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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15288/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Il professionista aveva convenuto il committente chiedendo: 1) il risarcimento per responsabilità precontrattuale, assumendo che nelle trattative il convenuto avesse chiesto un progetto di cucina per poi non concludere l’affare, dopo che il ricorrente aveva sostenuto costi di progettazione; 2) il risarcimento per la pretesa violazione del diritto d’autore sul progetto di design, sostenendo che il progetto fosse stato utilizzato e diffuso senza autorizzazione. In primo grado le domande erano state rigettate: era stato ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato di essere incaricato della progettazione, che le trattative fossero finalizzate solo alla formulazione di un preventivo, che non vi fosse un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e che il progetto non presentasse i requisiti di originalità e creatività richiesti per la tutela autoriale. L’appello era stato respinto e l’appellante condannato anche ex art. 96 c.p.c. in quanto i motivi di gravame non avevano specificamente censurato le statuizioni di primo grado sulle prove e, comunque, non era stata dimostrata né la sussistenza di un incarico progettuale né l’effettivo uso/diffusione dell’elaborato. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, sostenendosi che il resistente era risultato soccombente sull’eccezione di inammissibilità dell’appello; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale dichiarato inammissibili le istanze istruttorie per difetto di specifico motivo di gravame; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte d’appello rilevato d’ufficio l’assenza di prova dell’iscrizione ad associazione professionale, del codice ATECO e della qualità di interior designer; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita illogica valutazione delle prove e travisamento delle risultanze peritali, sostenendo che l’incarico non era un mero preventivo ma un progetto esecutivo; 5) violazione dell’art. 2 l. 633/1941 per il mancato riconoscimento della tutela autoriale al progetto, che sarebbe stato caratterizzato da novità e creatività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la totale soccombenza dell’odierno ricorrente in appello rendeva irrilevante la questione della mancata accoglienza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello ai fini della regolazione delle spese. Ha rigettato il secondo motivo ribadendo che, quando il primo giudice abbia rigettato o non ammesso una prova per irrilevanza, l’appellante deve proporre uno specifico motivo di gravame contro tale statuizione; non è sufficiente una generica contestazione dell’esito istruttorio. Ha rigettato il terzo motivo osservando che la corte d’appello poteva ben valutare, sulla base degli atti, l’inesistenza del conferimento di un incarico progettuale e la mancata prova della qualità professionale allegata, senza violare l’art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, mentre la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola processuale. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, ritenuto generico e diretto a ottenere una rivalutazione del giudizio di fatto circa la mancanza di originalità e creatività del progetto, già adeguatamente motivata dai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stata data atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza integrale del ricorrente in appello rendeva corretta la regolazione delle spese a suo carico, senza rilievo decisivo della mancata accoglienza di una singola eccezione della controparte.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese non era giustificata in presenza di soccombenza totale del ricorrente.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appellante deve censurare in modo specifico le statuizioni di primo grado che hanno reso inammissibili o irrilevanti le prove richieste; non basta una contestazione generica del merito della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice valuta l’inesistenza dei fatti allegati sulla base degli atti e delle prove, anche in assenza di contestazione avversaria.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma non coincide con la mera diversa valutazione delle prove; ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o si discosta dal paradigma legale di disponibilità della prova.

  • art. 2 l. n. 633 del 1941

    La tutela del diritto d’autore per le opere di ingegno richiede carattere creativo; un elaborato privo di originalità e creatività non è protetto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È confermata la condanna per responsabilità aggravata in ragione della proposizione di pretese ritenute infondate e della persistente insistenza in giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Quando il primo giudice respinge o non ammette una prova per irrilevanza, l’appellante deve impugnare specificamente quella statuizione; una critica generica alla decisione o alle risultanze istruttorie non consente al giudice di appello un riesame pieno della rilevanza delle prove.
  • In tema di responsabilità precontrattuale, la parte che la deduce deve provare non solo lo svolgimento di trattative, ma anche che esse fossero serie e tali da ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto; la mera richiesta di preventivo non basta, di per sé, a fondare tale affidamento.
  • Il giudice può escludere la fondatezza dei fatti allegati anche in mancanza di specifica contestazione avversaria, se l’inesistenza del fatto emerge dagli atti e dal complessivo materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura quando il giudice attribuisce diverso peso alle prove raccolte, ma solo quando utilizza prove non dedotte dalle parti o disapplica il principio dispositivo della prova.
  • La tutela autoriale delle opere dell’ingegno presuppone un contenuto creativo e originale: un elaborato tecnico o progettuale privo di tali requisiti non è protetto dal diritto d’autore.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità precontrattualeDiritto d'autoreImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaResponsabilità precontrattualeOnere della provaNesso di causalità

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