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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26486/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa immobiliare)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di euro 170.000,00 oltre accessori, somma corrispondente all'IVA di rivalsa non corrisposta a seguito della fattura n. 49/2005 emessa dalla società immobiliare per una operazione di permuta con il Comune. L'operazione riguardava la cessione al Comune di un locale di proprietà della società, valutato euro 850.000,00, a fronte della cessione da parte del Comune di un'area fabbricabile. La società sosteneva che la permuta fosse soggetta a IVA e che l'imposta dovesse gravare sul cessionario. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione della società, ritenendo che nell'atto pubblico del 18/02/2003 convivessero due negozi distinti: una permuta e una convenzione finalizzata al rispetto della normativa sull'edilizia economica e popolare; ha inoltre escluso che l'esenzione fiscale prevista nella convenzione si estendesse alla permuta. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) deduzione di un vizio di costituzione del giudice per la partecipazione di un giudice ausiliario, con eccezione di costituzionalità; 2) violazione delle norme IVA e registro, sostenendo che l'operazione fosse esclusa dall'IVA e soggetta a imposta di registro; 3) violazione della disciplina sui contratti relativi ai programmi pubblici di edilizia residenziale, per ritenere applicabile l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 58, l. 208/2015; 4) analoghe censure sul presupposto che la cessione fosse avvenuta in esecuzione di convenzione di lottizzazione o a scomputo di contributi di urbanizzazione, con omesso esame di fatto decisivo; 5) ulteriore questione preliminare sulla composizione del collegio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo pregiudiziale sulla costituzione del giudice, richiamando la decisione della Corte costituzionale n. 41/2021, e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché, in sostanza, proponevano una diversa interpretazione del regolamento contrattuale o contestavano accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione o fatti decisivi effettivamente omessi. In particolare, la Corte ha osservato che la censura sull'applicazione dell'esenzione IVA presupponeva accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità e che la questione del regime fiscale ex l. 208/2015 era nuova, non risultando trattata nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha escluso il vizio di costituzione del giudice alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2021; ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a sostituire l'interpretazione del ricorrente a quella, logicamente coerente, della Corte d'appello; ha ritenuto inammissibili anche le censure che presupponevano una diversa ricostruzione fattuale del titolo negoziale e del regime fiscale dell'operazione, non consentita in sede di legittimità; ha infine rilevato la novità della doglianza relativa all'art. 1, comma 58, l. 208/2015. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra la lettura proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare in modo puntuale quali regole ermeneutiche siano state violate e come.
  • L'accertamento della volontà delle parti e della natura giuridica di un'operazione negoziale è attività di fatto riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa ricostruzione del ricorrente.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per sovvertire gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, specie quando la ricostruzione proposta richiede una nuova valutazione del contenuto dell'atto e della finalità dell'operazione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se viene indicato un fatto decisivo effettivamente oggetto di prova e omesso dalla sentenza impugnata; non è sufficiente contestare la valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
  • In cassazione non sono scrutinabili questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di merito, quando la loro decisione richieda accertamenti di fatto non consentiti al giudice di legittimità.
  • Una sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità che escluda il vizio denunciato impedisce di dichiarare la nullità della sentenza per la composizione del collegio e rende manifestamente infondata una nuova eccezione costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiContrattiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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