Cassazione Civile, Ordinanza n. 24242/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra fratelli sulla divisione di due successioni ereditarie collegate ai rispettivi genitori. L'attore sosteneva che il trasferimento della nuda proprietà di un immobile sito in Milano, formalmente realizzato mediante compravendita, celasse in realtà una donazione indiretta a favore della sorella, e che tale liberalità avesse inciso sulla sua quota di legittima. Chiedeva quindi l'accertamento della donazione indiretta, la riduzione per lesione di legittima, la ricostruzione dell'asse ereditario e la divisione tra coeredi, oltre al rimborso di spese asseritamente sostenute nell'interesse della massa. La convenuta contestava le domande, chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria e proponeva a sua volta una domanda riconvenzionale per il rimborso di una pretesa eccedenza ricevuta dall'attore. Il Tribunale rigettava le domande principali e la riconvenzionale, mentre la Corte d'appello confermava il rigetto ritenendo che, poiché la lesione era dedotta in relazione a due distinte liberalità riferite a due diversi de cuius, fosse necessario procedere separatamente alla ricostruzione delle due masse ereditarie; in difetto di tale separazione, la lesione non poteva essere verificata. In cassazione il ricorrente deduceva tre censure ex art. 360, n. 4, c.p.c.: omessa pronuncia sul primo motivo d'appello, concernente la qualificazione della domanda come donazione indiretta e non simulazione; omessa pronuncia o motivazione apparente sul secondo motivo d'appello, relativo all'erronea affermazione che la riunione fittizia dovesse riguardare un solo de cuius; omessa pronuncia sul terzo motivo d'appello, relativo alla mancata inclusione nell'asse della somma di USD 40.000 donata dalla madre. Sosteneva inoltre che la Corte territoriale avesse illegittimamente ritenuto assorbite tali questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretto l'impianto della decisione di merito secondo cui le liberalità asseritamente lesive provenivano da due diversi genitori e, pertanto, le operazioni di riunione fittizia, imputazione e verifica della lesione della legittima dovevano essere compiute distintamente per ciascuna successione. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia: la Corte d'appello aveva infatti implicitamente rigettato le questioni relative alla qualificazione della liberalità e all'integrazione dell'asse, ritenendole prive di utilità una volta negata la fondatezza della domanda di riduzione per mancata ricostruzione separata delle masse ereditarie. È stata altresì esclusa la motivazione apparente, poiché la ratio decidendi risultava comprensibile e coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito, anche per implicito, esclude la necessità di provvedere sulle questioni prospettate o le assorbe in una statuizione assorbente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato per nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.
Le operazioni di riunione fittizia, imputazione delle donazioni e verifica della lesione della legittima vanno compiute in relazione alla singola successione considerata.
Richiamato per affermare che la quota di riserva dei figli, nei concorsi previsti dalla norma, è determinata sul patrimonio del singolo de cuius.
Richiamato per escludere l'idea che, in presenza di diversi de cuius, le quote di legittima dei rispettivi patrimoni possano essere considerate unitariamente.
La riduzione presuppone la previa ricostruzione del patrimonio del singolo causante e la verifica della lesione della quota riservata.
Richiamati per le operazioni di collazione/riunione fittizia e per la separata considerazione delle masse ereditarie.
Richiamato per sostenere la necessità di separare le masse ereditarie ai fini del calcolo delle quote.
Richiamato per l'imputazione ex se delle liberalità ricevute dal legittimario, con conseguente riduzione della quota spettante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato come base del procedimento camerale e del deposito di memorie illustrative.
Massime di principio
- In materia di legittima e donazioni indirette, la verifica della lesione va condotta separatamente per ciascun de cuius: se le liberalità provengono da soggetti diversi, non è consentita una riunione unitaria delle masse ereditarie per ricostruire la quota di riserva.
- L'azione di riduzione presuppone una compiuta allegazione e ricostruzione del patrimonio del singolo causante, comprensiva della riunione fittizia e dell'imputazione delle donazioni ricevute o fatte in vita dal de cuius.
- Quando il giudice di appello ritiene infondate le domande principali perché manca il presupposto logico-giuridico per esaminarle, le questioni ulteriori possono essere dichiarate assorbite senza incorrere in omessa pronuncia.
- L'assorbimento, anche quando implica il rigetto implicito di questioni subordinate, non integra di per sé un vizio ex art. 112 c.p.c. se la ratio decidendi della sentenza consente di comprendere perché quelle questioni non richiedano autonoma trattazione.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza espone un percorso argomentativo intelligibile e coerente, anche se sfavorevole alla parte ricorrente.
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