Cassazione Civile, Ordinanza n. 40723/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 2004, emesso a seguito di verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza presso la sede della società. L'Ufficio contestava la deducibilità di costi per carburante, ritenendo mancante la documentazione obbligatoria e la prova dell'inerenza. La commissione provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo una parziale deducibilità dei costi; la commissione regionale aveva confermato, con motivazione molto sintetica, limitandosi ad aderire alla sentenza di primo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva nullità della sentenza di appello per violazione degli obblighi motivazionali, sostenendo che il giudice di merito aveva omesso di esaminare i motivi di appello e si era limitato a un'adesione acritica alla decisione di primo grado. La società resistente, oltre a contestare il ricorso, eccepiva l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione perché il plico era stato inviato a un indirizzo errato del difensore e non era mai pervenuto al destinatario.
La decisione
La Corte non esamina il merito della censura sulla motivazione della sentenza tributaria, perché rileva preliminarmente un vizio originario della notificazione del ricorso per cassazione. Dall'avviso di ricevimento prodotto risulta che il plico era stato indirizzato a un numero civico errato rispetto al domicilio eletto del difensore e che il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo indicato, senza che l'atto fosse mai stato consegnato. La Corte qualifica il vizio come inesistenza della notificazione, non sanabile ex art. 291 c.p.c. e non suscettibile di sanatoria per costituzione del controricorrente, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. La ricorrente è inoltre condannata alle spese. La Corte esclude anche il raddoppio del contributo unificato per ragioni temporali e soggettive.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base dell'avviso di accertamento emesso per le imposte dirette.
Richiamato come base dell'accertamento IVA.
Indicato tra le norme asseritamente violate per il difetto di motivazione della sentenza di appello.
art. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
Norma sull'obbligo di motivazione della sentenza evocata a sostegno del motivo di ricorso.
Richiamato quale parametro dell'obbligo motivazionale del giudice.
Parametro di ricorso per nullità della sentenza dedotta dall'Agenzia.
L'avviso di ricevimento è indicato come documento indispensabile per provare consegna, data e destinatario della notificazione a mezzo posta.
La Corte esclude la rinnovazione della notificazione quando il vizio integra inesistenza e non mera nullità.
art. 6, comma 10, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
Invocato dalla contribuente per la sospensione del processo in funzione della definizione agevolata.
art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982 n. 890
Richiamato con riferimento alla richiesta del duplicato dell'avviso di ricevimento ai fini della rimessione in termini.
Usato come parametro temporale per la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio quando la notifica non va a buon fine per cause non imputabili al notificante.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto per ragioni temporali e soggettive.
Massime di principio
- Nella notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a dimostrare l'effettiva consegna dell'atto, la data di consegna e l'identità del destinatario o del ricevente.
- Se il plico non è mai stato consegnato al destinatario perché indirizzato a un recapito errato e risulta che il destinatario è sconosciuto all'indirizzo, la notificazione non è semplicemente nulla ma inesistente.
- L'inesistenza della notificazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e non consente la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- La costituzione della parte intimata non sana un vizio che integri inesistenza della notificazione; la sanatoria opera solo per la nullità.
- Quando una notificazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria, entro un termine ragionevolmente ravvicinato e salvo prova di circostanze eccezionali.
- L'errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario è, di regola, una formalità rimessa alla disponibilità del notificante e non può essere neutralizzata dalla sola tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
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