Cassazione Civile, Ordinanza n. 12764/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da una domanda di rimborso proposta da una società per ottenere la restituzione di somme versate in esecuzione di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi/Iva per il periodo d'imposta 2009. La contribuente sosteneva che il debito derivasse da un errore materiale nella dichiarazione Iva 2008, consistente nella mancata indicazione di un credito Iva risultante da registri e bilancio, poi emendato con dichiarazione integrativa presentata nel gennaio 2014; chiedeva quindi il rimborso delle somme pagate nel novembre 2012. I giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso e sufficiente la prova documentale del credito. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per violazione dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato un giudicato interno sulla spettanza del credito Iva, mentre il primo giudice si sarebbe limitato a riconoscere un errore materiale nella dichiarazione; con il secondo deduceva violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita genericità dell’appello, affermando di avere invece contestato specificamente la prova del diritto alla detrazione e la sufficienza della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non si era formato alcun giudicato interno: l’appello dell’Ufficio aveva comunque riaperto la cognizione sull’intera questione relativa alla prova del credito Iva, sicché la CTR poteva riesaminare sia la tempestività del rimborso sia la sufficienza della prova documentale. Ha inoltre chiarito che, per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente presentate oltre il termine utile per la compensazione, resta comunque salva la possibilità di chiedere il rimborso nei termini di legge; nel caso di specie, trattandosi di Iva, il termine applicabile era quello biennale decorrente dal versamento, e l’istanza era tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non confrontava adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a richiamare l’atto di appello senza riportarne e specificarne il contenuto rilevante. La Corte ha condannato l’Agenzia alle spese e ha escluso la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
Il giudicato interno può formarsi solo su un capo autonomo di sentenza; se il motivo di appello investe anche uno solo degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto, riapre la cognizione sull’intera statuizione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per la dedotta nullità della sentenza di appello per violazione del giudicato interno.
L’appello nel processo tributario deve essere specifico; tuttavia, in cassazione la censura per violazione di tale norma richiede l’esatta individuazione del fatto processuale e del contenuto dell’atto di gravame.
art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998
La dichiarazione integrativa, se diretta ad evitare un danno per l’Erario, è soggetta ai termini ordinari più ampi di accertamento.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente, se presentata oltre il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, non consente la compensazione del credito, ma non preclude la domanda di rimborso entro i termini di legge.
È richiamato quale termine ordinario di riferimento per alcune ipotesi di dichiarazione integrativa, nei casi indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La CTR lo aveva richiamato per il rimborso; la Cassazione ha corretto la motivazione precisando che, per l’Iva, il termine applicabile era quello biennale e non quello di 48 mesi.
Disciplina il controllo automatizzato della dichiarazione Iva da cui è scaturita la comunicazione di irregolarità e la richiesta di pagamento.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata sul termine di rimborso, mantenendo fermo il dispositivo perché conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa a favore del contribuente presentata oltre il termine utile per la compensazione non impedisce, di per sé, di agire per il rimborso delle somme indebitamente versate, purché l’istanza sia proposta entro il termine di decadenza applicabile al tributo.
- Nel processo civile e tributario il giudicato interno si forma solo su una statuizione autonoma e non quando l’impugnazione investa la sequenza logica fatto-norma-effetto che sorregge la decisione; la censura anche di uno solo dei suoi elementi riapre l’esame dell’intera questione.
- Chi deduce in cassazione un error in procedendo ha l’onere di indicare in modo specifico il fatto processuale rilevante e di riportare il contenuto dell’atto di appello nella parte necessaria a dimostrare la censura; il mero rinvio agli atti di causa è insufficiente.
- Nel giudizio sul rimborso del credito Iva, il contribuente deve fornire idonea prova documentale della detraibilità; se la documentazione prodotta non viene specificamente contestata dalla controparte, il giudice di merito può valorizzarla ai fini dell’accertamento del credito.
- Quando il giudice d’appello utilizza una base normativa o un termine decadenziale non esatto ma il dispositivo è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione senza cassare la decisione.
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