Cassazione Civile, Ordinanza n. 24267/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una fondazione onlus, di una cartella di pagamento relativa a carichi tributari per gli anni d’imposta 1997 e 1998, originati da precedenti avvisi di accertamento già oggetto di contenzioso. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, limitatamente alla censura sulla mancata specificazione degli interessi e del relativo calcolo nella cartella. L’agente della riscossione ha proposto appello e, poi, ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha dedotto la violazione delle norme sulla cartella e sulla legittimazione processuale, sostenendo di non essere il soggetto tenuto a rispondere delle doglianze sul quantum degli interessi, poiché estraneo alla formazione del ruolo e ignaro dei presupposti sostanziali della pretesa; 2) ha lamentato il diniego della possibilità di chiamare in causa o integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, ritenendo che la lite riguardasse profili ascrivibili all’ufficio creditore; 3) in via subordinata, ha contestato la declaratoria di insufficienza della motivazione della cartella, sostenendo che il richiamo agli atti presupposti e alle decisioni di cassazione già note alla contribuente rendesse sufficiente la motivazione per relationem. La Corte, però, ha esaminato d’ufficio preliminarmente la validità del ricorso, rilevando che l’Agenzia delle entrate – Riscossione aveva conferito procura ad un avvocato del libero foro senza indicare né documentare i presupposti che consentono di derogare alla regola del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (conflitto, indisponibilità, o motivata delibera interna).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la procura speciale rilasciata dall’Agenzia delle entrate – Riscossione ad un difensore esterno, perché non risultavano allegati o documentati i presupposti normativi e convenzionali che consentono all’ente di stare in giudizio in cassazione con patrocinio del libero foro invece che dell’Avvocatura dello Stato. L’inammissibilità per difetto di valida procura ha assorbito l’esame di tutti i motivi di ricorso, relativi alla legittimazione passiva, alla chiamata dell’ente impositore e alla motivazione della cartella quanto agli interessi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la cartella esprime il ruolo formato dall’ente impositore e che l’agente della riscossione non sarebbe responsabile delle contestazioni sulla quantificazione degli interessi.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 per contestare la legittimazione passiva dell’agente della riscossione sulle doglianze relative agli interessi iscritti a ruolo.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’asserita carenza di legittimazione passiva e all’interesse a contraddire.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
Invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di chiamare in causa o di ottenere l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.
artt. 10 e 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dal ricorrente insieme all’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 per fondare la richiesta di chiamata dell’ente impositore o di integrazione del contraddittorio.
Richiamato dal ricorrente in relazione al riparto degli oneri processuali nella controversia tributaria.
Invocato dal ricorrente per sostenere la sufficienza della motivazione per relationem della cartella.
Richiamato dal ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016
La Corte lo interpreta nel senso che l’Agenzia delle entrate – Riscossione è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, salvo conflitto o base convenzionale.
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
La Corte lo richiama come norma che consente il patrocinio di difensori esterni solo in presenza dei presupposti previsti, tra cui conflitto di interessi o motivata delibera dell’ente.
art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933
Interpretato nel senso che, in difetto di apposita e motivata delibera interna, non è legittimo il ricorso al patrocinio esterno da parte dell’ente pubblico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato dal ricorrente come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione degli enti della riscossione, la deroga alla regola del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato deve risultare espressamente dall’atto o dalla documentazione allegata; in mancanza, la procura al difensore esterno è invalida e il ricorso è inammissibile.
- Quando il difetto di valida procura determina l’inammissibilità del ricorso, ogni ulteriore motivo resta assorbito e non può essere esaminato nel merito.
- La possibilità per l’agente della riscossione di essere destinatario di contestazioni processuali su aspetti della cartella va distinta dal regime di rappresentanza processuale: la questione della legittimazione sostanziale o della chiamata dell’ente creditore non supera il preliminare controllo sulla validità della procura del ricorso per cassazione.
- La motivazione della cartella in materia di interessi può essere oggetto di contestazione, ma la relativa verifica di merito presuppone l’ammissibilità del ricorso e un valido radicamento processuale della parte ricorrente.
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