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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15279/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di costruzioni per il pagamento di una somma relativa a lavori edili asseritamente eseguiti in un appartamento di proprietà dell'ingiunto. L'ingiunto aveva proposto opposizione negando sia di avere commissionato i lavori alla società sia la loro effettiva esecuzione. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile perché il giudice aveva ritenuto che la domanda monitoria andasse ricondotta alla materia locatizia, con conseguente applicazione del rito speciale di cui agli artt. 415 e 447-bis c.p.c. e tardività dell'atto introduttivo. In appello, gli eredi dell'opponente avevano censurato proprio tale qualificazione, sostenendo che la lite non riguardasse un rapporto di locazione ma un preteso incarico di ristrutturazione. La società ricorrente per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 415, 447-bis e 641 c.p.c., sostenendo che, poiché nel ricorso monitorio l'oggetto era stato prospettato come connesso a un contratto di locazione, l'opposizione avrebbe dovuto seguire il rito locatizio e doveva considerarsi tardiva per mancato rispetto del termine di quaranta giorni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, occorre avere riguardo al titolo posto a fondamento della domanda monitoria così come formulata dal creditore, e non alle successive qualificazioni operate dall'opponente o dal giudice. Nel caso concreto, il titolo dedotto dalla società monitorante riguardava esclusivamente presunti lavori eseguiti su incarico dell'ingiunto e non un rapporto locatizio; il contratto di locazione richiamato dalla società risultava estraneo al petitum e alla causa petendi della domanda monitoria. Ne è derivato che la controversia doveva essere trattata con rito ordinario e non con rito locatizio, con conseguente tempestività dell'opposizione. La Corte ha quindi confermato la decisione d'appello, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso; non è svolta una specifica interpretazione autonoma, perché la Corte decide sul corretto rito dell'opposizione.

  • art. 415 c.p.c.

    Richiamato in relazione al rito del lavoro, applicabile per effetto del rinvio dell'art. 447-bis c.p.c. nelle controversie locatizie.

  • art. 447-bis c.p.c.

    La Corte esclude la sua applicazione perché il titolo monitorio non riguarda un rapporto di locazione ma un preteso credito per lavori edili; il rito locatizio non può essere attratto da una qualificazione successiva e diversa del rapporto.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'opposizione; la Corte nega il presupposto perché esclude l'applicazione del rito locatizio e quindi del termine speciale invocato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in combinato disposto con il comma 1-quater per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'individuazione del rito applicabile va compiuta sulla base del titolo posto a fondamento della domanda monitoria, come prospettato dal creditore nel ricorso per ingiunzione.
  • L'eventuale erronea qualificazione del rapporto da parte del creditore, così come la diversa qualificazione successivamente effettuata dall'opponente o dal giudice, non muta il rito applicabile se il titolo monitorio resta estraneo alla materia speciale invocata.
  • Il rapporto principale dedotto in monitorio deve essere autonomamente verificato: se non è il rapporto tipicamente attratto al rito speciale, non può operare l'estensione del rito speciale per mera connessione fattuale con altro rapporto tra soggetti diversi.
  • Quando la domanda monitoria riguarda un credito per lavori edili e non un rapporto locatizio, l'opposizione va trattata secondo il rito ordinario, non secondo il rito locatizio di cui all'art. 447-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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