Cassazione Civile, Sentenza n. 37852/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revisione in autotutela del classamento catastale di un'unità immobiliare in Genova, Via XX Settembre n.14 int.15, ottenendo il cambio da categoria A/1 (abitazione signorile) ad A/2 (civile). L'Ufficio espresse parere sfavorevole; la CTP di Genova respinse il ricorso per insussistenza di prove idonee a dimostrare i requisiti per la qualificazione come civile abitazione. In appello la CTR Liguria confermò il rigetto, ritenendo che l'immobile fosse rimasto iscritto in A/1 sin dall'impianto del NCEU e che non risultassero interventi che ne avessero modificato l'iscrizione, nonché osservando che il sindacato giurisdizionale sul diniego in autotutela è limitato ai profili di illegittimità del rifiuto e non sulla fondatezza del classamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Ponte e Landi e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio del grado di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito, con applicazione delle norme sul contributo unificato (raddoppio ex art.13 DPR 115/02 ratione temporis). La cassazione ha ritenuto i motivi dei ricorrenti inammissibili o inidonei (difetto di autosufficienza, improcedibilità di questioni di fatto, divieto per la Corte di rimettere in discussione valutazioni istruttorie di merito), e ha confermato che non risultano elementi che dimostrino modifiche del classamento dall'iscrizione originaria A/1.
Norme richiamate
art. 2 quater d.l. n. 564/1994
Riferita nella doglianza dei ricorrenti; la Corte osserva che la questione dell'autotutela era comunque estranea alla ratio decidendi, ma riconosce che la richiesta di revisione del classamento poteva essere inquadrata nell'ambito dell'autotutela amministrativa
art. 360 c.p.c.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti dai ricorrenti alla luce dei profili di legittimità indicati dall'art.360, ritenendoli inammissibili o preclusi
art. 53 e 56 d.lgs. 546/1992
Richiamati dall'Ufficio per sostenere la resistenza della sentenza di merito su questioni non contestate: la Corte richiama i limiti del gravame quando il motivo non investe le valutazioni di fatto non impugnate
art. 7 legge n. 212/2000 (Carta dei diritti del contribuente)
Invocato dai ricorrenti per censurare presunta carenza motivazionale dell'atto amministrativo; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile per carenza del principio di autosufficienza e per mancata trascrizione del provvedimento impugnato
artt. 24, 97, 113 Cost.
Richiamati dai ricorrenti in tema di garanzie di giustizia amministrativa e tutela giurisdizionale; la Corte ha ritenuto che tali riferimenti non potevano sostituire l'obbligo di specificità dei motivi di cassazione
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere della motivazione e alla completezza della pronuncia; la Corte ha dichiarato inammissibili censure che equivalevano a richiesta di nuova valutazione delle prove o che lamentavano omissioni non specificate
art. 366 c.p.c.
Riferimento procedurale richiamato per l'indicazione delle ragioni di cassazione mancanti; la Corte ha censurato motivi che non contenevano le ragioni richieste dall'art.366
r.d.l. n. 652/1939, artt. 8 e 12
Richiamati dai ricorrenti in relazione al regime catastale; la Corte non ha accolto la censura, osservando che la qualificazione catastale si basa su nozioni di uso comune e sulle risultanze del classamento
d.m. 2/8/1969
Il decreto è stato menzionato in relazione ai requisiti di "lussuosità"; la Corte ha precisato che il d.m. non definisce le categorie catastali e che la qualificazione in termini di "signorile" o "civile" si fonda su nozioni di opinione generale e non va mutuata pedissequamente dal d.m.
Decreto "Tupini" (dm 4/12/1961)
Citato dai ricorrenti come parametro sui requisiti di lusso; la Corte non ha ritenuto che tale decreto possa sostituire la valutazione di merito sul classamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Applicato ratione temporis per disporre il raddoppio del contributo unificato, dato il periodo di proposizione del ricorso
d.lgs. 546/1992 (richiami generali)
Utilizzato per delimitare il sindacato giurisdizionale sulle decisioni amministrative in materia tributaria; conferma che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione del merito dell'atto impositivo o classificatorio
Massime di principio
- La richiesta di revisione del classamento catastale in autotutela è un potere amministrativo prevalentemente discrezionale: il sindacato giurisdizionale sul diniego in autotutela riguarda solo profili di illegittimità del rifiuto, non la fondatezza tecnica della richiesta (evitare sostituzione del giudice all'amministrazione).
- Per ottenere un cambiamento di classamento tramite il giudice è necessario fornire documentazione tecnica e prove specifiche che dimostrino l'assenza dei requisiti della categoria contestata; mere considerazioni storiche/comparative sono spesso insufficienti.
- In sede di impugnazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: i motivi devono riportare gli atti e le parti rilevanti (es. provvedimento di classamento) e indicare con precisione i vizi denunciati, altrimenti i motivi possono essere dichiarati inammissibili.
- La qualificazione in termini come "signorile" o "civile" non si trae automaticamente dal d.m. 2/8/1969: le categorie catastali si formano su base estimativa e su nozioni di uso comune nel contesto locale, mentre i decreti tecnico-normativi hanno finalità specifiche (es. limitazioni di agevolazioni).
- Se l'immobile risulta iscritto in una categoria del NCEU sin dall'impianto e non sono dimostrati interventi modificativi, il giudice tende a confermare l'iscrizione originaria salvo prova contraria rigorosa.
- In cassazione non è consentita una riconsiderazione globale delle risultanze istruttorie: i rimedi devono essere mirati a vizi di diritto e a violazioni di legge, non a mere contestazioni del giudizio di merito.
- La mancata impugnazione o la mancata contestazione specifica di una sentenza di merito o di una conclusione di fatto consolidata (es. sentenza della CTP passata in giudicato) indebolisce le possibilità di successo in gradi successivi.
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