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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37852/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revisione in autotutela del classamento catastale di un'unità immobiliare in Genova, Via XX Settembre n.14 int.15, ottenendo il cambio da categoria A/1 (abitazione signorile) ad A/2 (civile). L'Ufficio espresse parere sfavorevole; la CTP di Genova respinse il ricorso per insussistenza di prove idonee a dimostrare i requisiti per la qualificazione come civile abitazione. In appello la CTR Liguria confermò il rigetto, ritenendo che l'immobile fosse rimasto iscritto in A/1 sin dall'impianto del NCEU e che non risultassero interventi che ne avessero modificato l'iscrizione, nonché osservando che il sindacato giurisdizionale sul diniego in autotutela è limitato ai profili di illegittimità del rifiuto e non sulla fondatezza del classamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Ponte e Landi e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio del grado di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito, con applicazione delle norme sul contributo unificato (raddoppio ex art.13 DPR 115/02 ratione temporis). La cassazione ha ritenuto i motivi dei ricorrenti inammissibili o inidonei (difetto di autosufficienza, improcedibilità di questioni di fatto, divieto per la Corte di rimettere in discussione valutazioni istruttorie di merito), e ha confermato che non risultano elementi che dimostrino modifiche del classamento dall'iscrizione originaria A/1.

Norme richiamate

  • art. 2 quater d.l. n. 564/1994

    Riferita nella doglianza dei ricorrenti; la Corte osserva che la questione dell'autotutela era comunque estranea alla ratio decidendi, ma riconosce che la richiesta di revisione del classamento poteva essere inquadrata nell'ambito dell'autotutela amministrativa

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti dai ricorrenti alla luce dei profili di legittimità indicati dall'art.360, ritenendoli inammissibili o preclusi

  • art. 53 e 56 d.lgs. 546/1992

    Richiamati dall'Ufficio per sostenere la resistenza della sentenza di merito su questioni non contestate: la Corte richiama i limiti del gravame quando il motivo non investe le valutazioni di fatto non impugnate

  • art. 7 legge n. 212/2000 (Carta dei diritti del contribuente)

    Invocato dai ricorrenti per censurare presunta carenza motivazionale dell'atto amministrativo; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile per carenza del principio di autosufficienza e per mancata trascrizione del provvedimento impugnato

  • artt. 24, 97, 113 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti in tema di garanzie di giustizia amministrativa e tutela giurisdizionale; la Corte ha ritenuto che tali riferimenti non potevano sostituire l'obbligo di specificità dei motivi di cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere della motivazione e alla completezza della pronuncia; la Corte ha dichiarato inammissibili censure che equivalevano a richiesta di nuova valutazione delle prove o che lamentavano omissioni non specificate

  • art. 366 c.p.c.

    Riferimento procedurale richiamato per l'indicazione delle ragioni di cassazione mancanti; la Corte ha censurato motivi che non contenevano le ragioni richieste dall'art.366

  • r.d.l. n. 652/1939, artt. 8 e 12

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al regime catastale; la Corte non ha accolto la censura, osservando che la qualificazione catastale si basa su nozioni di uso comune e sulle risultanze del classamento

  • d.m. 2/8/1969

    Il decreto è stato menzionato in relazione ai requisiti di "lussuosità"; la Corte ha precisato che il d.m. non definisce le categorie catastali e che la qualificazione in termini di "signorile" o "civile" si fonda su nozioni di opinione generale e non va mutuata pedissequamente dal d.m.

  • Decreto "Tupini" (dm 4/12/1961)

    Citato dai ricorrenti come parametro sui requisiti di lusso; la Corte non ha ritenuto che tale decreto possa sostituire la valutazione di merito sul classamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Applicato ratione temporis per disporre il raddoppio del contributo unificato, dato il periodo di proposizione del ricorso

  • d.lgs. 546/1992 (richiami generali)

    Utilizzato per delimitare il sindacato giurisdizionale sulle decisioni amministrative in materia tributaria; conferma che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione del merito dell'atto impositivo o classificatorio

Massime di principio

  • La richiesta di revisione del classamento catastale in autotutela è un potere amministrativo prevalentemente discrezionale: il sindacato giurisdizionale sul diniego in autotutela riguarda solo profili di illegittimità del rifiuto, non la fondatezza tecnica della richiesta (evitare sostituzione del giudice all'amministrazione).
  • Per ottenere un cambiamento di classamento tramite il giudice è necessario fornire documentazione tecnica e prove specifiche che dimostrino l'assenza dei requisiti della categoria contestata; mere considerazioni storiche/comparative sono spesso insufficienti.
  • In sede di impugnazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: i motivi devono riportare gli atti e le parti rilevanti (es. provvedimento di classamento) e indicare con precisione i vizi denunciati, altrimenti i motivi possono essere dichiarati inammissibili.
  • La qualificazione in termini come "signorile" o "civile" non si trae automaticamente dal d.m. 2/8/1969: le categorie catastali si formano su base estimativa e su nozioni di uso comune nel contesto locale, mentre i decreti tecnico-normativi hanno finalità specifiche (es. limitazioni di agevolazioni).
  • Se l'immobile risulta iscritto in una categoria del NCEU sin dall'impianto e non sono dimostrati interventi modificativi, il giudice tende a confermare l'iscrizione originaria salvo prova contraria rigorosa.
  • In cassazione non è consentita una riconsiderazione globale delle risultanze istruttorie: i rimedi devono essere mirati a vizi di diritto e a violazioni di legge, non a mere contestazioni del giudizio di merito.
  • La mancata impugnazione o la mancata contestazione specifica di una sentenza di merito o di una conclusione di fatto consolidata (es. sentenza della CTP passata in giudicato) indebolisce le possibilità di successo in gradi successivi.

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