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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37909/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Amministrazione separata impugnava il decreto ingiuntivo (circa euro 45.074,51) emesso a favore del Consorzio per contributi consortili riferiti agli anni 2003-2004. In primo grado il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo l'Amministrazione tenuta al pagamento quale "utente non consorziato"; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo tra l'altro inammissibile per novità la censura sulla illegittimità della norma statutaria che prevedeva la figura dell'utente non consorziato. Il ricorso per cassazione denunciava carenza di prova della pretesa del Consorzio, l'erronea qualificazione del Consorzio e la mancata considerazione di delibere e atti (tra cui una concessione del 1998) che avrebbero escluso la pretesa. Inoltre la ricorrente ha eccepito la esistenza di precedenti sentenze favorevoli (giudicati esterni) che avevano già escluso titolo del Consorzio per annualità analoghe.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che sussistesse un giudicato esterno formato da pronunce antecedenti (Corte d'appello n.3755/2009 e altre) che avevano già accertato l'insussistenza del titolo a carico dell'Amministrazione. Per effetto del giudicato esterno sono stati accolti il primo e il terzo motivo (con assorbimento del secondo), è stata cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, è stata rigettata la pretesa creditoria del Consorzio. Sono state compensate integralmente le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art.23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020, conv. con legge n.176/2020

    norma richiamata come base procedurale per la trattazione in pubblica udienza; usata per motivare la dichiarazione di esame in udienza pubblica

  • art.645 c.p.c.

    richiamato nella censura sull'opposizione a decreto ingiuntivo e sull'onere probatorio; la ricorrente lamentava violazione per accoglimento della domanda senza prova adeguata

  • art.2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova: la parte che allega deve provare i fatti che fondano la sua pretesa

  • art.1372 c.c.

    richiamato nella contestazione degli effetti contrattuali (la ricorrente asseriva che taluni atti non producevano effetti confessori a suo carico)

  • art.124 disp. att. c.p.c.

    richiamato indirettamente: la Corte osserva che il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio anche se la sentenza di Cassazione non è versata con la certificazione formale prevista

  • principio del "ne bis in idem" e del giudicato esterno (giurisprudenza di legittimità)

    Cass. n.29923/2020; Cass. Ord. n.16589/2021

    la Corte ha applicato il principio secondo cui il giudicato formatosi tra le parti impedisce decisioni contrastanti su medesima questione; il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio per evitare contrasti tra sentenze

  • obbligazione propter rem (principio giuridico)

    richiamato in discussione: è principio per cui l'obbligazione relativa a opere consortili grava sul proprietario dell'immobile, ma il suo riconoscimento dipende dall'accertamento della titolarità e della natura dell'obbligo

Massime di principio

  • La presenza di una pronuncia precedente definitiva (giudicato esterno) che abbia accertato l'insussistenza del titolo a carico di una parte impedisce che la stessa questione sia nuovamente riaperta; il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio dalla Corte.
  • Chi agisce per ottenere un decreto ingiuntivo deve fornire la prova del proprio diritto; in caso di mancata prova il decreto/azione può essere revocato o rigettato.
  • La qualifica soggettiva (es. essere o non essere "consorziato") e la titolarità del debito sono questioni di fatto e di diritto che il giudice deve accertare: se tali accertamenti sono già avvenuti in una sentenza divenuta giudicato, non possono essere riconsiderati in senso diverso.
  • Le censure nuove sollevate in appello che introducono questioni non dedotte in primo grado possono essere ritenute inammissibili per novità; vanno tempestivamente sollevate e provate.
  • La previsione statutaria che estende oneri a "utenti non consorziati" può costituire oggetto di impugnazione, ma la sua illegittimità deve essere tempestivamente dedotta e dimostrata: la Corte di merito valuta anche la rilevanza probatoria di atti privi di efficacia confessoria.
  • La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando vi sono particolarità sostanziali e processuali che rendono equo non gravare una parte delle spese; decisioni di merito decise per il giudicato possono comportare compensazione.

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