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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24249/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2012, ha recuperato a tassazione costi non documentati e, soprattutto, interessi passivi ritenuti indebitamente dedotti e non riportabili, con rideterminazione dell'IRES, sanzioni e interessi. La società contribuente ha impugnato l'atto; in primo grado il ricorso è stato respinto, mentre in appello la CTR ha accolto la doglianza solo sui costi non documentati e ha confermato il recupero relativo agli interessi passivi. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione di un contenzioso pregiudicante relativo all'anno 2011; 2) ultrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe deciso sulla inesistenza del costo anziché sulla capienza del ROL; 3) mancato rispetto di una precedente pronuncia della stessa CTR resa sull'annualità 2011; 4) violazione delle norme del TUIR in tema di deducibilità degli interessi, deducendo che, essendo il corrispondente importo stato tassato in capo alla consolidante, non vi sarebbe stato spazio per il recupero a tassazione in capo alla consolidata nell'ambito del consolidato fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, perché relativi al medesimo avviso di accertamento e alla medesima parte processuale in differenti qualità. Ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto facoltativa, e non obbligatoria, la sospensione del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c. quando la causa pregiudicante sia già pendente in cassazione; ha escluso il vizio di ultrapetizione perché il thema decidendum riguardava l'effettiva esistenza dei costi per interessi nel 2011 e non la sola capienza del ROL; ha affermato che la provvisoria esecutività di una sentenza relativa a un'annualità non si estende automaticamente ad altre annualità, salvo il giudicato esterno; ha infine chiarito che nel consolidato fiscale le società restano autonome ai fini della determinazione del reddito individuale, sicché l'Ufficio può recuperare a tassazione componenti negativi inesistenti anche se specularmente indicati come positivi in capo ad altro soggetto del gruppo. I ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    nel processo tributario la sospensione è facoltativa quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza non passata in giudicato e sia pendente in cassazione; il giudice della causa pregiudicata può sospendere oppure proseguire

  • art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    non si applica quando i giudizi pregiudicanti sono pendenti davanti alla Corte di cassazione e non davanti a una Corte di giustizia tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    esclude il vizio di ultrapetizione quando il giudice decide sul reale thema decidendum individuato dall'atto impositivo e dalle difese

  • art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992

    l'esecutività provvisoria della sentenza tributaria opera solo per l'annualità oggetto del giudizio e non si estende automaticamente ad altre annualità

  • art. 96 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la deduzione degli interessi passivi resta soggetta alle regole ordinarie; gli interessi possono essere dedotti nei limiti previsti dalla norma e solo se esistenti

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato quale base del recupero a tassazione per indebita variazione in diminuzione di costi non spettanti

  • art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel quadro della contestazione fiscale relativa alla deduzione di componenti negativi

  • art. 112 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel rilievo dell'Ufficio relativo alla deduzione di interessi passivi nel contesto del TUIR

  • art. 117 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte afferma in sostanza che le regole del consolidato non derogano alla soggettività e all'autonomia delle singole società ai fini del reddito

  • art. 122 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non idoneo a neutralizzare il recupero a tassazione di costi inesistenti

  • art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    evocato come possibile disciplina della deduzione del componente oggetto di rinuncia, ma non tale da escludere il recupero del costo inesistente

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sospensione per pregiudizialità è obbligatoria solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se invece la decisione pregiudicante è già stata pronunciata ed è pendente in cassazione, la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è meramente facoltativa.
  • La provvisoria esecutività o l'efficacia di una decisione tributaria relativa a una determinata annualità non si estende automaticamente ad annualità diverse, salvo che ricorrano i presupposti del giudicato esterno.
  • Non c'è ultrapetizione quando il giudice qualifica il fatto imponibile in base al contenuto sostanziale dell'avviso di accertamento e delle difese, anche se non segue la prospettazione interpretativa della parte contribuente.
  • Nel regime di consolidato fiscale le società del gruppo conservano la propria autonomia ai fini della determinazione del reddito individuale: la fiscal unit non cancella la soggettività delle singole società e non consente di rendere deducibili componenti negativi inesistenti solo perché specularmente contabilizzati da altro soggetto del gruppo.
  • Ai fini fiscali sono deducibili solo i costi effettivamente sostenuti; la tassazione del corrispondente ricavo in capo a un diverso soggetto non neutralizza, di per sé, l'indebita deduzione del costo inesistente.
  • La contestazione di un costo inesistente non coincide con una contestazione di mera indeducibilità per difetto di inerenza: se il fatto costitutivo del costo manca, il recupero a tassazione resta legittimo anche in presenza di operazioni infragruppo o di consolidato fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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