Cassazione Civile, Ordinanza n. 26486/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa immobiliare)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento di euro 170.000,00 oltre accessori, somma corrispondente all'IVA di rivalsa non corrisposta a seguito della fattura n. 49/2005 emessa dalla società immobiliare per una operazione di permuta con il Comune. L'operazione riguardava la cessione al Comune di un locale di proprietà della società, valutato euro 850.000,00, a fronte della cessione da parte del Comune di un'area fabbricabile. La società sosteneva che la permuta fosse soggetta a IVA e che l'imposta dovesse gravare sul cessionario. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione della società, ritenendo che nell'atto pubblico del 18/02/2003 convivessero due negozi distinti: una permuta e una convenzione finalizzata al rispetto della normativa sull'edilizia economica e popolare; ha inoltre escluso che l'esenzione fiscale prevista nella convenzione si estendesse alla permuta. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) deduzione di un vizio di costituzione del giudice per la partecipazione di un giudice ausiliario, con eccezione di costituzionalità; 2) violazione delle norme IVA e registro, sostenendo che l'operazione fosse esclusa dall'IVA e soggetta a imposta di registro; 3) violazione della disciplina sui contratti relativi ai programmi pubblici di edilizia residenziale, per ritenere applicabile l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 58, l. 208/2015; 4) analoghe censure sul presupposto che la cessione fosse avvenuta in esecuzione di convenzione di lottizzazione o a scomputo di contributi di urbanizzazione, con omesso esame di fatto decisivo; 5) ulteriore questione preliminare sulla composizione del collegio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo pregiudiziale sulla costituzione del giudice, richiamando la decisione della Corte costituzionale n. 41/2021, e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché, in sostanza, proponevano una diversa interpretazione del regolamento contrattuale o contestavano accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione o fatti decisivi effettivamente omessi. In particolare, la Corte ha osservato che la censura sull'applicazione dell'esenzione IVA presupponeva accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità e che la questione del regime fiscale ex l. 208/2015 era nuova, non risultando trattata nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha escluso il vizio di costituzione del giudice alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2021; ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a sostituire l'interpretazione del ricorrente a quella, logicamente coerente, della Corte d'appello; ha ritenuto inammissibili anche le censure che presupponevano una diversa ricostruzione fattuale del titolo negoziale e del regime fiscale dell'operazione, non consentita in sede di legittimità; ha infine rilevato la novità della doglianza relativa all'art. 1, comma 58, l. 208/2015. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per contestare l'interpretazione contrattuale non basta proporre una lettura alternativa del negozio; occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
artt. 18, 27 e 35 della l. 22 ottobre 1971, n. 865
Richiamati dal ricorrente per sostenere che l'atto di permuta dovesse essere letto unitariamente con la convenzione e beneficiare del regime fiscale di esenzione.
art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte d'appello lo ha richiamato come norma che impone al cedente di addebitare l'IVA di rivalsa al cessionario.
art. 11 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione dell'operazione dal campo dell'IVA.
art. 51 della l. 21 novembre 2000, n. 342
Invocato dal ricorrente per sostenere che la cessione fosse esente IVA in quanto avvenuta a scomputo di contributi o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione; la Corte ha ritenuto la censura incompatibile con gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.
art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione dell'imposta di registro al posto dell'IVA.
art. 4 della l. 29 settembre 1964, n. 847
Richiamato dal ricorrente in collegamento con il regime delle opere di urbanizzazione e delle convenzioni di lottizzazione.
art. 1, comma 58, della l. 20 dicembre 2015, n. 208
Invocato come norma interpretativa dell'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973 per sostenere l'esenzione; la Corte ha dichiarato la censura nuova e non scrutinabile in cassazione.
art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Richiamato tramite la norma interpretativa del 2015 per sostenere l'esenzione dei contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso che vi fosse un fatto decisivo effettivamente omesso.
Richiamato per l'illustrazione del ricorso con memoria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Corte cost. n. 41 del 17/03/2021
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme sulla magistratura onoraria nella parte in cui non prevedono una perdurante applicazione fino al completamento del riordino; tale pronuncia ha escluso la nullità del procedimento per la presenza del giudice ausiliario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra la lettura proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare in modo puntuale quali regole ermeneutiche siano state violate e come.
- L'accertamento della volontà delle parti e della natura giuridica di un'operazione negoziale è attività di fatto riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa ricostruzione del ricorrente.
- Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per sovvertire gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, specie quando la ricostruzione proposta richiede una nuova valutazione del contenuto dell'atto e della finalità dell'operazione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se viene indicato un fatto decisivo effettivamente oggetto di prova e omesso dalla sentenza impugnata; non è sufficiente contestare la valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
- In cassazione non sono scrutinabili questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di merito, quando la loro decisione richieda accertamenti di fatto non consentiti al giudice di legittimità.
- Una sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità che escluda il vizio denunciato impedisce di dichiarare la nullità della sentenza per la composizione del collegio e rende manifestamente infondata una nuova eccezione costituzionale.
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