Cassazione Civile, Ordinanza n. 07649/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da tre avvisi di accertamento per IRAP e IVA relativi al 2006, emessi nei confronti di società appartenenti al gruppo ERG e riferiti a plurime riprese: costi per personale che l'Ufficio riteneva non ribaltati; canoni di locazione non ribaltati; costi infragruppo ritenuti non documentati o non inerenti; costi di consulenza per il bilancio consolidato ritenuti non inerenti; indetraibilità IVA su costi per adesione al "Club ERG Membership"; sanzioni per omessa registrazione di operazioni extra UE e per violazioni degli obblighi di autofatturazione/fatturazione. La CGT di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Agenzia, confermando l'annullamento degli atti anche per ritenuta nullità degli avvisi per omessa considerazione delle osservazioni del contribuente in sede di contraddittorio. In cassazione l'Agenzia ha proposto tredici motivi, denunciando, tra l'altro, omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente, violazione delle regole sull'onere della prova, violazione del principio di competenza, indebita detrazione IVA, errori sulle sanzioni e erronea applicazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto, il sesto, l'ottavo, il decimo, il dodicesimo nei limiti indicati in motivazione, e il tredicesimo motivo; ha dichiarato assorbiti il quinto e il settimo; ha rigettato gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il vizio di omesso esame è scrutinabile solo se riguarda un fatto decisivo realmente trascurato dal giudice di merito; non basta contestare la valutazione delle prove o la diversa lettura di documenti non adeguatamente riprodotti o allegati.
È denunciabile la nullità della sentenza solo in presenza di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, cioè quando non siano percepibili le ragioni della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si lamenta una cattiva valutazione delle prove già acquisite.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il principio di competenza vincola il contribuente: un costo non può essere imputato a un esercizio diverso da quello di competenza, indipendentemente dall'assenza di danno erariale.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA richiede una connessione effettiva tra la spesa e l'attività economica del soggetto passivo; il giudice di merito deve verificare tale nesso in concreto.
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Non è configurabile, in via generale, un obbligo di motivazione espressa dell'avviso in ordine a tutte le osservazioni del contribuente formulate nel contraddittorio endoprocedimentale.
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni non consente di ritenere automaticamente assorbite tutte le violazioni senza una concreta verifica della fattispecie e della gravità delle condotte.
art. 2409-ter, primo comma, lett. a), cod. civ.
Richiamato nel contesto della contestazione sulla deducibilità di costi per assistenza e revisione contabile.
Richiamato come norma ratione temporis equivalente al vigente art. 109 TUIR per l'imputazione temporale dei componenti negativi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio; il fatto decisivo deve essere davvero omesso e non soltanto apprezzato diversamente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti il modo in cui ha valutato l'idoneità degli elementi probatori prodotti.
- In materia di costi infragruppo, la deducibilità richiede prova dell'effettività della prestazione, dell'inerenza alla specifica attività d'impresa e dell'utilità concreta o potenziale per la società che sostiene il costo.
- La mera produzione del contratto o della fattura non basta, di regola, a dimostrare la deducibilità di costi per servizi resi dalla controllante o da società collegate: occorre una motivazione che colleghi i documenti ai requisiti di effettività e inerenza.
- Il principio di competenza è inderogabile: un costo non può essere spostato liberamente in un esercizio diverso da quello di imputazione fiscale, neppure se il contribuente ritiene neutro l'effetto per l'Erario.
- La motivazione del giudice è apparente quando si limita ad affermazioni apodittiche o generiche senza spiegare perché, alla luce dei documenti e delle contestazioni, la ripresa debba essere annullata.
- Ai fini della detrazione IVA occorre verificare un nesso effettivo tra il costo e l'attività economica del soggetto passivo; il giudice non può fermarsi alla sola dimostrazione dell'esborso.
- Non esiste un principio generale per cui l'avviso di accertamento debba confutare espressamente tutte le osservazioni del contribuente rese nel contraddittorio endoprocedimentale: salvo ipotesi tipiche, è sufficiente una motivazione che dia conto della pretesa fiscale.
- Le sanzioni tributarie devono essere valutate concretamente e non possono essere dichiarate automaticamente assorbite dal solo richiamo al cumulo giuridico, senza verificare la configurazione delle singole violazioni.
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