Cassazione Civile, Sentenza n. 37910/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2006 nell'ambito del consolidato fiscale nazionale: la Guardia (Ufficio) aveva disconosciuto costi infragruppo (servizi riaddebitati dalla consolidante alla consolidata) ritenendoli non inerenti, con conseguente maggior reddito teorico e successiva liquidazione di imposte di secondo livello (IRAP e IVA). La contribuente denunciava, tra l'altro, nullità dell'atto per superamento dei termini di verifica, l'inerenza ed effettività dei costi, la non duplicazione, e vizî di motivazione e onere della prova in sede di appello; erano inoltre proposti ricorso per revocazione e questioni processuali connesse
La decisione
La Corte ha disposto la riunione dei tre giudizi connessi; ha dichiarato l'estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio n. 10370/2015 R.G. in ragione dell'adesione da parte della contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; ha dichiarato per tale motivo l'inammissibilità, per difetto di interesse, degli altri giudizi riuniti (n. 6617/2014 R.G. e n. 28953/2015 R.G.). Le spese nel giudizio definito restano a carico delle parti che le hanno anticipate; per gli altri giudizi le spese sono integralmente compensate. Non è stata dunque pronunciata decisione di merito sui profili sostanziali relativi all'inerenza dei costi infragruppo
Norme richiamate
artt. 117 e ss. TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
regime del consolidato fiscale nazionale
inquadrano il rapporto tra consolidante e consolidate; la controversia riguarda rettifiche operate nel contesto del consolidato, ma la Corte non ha deciso il merito applicativo a seguito dell'estinzione di una delle cause
art. 40-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
entrata in vigore richiamata negli atti
richiamato per distinguere gli avvisi emessi prima della sua entrata in vigore (aspetti procedurali/di primo/secondo livello)
art. 12, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine per la verifica (prescrizione/termini)
la contribuente aveva eccepito nullità dell'avviso per superamento del termine; la questione non è stata risolta in via di merito da Cassazione a causa dell'estinzione della controversia
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
definizione agevolata (ravvedimento/adesione alla definizione)
l'adesione alla definizione agevolata ha prodotto l'estinzione del giudizio relativo alla liquidazione di secondo livello e ha reso priva di interesse la prosecuzione degli altri giudizi collegati
liquidazione dell'imposta a seguito di accertamenti
norma rilevante per l'accertamento di secondo livello: il giudizio definito riguardava appunto la liquidazione conseguente agli accertamenti di primo livello
richiamato nelle censure sulle determinazioni del giudice d'appello circa l'onere probatorio a carico del contribuente in relazione all'inerenza e all'effettività dei costi infragruppo; la questione di merito non è stata però risolta dalla Corte Suprema nel presente provvedimento
prove dell'inerenza dei costi
richiamato nei motivi del ricorso per contestare l'interpretazione dell'appello che avrebbe richiesto formalismi nella documentazione; la Corte non si è pronunciata sul merito a causa dell'estinzione
motivi di cassazione (numerosi richiamati dalla ricorrente)
gli artt. del codice di procedura civile relativi ai motivi di cassazione sono stati invocati dalla contribuente, ma la Corte ha risolto la controversia su base processuale (cessazione della materia del contendere) senza esaminare i motivi di merito
la Corte ha disposto la riunione delle cause connesse per economia processuale e per evitare decisioni contrastanti
art. 46, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992
spese processuali in caso di estinzione
applicato per determinare la regola di carico delle spese nel giudizio estinto: le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a forme di definizione agevolata (es. art. 6 d.l. n. 119/2018) può determinare l'estinzione dei giudizi tributari e rendere prive di interesse le impugnazioni connesse: prima di investire ulteriori gradi di giudizio valutare l'opportunità di definizione.
- Se la controversia di secondo livello (liquidazione dell'imposta) viene definita o estinta, le questioni dietro l'accertamento di primo livello possono divenire prive di interesse e quindi i ricorsi possono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
- La riunione processuale (art. 274 c.p.c.) è uno strumento utile quando più giudizi contengono questioni sostanzialmente connesse, per evitare decisioni contrastanti e per perseguire economia processuale.
- Sebbene in questo giudizio non sia stato deciso il punto di merito, le corti di merito possono richiedere al contribuente documentazione idonea a provare effettività, congruità e nesso causale dei costi infragruppo; pertanto, in situazioni analoghe è consigliabile predisporre documentazione completa (contratti, evidenze di svolgimento del servizio, allocazione dei costi, criteri di ripartizione, rapporto tra risorse umane e compiti affidati).
- Eccepire la nullità di un atto per superamento di termini di verifica (art. 12 L. n. 212/2000) è possibile, ma tale eccezione deve essere proposta e sostenuta in modo tempestivo e rilevante: la valutazione sul punto può dipendere da accertamenti istruttori e dal quadro probatorio.
- Il regime del consolidato fiscale introduce complessità: contestazioni su costi infragruppo possono avere riflessi sul reddito consolidato; quando si pianifica la difesa, considerare l'effetto globale sul consolidato e la possibilità che la liquidazione di secondo livello renda priva di interesse la controversia sul maggior reddito "teorico".
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