblighi previsti.

  • art. 90 L. n. 289 del 2002

    È richiamato insieme alle altre norme fiscali per affermare che i benefici per gli enti associativi presuppongono il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina di settore.

  • art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il divieto di introduzione di nuovi elementi costitutivi della pretesa in giudizio; la Corte ne esclude la violazione per difetto di autosufficienza e perché le difese dell'Ufficio erano conseguenti alle allegazioni dei contribuenti.

  • art. 23 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma preclusiva di nuove deduzioni dell'Ufficio; la Corte ritiene la censura inammissibile e infondata.

  • art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo quale disposizione sulle preclusioni processuali; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo per il divieto di nuovi motivi in appello; la Corte esclude che l'Ufficio abbia introdotto questioni estranee al thema devolutum.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per ultrapetizione; la Corte chiarisce che il divieto va riferito agli atti e alle questioni del processo, non alla sola motivazione dell'avviso, e che la CTR si è pronunciata entro i limiti delle domande e difese introdotte.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per violazione del principio di non contestazione; la Corte ritiene infondata la censura perché la CTR ha espressamente valutato la documentazione e l'Ufficio ha contestato i presupposti del regime agevolato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne dispone l'applicazione ai ricorrenti, dichiarandoli tenuti al pagamento del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la deduzione di ultrapetizione o di violazione del divieto di ius novorum richiede che il ricorrente riporti in modo puntuale e autosufficiente gli atti rilevanti, in particolare la motivazione dell'avviso e le difese svolte nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Il divieto di ultrapetizione deve essere verificato rispetto alle domande, eccezioni e questioni introdotte nel processo, non rispetto alla sola motivazione dell'atto impositivo; il contribuente che chieda un regime agevolato non può poi lamentare che l'Ufficio contesti in giudizio i presupposti di quel regime.
  • L'applicazione del regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche non discende automaticamente dall'opzione comunicata o dal riconoscimento CONI, ma presuppone il rispetto di tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dalla disciplina speciale e fiscale applicabile.
  • La mancata tenuta o produzione della documentazione contabile e dichiarativa può legittimare il disconoscimento del regime agevolato e la ricostruzione induttiva del reddito, quando impedisca di verificare l'effettiva natura non commerciale dell'ente e la corretta gestione dell'attività.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato e disatteso espressamente la documentazione prodotta, e non si sia in presenza di un'effettiva mancata contestazione decisiva da parte dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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