Cassazione Civile, Ordinanza n. 12279/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente addetto a uno stabilimento industriale veniva contestato dalla datrice di lavoro per alcune anomalie emerse da indagini di polizia: transiti ripetuti al tornello antifumo, in pochi secondi e nello stesso senso di transito, in compagnia di un collega non autorizzato a trovarsi nello stabilimento, e utilizzo di un’auto aziendale nel parcheggio dell’area impianti senza apparente esigenza lavorativa. La società lo sospendeva cautelarmente e poi lo licenziava disciplinarmente, richiamando i doveri di diligenza, obbedienza, correttezza e buona fede e il codice etico aziendale. Il lavoratore impugnava il recesso e otteneva in primo e secondo grado la declaratoria di illegittimità del licenziamento con tutela indennitaria; proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che, una volta ritenuta sproporzionata la sanzione, il giudice avrebbe dovuto qualificare il fatto come insussistente o irrilevante con conseguente tutela reintegratoria; con il secondo deduceva l’illegittimità costituzionale della legge Fornero per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché privo dell’indicazione specifica delle norme violate, formulato in modo promiscuo rispetto ai diversi vizi deducibili ex art. 360 c.p.c., non specifico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque fondato su censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione non più proponibili dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre rilevato che le doglianze non si confrontavano con la disciplina dell’art. 18 St. lav. come modificata dalla l. n. 92/2012 e con il principio per cui, nel licenziamento disciplinare, la sproporzione tra sanzione e infrazione dà luogo alla tutela indennitaria forte quando la condotta non rientri tra quelle punite con sanzione conservativa dai contratti collettivi o codici disciplinari. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di legittimità costituzionale non può costituire autonomo motivo di ricorso per cassazione e, nel caso concreto, la deduzione era generica. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore importo previsto dal DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla datrice di lavoro come dovere violato dal dipendente nel contesto disciplinare
richiamato quale parametro di correttezza e buona fede violato dal dipendente
richiamato quale clausola di buona fede nell’esecuzione del rapporto
art. 55 CCNL energia petrolio
richiamato come fonte collettiva disciplinare invocata dalla datrice di lavoro
il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché formulato in modo promiscuo, senza indicare con precisione il vizio denunciato
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è sindacabile in cassazione solo entro il "minimo costituzionale"
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non consente più censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, ma solo il controllo sulla motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile
ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, incidendo sul vizio di motivazione deducibile in cassazione
come modificato dalla l. n. 92 del 2012, distingue tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria
ha modificato il regime sanzionatorio dei licenziamenti disciplinari
è richiamato come parametro della giusta causa di recesso, non inciso dalla riforma del 2012
le norme sui licenziamenti individuali restano quelle originarie quanto a giusta causa e giustificato motivo
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
legittima l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di inammissibilità
art. 3 Cost.
invocato nel secondo motivo per sostenere l’illegittimità costituzionale della disciplina Fornero
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare, dopo la riforma dell’art. 18 St. lav., il giudice deve verificare in sequenza se sussistano giusta causa o giustificato motivo; solo se tali presupposti mancano, occorre poi stabilire quale tutela spetti in base alla distinzione tra insussistenza del fatto contestato, fattispecie punite con sanzione conservativa e altre ipotesi.
- La sproporzione tra sanzione espulsiva e infrazione non comporta automaticamente la reintegrazione: se la condotta non è tipizzata dalla contrattazione collettiva o dal codice disciplinare come meritevole di sanzione conservativa, la tutela applicabile è quella indennitaria forte.
- Il ricorso per cassazione è a critica vincolata e deve indicare con precisione le norme violate e il vizio denunciato; censure generiche, cumulative o dirette in sostanza contro la motivazione di merito sono inammissibili.
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i soli casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- La questione di legittimità costituzionale non è, di regola, un autonomo motivo di ricorso per cassazione: la parte può solo sollecitare il giudice a valutarne la rimessione, ma non può impugnare la sentenza perché non l’abbia sollevata.
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