Cassazione Civile, Ordinanza n. 15290/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di corrispettivi dovuti per prestazioni di trasporto. La società destinataria del monitorio proponeva opposizione deducendo, in sostanza, un errore nel pagamento delle fatture e contestando la pretesa creditoria; il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto. La Corte d’appello confermava la decisione. Il consorzio creditore ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la difesa dell’opponente era fondata sull’errore nel pagamento delle fatture; 2) violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte ravvisato l’inattendibilità di alcuni testimoni; 3) violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte attribuito rilievo alla mancata sottoscrizione, da parte della titolare della ditta intimata, di una scrittura privata del 10.8.2005, senza considerare che la gestione dei rapporti era stata demandata a un terzo firmatario del contratto originario e della lettera successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era inammissibile sia per la presenza di doppia conforme, sia perché non denunciava un fatto storico decisivo ma mirava a una rivalutazione del merito e delle prove. Analogamente, il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché non indicavano specifiche norme di diritto asseritamente violate e, in realtà, sollecitavano una nuova valutazione dell’attendibilità dei testi e del compendio istruttorio, attività riservata al giudice di merito. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata difesa dell’intimata. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame denunciabile in cassazione deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; non può consistere nella critica a questioni, argomentazioni o singoli elementi istruttori né in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve indicare specificamente la norma violata; non può essere usata per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove o dell’attendibilità dei testimoni.
È richiamato per definire il "fatto" storico principale, costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo, rilevante ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere costruito come critica alla valutazione delle prove o alla motivazione di merito: deve essere individuato un fatto storico specifico, discusso tra le parti e realmente decisivo.
- La contestazione dell’attendibilità dei testimoni e della preferenza accordata dal giudice di merito a determinate risultanze istruttorie è, di regola, estranea al sindacato di legittimità, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti dalla legge.
- Il ricorso per cassazione per violazione di legge deve indicare la specifica norma asseritamente violata; è inammissibile quando, sotto l’apparenza del vizio di diritto, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente circoscritto e non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15279/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15281/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15288/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15291/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15292/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15293/2023 del 31/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →