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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24244/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cedente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, da parte dell'amministratore unico di una società che gestiva uno stabilimento balneare, dell'intero compendio aziendale a un'altra società senza preventiva deliberazione dei soci. La società cedente, poi in liquidazione, ha chiesto la declaratoria di nullità o annullamento dell'atto e la restituzione dell'azienda, deducendo la violazione della regola statutaria e legale che riserva ai soci le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale. Il tribunale ha ritenuto nullo l'atto; la corte d'appello lo ha invece qualificato come inefficace per carenza di potere rappresentativo dell'amministratore, confermando la restituzione dell'azienda alla società cedente e ritenendo opponibile tale esito anche all'acquirente successivo. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, sostenendo in sintesi: che la violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. non integrerebbe nullità ma, al più, annullabilità; che la cessione non avrebbe comportato modifica dell'oggetto sociale, poiché lo statuto consentiva operazioni finanziarie e commerciali; che l'atto rientrava nei poteri gestori dell'amministratore; che la corte d'appello avrebbe pronunciato d'ufficio l'inefficacia in ultrapetizione; che mancava iscrizione della domanda giudiziale nel registro imprese; e che la motivazione sarebbe stata viziata anche sul regime invalidante. Anche la società che aveva acquistato successivamente l'azienda dalla prima acquirente ha proposto ricorso incidentale, deducendo in sostanza gli stessi profili sulla non necessità della delibera assembleare, sull'ultrapetizione, sulla restituzione del prezzo a seguito della risoluzione del proprio acquisto e sull'inopponibilità alla terza acquirente del vizio originario del primo trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, che non aveva affermato una nullità in senso tecnico, ma aveva ricostruito il vizio dell'atto come inefficacia per carenza originaria di potere rappresentativo dell'amministratore, nell'ambito del modello del falsus procurator. Gli altri motivi sono stati giudicati infondati: la cessione dell'unica azienda sociale è stata ritenuta operazione che comporta una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, riservata inderogabilmente ai soci ex art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.; le clausole statutarie non possono derogare a tale limite legale; l'inefficacia dell'atto originario è opponibile al terzo acquirente, che non può acquistare un diritto maggiore di quello del proprio dante causa; la restituzione del prezzo in favore dell'acquirente successivo discende dalla risoluzione del contratto, non da un'azione di arricchimento senza causa; non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice qualifica come inefficace un atto attaccato come nullo o annullabile, trattandosi di un minus ricompreso nella domanda. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste, in solido, a carico delle due ricorrenti e compensate nei loro rapporti interni; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2479 c. 2 n. 5 c.c.

    la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale è riservata ai soci e non può essere assunta dagli amministratori; la cessione dell'unica azienda sociale, se determina lo svuotamento dell'attività produttiva, rientra in tale ambito

  • art. 2475 ter c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come base dell'annullabilità per conflitto di interessi, ma non accolto come fondamento decisorio

  • art. 1418 c. 1 c.c.

    invocato per sostenere la nullità, ma la Corte non ha seguito questa ricostruzione, reputando decisiva la carenza di potere rappresentativo

  • art. 2556 c.c.

    richiamato nel motivo sul regime pubblicitario della cessione d'azienda, ma ritenuto non idoneo a fondare l'iscrizione della domanda giudiziale contestativa

  • art. 2913 c.c.

    richiamato nel motivo sul regime di opponibilità ai terzi, ma ritenuto non pertinente al caso concreto

  • art. 2041 c.c.

    la pretesa di arricchimento senza causa è stata esclusa perché la restituzione del prezzo conseguiva alla risoluzione del contratto e non a un riequilibrio equitativo

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato quando il giudice qualifica giuridicamente la vicenda in modo diverso dalla parte, purché resti nel perimetro del petitum sostanziale; l'inefficacia è considerata un minus rispetto alla nullità o all'illegittimità dedotta

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato per la qualificazione dell'intervento del terzo come adesivo dipendente nel giudizio di merito

  • art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

    la censura di violazione di legge deve investire davvero la norma applicata e confrontarsi con la ratio decidendi

  • art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

    nel testo applicabile non consente la deduzione del semplice dissenso valutativo sulla motivazione; non è ammesso trasformare in vizio motivazionale una critica di puro merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La cessione dell'unica azienda sociale può integrare una operazione che comporta la sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, con conseguente necessità della decisione dei soci ex art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.; non è sufficiente invocare poteri ampi dell'amministratore o clausole statutarie generiche.
  • Le disposizioni che riservano ai soci determinate decisioni hanno natura imperativa e delimitano il potere rappresentativo dell'amministratore: l'atto compiuto senza la previa decisione assembleare è inefficace verso la società, secondo lo schema del falsus procurator.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o se contesta una statuizione che la sentenza non contiene.
  • La dedotta nullità di un atto può essere correttamente ricondotta dal giudice alla categoria dell'inefficacia senza incorrere in ultrapetizione, quando l'inefficacia costituisce un minus rispetto al vizio dedotto e rientra nel petitum sostanziale.
  • L'inefficacia o invalidità del primo atto di trasferimento si riflette sugli acquisti successivi: il terzo acquirente non può acquisire un diritto maggiore di quello del proprio dante causa.
  • La restituzione del prezzo conseguente alla risoluzione di un contratto ha natura di effetto tipico della caducazione del sinallagma e non richiede il ricorso all'azione generale di arricchimento senza causa.
  • La critica alla motivazione è inammissibile quando, sotto la veste formale del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., si risolve in una mera diversa lettura giuridica o fattuale della vicenda senza indicare un effettivo omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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