Cassazione Civile, Sentenza n. 37851/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita del 28/12/2009, per cui il prezzo dichiarato di euro 170.000 era stato rettificato a euro 312.800. La ricorrente denunciava violazione dell'art. 7, comma 1, L. 27/7/2000 n.212 e degli artt. 51 e 52 DPR n.131/1986 per carenza di motivazione e per mancata allegazione/nome del rogito posto a comparazione, rendendo impossibile il confronto; contestava inoltre l'uso, da parte dell'Agenzia, di un unico atto comparativo anziché di pluralità di trasferimenti similari e chiedeva che, in subordine, fosse rideterminato il valore accertato sulla base di atti similari prodotti dalla contribuente
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) primi e terzo motivo dichiarati inammissibili perché la ricorrente non ha trascritto nell'impugnazione l'avviso di rettifica né ha depositato le copie dei documenti che avrebbe voluto far valere, impedendo al Collegio ogni verifica; 2) il secondo motivo è stato ritenuto infondato sul piano del diritto: la Corte ha affermato che la norma che fa riferimento ai 'trasferimenti' non impone la pluralità di atti comparativi, potendo un unico atto similare, individuabile e riferibile al triennio, costituire elemento valido di valutazione. La Cassazione ha quindi confermato la legittimità dell'avviso così come motivato dalla CTR, ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio e al pagamento di contributo unificato integrativo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n.115/2002
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7, comma 1
art. 7, comma 1, L. 27.7.2000 n.212
Invocata dalla ricorrente per carenza di conformita dell'avviso; la Corte ha ritenuto che non fosse possibile verificarne la violazione perché la ricorrente non ha trascritto l'avviso impugnato. Di fatto l'articolo richiede chiarezza e conformita dell'atto, ma la mancanza di trascrizione impedisce il sindacato in Cassazione
D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131, art. 51
art. 51, comma 3, DPR n.131/1986
La Corte interpreta la dicitura "trasferimenti" al plurale senza richiedere che vi siano necessariamente piu atti comparativi: un unico atto pubblico comparabile, individuabile e riferibile al triennio puo essere valido ai fini della rettifica. Inoltre l'avviso deve enunciare i criteri astratti usati per determinare il maggior valore
D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131, art. 52
Richiama i criteri di valutazione del valore di mercato. La CTR ha ritenuto che l'avviso riportasse gli elementi necessari per individuare l'atto di comparazione e la metodologia media adottata dall'Ufficio, conforme alla norma
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3) e 5)
art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
Richiamato come base delle doglianze in Cassazione (violazione di norme di diritto e omessa motivazione). La Corte ha ritenuto taluni motivi inammissibili per carenza di autosufficienza degli atti e ha escluso il vizio di diritto sulla pluralita degli atti comparativi
D.P.R. 22 settembre 2000, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002
Applicato per disporre l'integrazione del contributo unificato a carico della ricorrente, essendo il ricorso proposto successivamente al 30/01/2013
Massime di principio
- Per contestare efficacemente un avviso di rettifica è essenziale trascrivere e depositare integralmente l'atto impugnato e tutti i documenti che si pretende capaci di confutare la pretesa dell'Ufficio; l'omissione rende inammissibile il controllo in sede di legittimità
- La motivazione dell'avviso di rettifica deve indicare i criteri astratti adottati per determinare il maggior valore; tuttavia non è necessario che l'Ufficio utilizzi piu atti comparativi: un unico atto comparabile, ben individuabile e riferito al triennio, puo essere sufficiente
- In sede contenziosa grava sull'Ufficio l'onere di provare gli elementi di fatto a supporto della rettifica, mentre il contribuente ha la facolta di dimostrarne l'infondatezza; ma in Cassazione non e consentita una rivalutazione del merito probatorio se non previa corretta compilazione e deposito degli atti nei gradi inferiori
- Quando si producono atti a confronto e dispositivi di mercato, è determinante dimostrare omogeneita di annualita, ubicazione e consistenza: atti riferiti ad annualita diverse o a immobili non comparabili difficilmente sconfiggono la valutazione dell'Ufficio
- Procedura consigliata per il contribuente in caso simile: allegare e trascrivere integralmente l'avviso impugnato, depositare copie autentiche dei rogiti comparativi e documentazione che provi omogeneita, e contestare tempestivamente e puntualmente la motivazione enunciata nell'avviso
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