Cassazione Civile, Ordinanza n. 02195/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'amministrazione finanziaria notificava due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007 a un'associazione sportiva dilettantistica e al suo legale rappresentante, recuperando a tassazione ricavi e rideterminando il reddito d'impresa, con IRES, IRAP, IVA e sanzioni. Per il 2006 l'Ufficio applicava un coefficiente di redditività del 25% ex art. 145 TUIR sui ricavi ricostruiti dalle fatture; per il 2007 escludeva anche il riconoscimento di costi, pure in via forfettaria. La CTR, riuniti i giudizi, rigettava l'appello dei contribuenti e accoglieva quello dell'Ufficio, ritenendo insussistenti i presupposti per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche ex L. 398/1991, poiché mancavano la presentazione delle dichiarazioni fiscali, gli adempimenti contabili e altri requisiti formali e sostanziali. I ricorrenti censuravano la sentenza per: 1) violazione del divieto di ius novorum e ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su ragioni diverse da quelle contenute negli avvisi, in particolare sulla asserita insussistenza dello status di associazione sportiva dilettantistica; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere pronunciato su questioni non ricomprese nel perimetro motivazionale degli avvisi; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, per avere la CTR pretermesso la documentazione prodotta e il mancato contestamento da parte dell'Ufficio circa l'opzione per il regime agevolato e il riconoscimento CONI. La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque manifestamente infondati per difetto di autosufficienza e perché l'Ufficio aveva legittimamente contrastato le difese già svolte dai contribuenti; ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la CTR aveva espressamente valutato e disatteso la documentazione, reputando insufficiente la sola opzione e il riconoscimento CONI in assenza dell'adempimento degli obblighi contabili e degli altri requisiti richiesti per il regime agevolato. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR che aveva legittimato gli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007. Ha ritenuto che le doglianze processuali fossero carenti di autosufficienza e non cogliessero la ratio decidendi della pronuncia impugnata, fondata sull'assenza dei presupposti formali e sostanziali per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche e sulla totale inosservanza degli obblighi contabili. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Prevede un regime forfettario per gli enti non commerciali; non implica di per sé il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica dell'ente, essendo salva la disciplina speciale della L. 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche.
È richiamato quale norma che consente di qualificare l'attività dell'ente ai fini del regime fiscale degli enti non commerciali, in coordinamento con la disciplina speciale delle associazioni sportive dilettantistiche.
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
È indicato tra le norme che subordinano i benefici fiscali per gli enti associativi al rispetto delle clausole e dei requisiti previsti dagli atti costitutivi o dagli statuti e agli adempimenti richiesti.
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche è applicabile solo se ricorrono i relativi requisiti formali e sostanziali; la mera opzione o il riconoscimento CONI non bastano se mancano gli altri obblighi previsti.
È richiamato insieme alle altre norme fiscali per affermare che i benefici per gli enti associativi presuppongono il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina di settore.
art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dai ricorrenti per sostenere il divieto di introduzione di nuovi elementi costitutivi della pretesa in giudizio; la Corte ne esclude la violazione per difetto di autosufficienza e perché le difese dell'Ufficio erano conseguenti alle allegazioni dei contribuenti.
art. 23 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma preclusiva di nuove deduzioni dell'Ufficio; la Corte ritiene la censura inammissibile e infondata.
art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo quale disposizione sulle preclusioni processuali; la Corte non ravvisa violazione.
art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo per il divieto di nuovi motivi in appello; la Corte esclude che l'Ufficio abbia introdotto questioni estranee al thema devolutum.
Invocato per ultrapetizione; la Corte chiarisce che il divieto va riferito agli atti e alle questioni del processo, non alla sola motivazione dell'avviso, e che la CTR si è pronunciata entro i limiti delle domande e difese introdotte.
Invocato per violazione del principio di non contestazione; la Corte ritiene infondata la censura perché la CTR ha espressamente valutato la documentazione e l'Ufficio ha contestato i presupposti del regime agevolato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dispone l'applicazione ai ricorrenti, dichiarandoli tenuti al pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la deduzione di ultrapetizione o di violazione del divieto di ius novorum richiede che il ricorrente riporti in modo puntuale e autosufficiente gli atti rilevanti, in particolare la motivazione dell'avviso e le difese svolte nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il divieto di ultrapetizione deve essere verificato rispetto alle domande, eccezioni e questioni introdotte nel processo, non rispetto alla sola motivazione dell'atto impositivo; il contribuente che chieda un regime agevolato non può poi lamentare che l'Ufficio contesti in giudizio i presupposti di quel regime.
- L'applicazione del regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche non discende automaticamente dall'opzione comunicata o dal riconoscimento CONI, ma presuppone il rispetto di tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dalla disciplina speciale e fiscale applicabile.
- La mancata tenuta o produzione della documentazione contabile e dichiarativa può legittimare il disconoscimento del regime agevolato e la ricostruzione induttiva del reddito, quando impedisca di verificare l'effettiva natura non commerciale dell'ente e la corretta gestione dell'attività.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato e disatteso espressamente la documentazione prodotta, e non si sia in presenza di un'effettiva mancata contestazione decisiva da parte dell'Ufficio.
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