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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15381/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2007-2011, emessi da un comune nei confronti del proprietario di un'area ritenuta edificabile. Il contribuente aveva contestato gli atti sostenendo, in sintesi, che il terreno fosse divenuto giuridicamente inedificabile per effetto di sopravvenuti strumenti di pianificazione territoriale regionale e comunale, i quali avrebbero prevalso sul precedente piano regolatore comunale del 2002. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata solo parzialmente favorevole al contribuente, con esclusione di interessi e sanzioni, ma senza una vera e propria presa di posizione sulla debenza del tributo. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla debenza dell'ICI e si sarebbe limitata a escludere interessi e sanzioni; 2) violazione delle norme sull'ICI e dei principi costituzionali e dello Statuto del contribuente, per avere ritenuto ancora edificabile l'area senza confrontarsi con il vincolo di inedificabilità derivante dal piano di indirizzo territoriale regionale del 2007 e dal piano strutturale comunale del 2011; 3) ulteriore censura per omessa pronuncia sulle doglianze subordinate relative al criterio di abbattimento del valore e alla quantificazione del valore venale. Il Comune ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica, l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito.

La decisione

La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari del Comune sulla notifica e sull'ammissibilità del ricorso. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. La sentenza della CTR è stata cassata perché la motivazione era meramente apparente: il giudice d'appello si era limitato a richiamare un orientamento generale sull'ICI delle aree fabbricabili, senza esaminare concretamente il contenuto e i rapporti tra il piano regolatore comunale e i successivi strumenti regionali e comunali allegati dal contribuente, né verificare se questi ultimi imponessero un vincolo di inedificabilità assoluta idoneo a escludere il presupposto impositivo. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    Per il ricorso per cassazione contro sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notificazione segue la disciplina del codice di procedura civile quanto al luogo della notificazione.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'elezione di domicilio e l'indicazione della sede effettuate in primo grado conservano efficacia nei gradi successivi se la parte non si costituisce in appello o non modifica tali indicazioni; ciò rende valida la notifica presso tali luoghi.

  • art. 366-bis c.p.c.

    Non era applicabile al ricorso, poiché il provvedimento impugnato è stato pubblicato dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ne ha disposto l'abrogazione.

  • art. 58 l. n. 69 del 2009

    Le disposizioni che hanno abrogato l'art. 366-bis c.p.c. si applicano ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato ai fini del vizio di motivazione, in relazione al dovere di motivazione adeguata e non apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato omettendo di decidere sulla debenza del tributo e sulle ulteriori censure.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza, che non può essere solo apparente o apodittica.

  • art. 1 d.lgs. n. 504 del 1992

    Norma del presupposto e disciplina dell'ICI richiamata dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità dell'imposizione.

  • art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992

    Interpretato nel senso, secondo la giurisprudenza richiamata, che l'edificabilità fiscale dipende dalla qualificazione dell'area negli strumenti urbanistici rilevanti, ma va verificato il concreto assetto pianificatorio e l'eventuale prevalenza di vincoli assoluti.

  • art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla base imponibile dell'ICI e al valore venale dell'area.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    È richiamato come norma che consente al Comune, in presenza di variazioni del prelievo o di determinate circostanze, di riconoscere il rimborso per gli anni pregressi; nella motivazione è anche evocato per spiegare la possibilità di un diverso trattamento fiscale nel tempo.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992

    Secondo la giurisprudenza richiamata, l'area è edificabile ai fini ICI se qualificata tale dal piano regolatore adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi, salvo la necessità di considerare i vincoli urbanistici o paesaggistici prevalenti.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005

    Richiamato insieme alla norma successiva come disposizione di interpretazione autentica dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 in tema di edificabilità fiscale.

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006

    Richiamato come parte del quadro normativo di interpretazione autentica dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 sull'edificabilità delle aree.

  • art. 145 d.lgs. n. 42 del 2004

    "Le previsioni dei piani paesaggistici ... sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici"

    Le previsioni del piano paesaggistico prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e possono imporre vincoli assoluti idonei a escludere la natura edificabile dell'area ai fini ICI.

  • art. 143 d.lgs. n. 42 del 2004

    Richiamato come parte del riferimento ai piani paesaggistici la cui disciplina è resa prevalente dall'art. 145.

  • art. 156 d.lgs. n. 42 del 2004

    Richiamato come parte del riferimento ai piani paesaggistici la cui disciplina è resa prevalente dall'art. 145.

  • art. 140-bis disp. att. c.p.c.

    Citato per la trattazione della causa in camera di consiglio con modalità da remoto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il presupposto e la misura dell'imposizione in relazione alla capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare l'azione amministrativa e la determinazione del tributo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti, anche per sostenere l'irragionevolezza della diversa considerazione dei vincoli urbanistici e paesaggistici.

  • artt. 2, 3 e ss. l. n. 212 del 2000

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai principi dello Statuto del contribuente, invocati a sostegno della censura di illegittimità degli avvisi.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notifica effettuata dall'avvocato a mezzo posta presso il domicilio eletto nel giudizio di merito è valida se la parte non ha modificato le indicazioni di domicilio nei gradi successivi.
  • L'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. opera per i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009; pertanto, eventuali imperfezioni nella formulazione dei quesiti non incidono sull'ammissibilità del ricorso quando tale norma non è più applicabile.
  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice si limita a richiamare un precedente o un principio astratto senza confrontarsi con i fatti decisivi allegati dalle parti e senza spiegare perché quei fatti siano irrilevanti o superati.
  • In materia di ICI sulle aree fabbricabili, la qualificazione urbanistica dell'area non può essere valutata in modo puramente astratto: il giudice deve esaminare concretamente tutti gli strumenti di pianificazione rilevanti e i loro rapporti reciproci.
  • Le previsioni di un piano paesaggistico regionale prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali; se esse impongono un vincolo di inedificabilità assoluta, la natura edificabile dell'area e il correlato presupposto impositivo ICI devono essere esclusi.
  • Un vincolo specifico o parziale non elimina di per sé l'edificabilità fiscale, ma può incidere soltanto sul valore venale del bene e quindi sulla base imponibile.
  • La decisione sulla tassabilità di un'area non può prescindere dalla verifica del contenuto concreto degli strumenti urbanistici e paesaggistici applicabili, non essendo sufficiente un richiamo generico alla vocazione edificatoria derivante dal piano regolatore precedente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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