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Sentenza

Sentenza del 05/05/2021 n. 11687 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR che, accogliendo parzialmente l'appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione di primo grado (CTP di Roma) ritenendo provata l'insussistenza soggettiva delle operazioni documentate da fatture ed l'inserimento delle stesse in un sistema di frode carosello (con caratteri associativi), individuando nel comportamento della D. AUTOMATICA ruoli di "società filtro" e rilevando la consapevolezza ovvero la grave mancanza di diligenza della contribuente. La contribuente deduce tredici motivi (nullità per contraddittorietà e violazione di legge, violazione del principio di non contestazione, errata valutazione probatoria, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il processo limitatamente agli avvisi relativi agli anni 2005 e 2006 in ragione della definizione agevolata ex art. 11 D.L. n. 50/2017. Quanto all'avviso per l'esercizio 2007, il ricorso è rigettato: la Corte ha ritenuto non fondate le censure sulla motivazione della CTR, ha confermato che la Commissione ha adeguatamente valutato le risultanze probatorie (PVC, documenti, e-mail, modalità di consegna, anomalia dei prezzi, collegamenti societari) e ha correttamente ritenuto provata la frode carosello e la consapevolezza o, comunque, il difetto della diligenza richiesta alla contribuente. Rigettate anche le doglianze relative al mancato esame del contraddittorio endoprocedimentale e l'eccezione di applicazione dello ius superveniens senza specifiche deduzioni. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 50/2017, art. 11

    definizione agevolata degli avvisi

    La definizione agevolata estingue il processo con riferimento ai periodi per i quali è stata attivata; la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per il 2005 e 2006 in applicazione di tale norma.

  • art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. 3,4,5)

    motivi di cassazione per violazione di legge, contraddittorietà e omesso esame di fatto decisivo

    Usata dalla ricorrente per formulare i vari motivi; la Corte ha valutato la fondatezza o meno delle doglianze critiche alla motivazione e all'esame probatorio della CTR.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La Corte ha ritenuto che la CTR non abbia pronunciato su una fattispecie diversa da quella contestata e non abbia illegittimamente ampliato le basi dell'atto impositivo.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    principio del contraddittorio e valutazione della prova

    Le doglianze sulla violazione del principio di non contestazione e su presunte errate valutazioni documentali sono state ritenute, in larga parte, meri sindacati di merito non ammissibili in cassazione.

  • L. n. 212/2000, art. 7, comma 1

    principio del rispetto delle garanzie del contribuente

    Richiamata dalle parti e dalla ricorrente per censurare presunte modifiche motivazionali dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia violato il divieto di integrare la motivazione dell'atto.

  • L. n. 212/2000, art. 12, comma 7

    osservazioni del contribuente e loro considerazione prima dell'atto

    La Corte ha confermato che la mancata menzione esplicita delle osservazioni nel testo dell'avviso non determina di per sé la nullità dell'atto, purché l'Amministrazione le abbia valutate.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 56, comma 4

    disconoscimento della detraibilità dell'IVA

    Riferimento normativo al potere di disconoscere detrazioni in caso di operazioni inesistenti; la Corte ha valutato l'applicabilità sulla base delle prove e delle presunzioni oggettive.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 60-bis

    anomalia dei prezzi come elemento indicativo di frodi carosello

    La Corte ha ritenuto che, seppure l'articolo sia previsto per certe categorie, il principio secondo cui l'anomalia dei prezzi costituisce un elemento sintomatico di frode è applicabile come criterio di valutazione oggettiva.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 5, comma 4

    disciplina sanzionatoria e misure minime edittali

    Citato in tema di ius superveniens; la Corte ha ricordato che il mero riferimento a un nuovo minimo edittale favorevole non rende automaticamente illegittima la sanzione senza una specifica deduzione dell'applicabilità concreta.

  • D.Lgs. n. 158/2015, art. 15

    modifica al D.Lgs. 471/1997

    Richiamato come modifica del minimo edittale sanzionatorio; la Corte richiede deduzioni concrete per applicare lo ius superveniens.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    contributo unificato aggiuntivo in caso di raddoppio

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato a carico della ricorrente in ragione della tipologia di pronuncia.

  • Principio giurisprudenziale (Corte di cassazione e Corte di Giustizia UE)

    onere probatorio dell'Amministrazione e possibilità di presunzioni per dimostrare la consapevolezza del destinatario

    L'Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione; può farlo anche per presunzioni fondate su elementi oggettivi specifici. Se ciò avviene, grava sul contribuente dimostrare di avere adottato la diligenza massima esigibile.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione dimostra, anche per presunzioni fondate su elementi oggettivi specifici (PVC, email, collegamenti societari, anomalia dei prezzi, modalità di consegna, assenza di documentazione commerciale), che le fatture si riferiscono a operazioni soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello, il giudice può ritenere provata la consapevolezza del destinatario o, comunque, la sua grave mancanza di diligenza.
  • Una volta assolto l'onere probatorio dall'Amministrazione, il contribuente deve fornire prova concreta di aver adottato la massima diligenza osservabile da un operatore mediamente diligente (contratti, ordini, documenti di trasporto, prove di stoccaggio, giustificativi economici, margini), altrimenti la detrazione IVA può essere disconosciuta.
  • La mera presenza di una funzione commerciale non impedisce all'Amministrazione di contestare l'inesistenza soggettiva delle operazioni: conta l'esito della valutazione complessiva dei fatti e delle prove, non una attestazione generica di attività commerciale.
  • La mancata esplicitazione nelle motivazioni dell'avviso delle osservazioni del contribuente (art. 12, comma 7 L. 212/2000) non determina automaticamente la nullità dell'atto, purché l'Amministrazione le abbia effettivamente valutate.
  • L'applicazione retroattiva di una norma ius superveniens favorevole in tema di sanzioni non è automatica: il contribuente deve dedurre e dimostrare specificamente l'applicabilità concreta della disciplina più favorevole al caso di specie.
  • La definizione agevolata estingue le controversie relative ai periodi oggetto della definizione; ciò determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo per quei periodi.
  • In sede di gravame tributario il giudice di secondo grado può riqualificare il ruolo delle parti alla luce delle prove senza integrare illegittimamente la motivazione dell'atto impositivo, purché resti entro i limiti dell'impugnazione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Nelle controversie su frodi carosello è decisivo valorizzare tutti gli elementi oggettivi e documentali: email, rapporti di controllo o amministrazione comuni, anomalia prezzi, assenza di contratti e di prove di consegna reale, modalità logistiche e rapporti con società 'cartiere' o 'filtro'.

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