Cassazione Civile, Ordinanza n. 15291/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa contro la proprietaria formale di un appartamento. Un terzo ha proposto opposizione sostenendo di avere sempre abitato nell'immobile e di averne acquistato la proprietà per usucapione, chiedendo che tale acquisto fosse accertato per paralizzare l'esecuzione. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 922 e 1158 c.c., assumendo che le prove raccolte dimostrassero un possesso ultraventennale utile all'usucapione; (2) nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 200, 116 c.p.c., 2735 c.c. e 111 Cost., oltre a omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte avrebbe dato valore decisivo a una dichiarazione resa al CTU sulla qualità di conduttrice, qualificandola erroneamente come confessione avente efficacia probatoria legale; (3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 1158 c.c. e 111 Cost., per avere ritenuto compatibile il pagamento delle utenze con una mera detenzione, senza valorizzare complessivamente le risultanze istruttorie asseritamente favorevoli al possesso ad usucapionem. La resistente ha eccepito, tra l'altro, la dedotta erronea notificazione del ricorso e l'asserita carenza di procura, eccezioni respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della controricorrente sulla notificazione e sulla procura, nonché quella della ricorrente relativa alla mancata prova del decesso di una delle parti intimate e dell'accettazione dell'eredità. Nel merito, ha dichiarato inammissibili le censure perché i motivi secondo e terzo erano formulati come vizio di omesso esame di fatto decisivo in presenza di doppia conforme, ma in realtà tendevano a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito; ha inoltre ribadito che il giudice di merito può fondare il convincimento anche su una confessione stragiudiziale resa a un terzo e che non è tenuto a discutere ogni singolo elemento istruttorio, potendo scegliere le fonti di prova ritenute più persuasive. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di merito sul possesso utile all'usucapione
richiamato in relazione all'acquisto della proprietà, ma senza accoglimento della censura
norma sull'usucapione evocata dal ricorrente; la Corte ha escluso che le censure dimostrassero l'acquisto del bene per possesso ultraventennale
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la scelta e la ponderazione delle prove appartengono al giudice di merito
richiamato in tema di confessione stragiudiziale; la Corte ha affermato che la confessione resa a un terzo non è prova legale, ma è comunque mezzo di prova diretta valutabile dal giudice anche in via esclusiva
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di legittimità della motivazione, ma senza esito favorevole per la ricorrente
richiamato nella censura di nullità, senza rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento
richiamato sul riparto dell'onere della prova e sul fatto storico decisivo, ma la Corte ha osservato che non si può trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione probatoria
richiamato quanto al deposito della memoria oltre il termine da parte della controricorrente
richiamato per ritenere tempestivamente depositata la procura allegata al controricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità e per il vizio di omesso esame, ma la Corte ha escluso la sussistenza di un vero vizio denunciabile
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ha ribadito che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non la rivalutazione delle risultanze istruttorie
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se viene individuato un fatto storico specifico, principale o secondario, controverso e decisivo; non è consentito trasformare tale motivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle singole risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si denuncia un fatto storico realmente omesso, ma si contesta soltanto l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
- La confessione stragiudiziale resa a un terzo non ha la forza di prova legale tipica della confessione resa alla parte o al suo rappresentante, ma costituisce comunque un mezzo di prova diretta liberamente apprezzabile dal giudice, anche come base esclusiva del convincimento.
- La valutazione della rilevanza e attendibilità delle prove, nonché la scelta tra fonti istruttorie concorrenti, appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni elemento difensivo o ogni singola risultanza istruttoria non accolta, essendo sufficiente che esponga le ragioni del proprio convincimento in modo coerente.
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