Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore esecutato aveva opposto l’esecuzione sostenendo che una precedente azione revocatoria avesse colpito soltanto la cessione della nuda proprietà di alcuni immobili effettuata in favore della moglie nell’ambito della separazione personale, ma non anche i diritti di abitazione e uso che egli si era riservato. I creditori procedenti e intervenuti sostenevano invece che l’atto revocato fosse unitario e comprendesse sia il trasferimento della nuda proprietà sia la riserva dei diritti minori, con conseguente pignorabilità della piena proprietà. I motivi di ricorso denunciavano violazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. e nullità della sentenza per asserita carenza o apparenza di motivazione, lamentando in sintesi che la revocatoria non avrebbe potuto produrre effetti recuperatori o consolidare la piena proprietà, che sarebbe stato necessario revocare distintamente i due effetti dell’atto e che la motivazione d’appello fosse internamente contraddittoria e incomprensibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né apparente, poiché il percorso logico era ricostruibile; inoltre, correttamente la Corte d’appello aveva considerato l’atto del 2011 nella sua unitarietà, rilevando che la revocatoria, promossa dal creditore interessato, rendeva inefficace l’atto nei suoi confronti e ricostituiva ai fini esecutivi la piena aggredibilità del bene. La Corte ha altresì osservato che i diritti di abitazione e uso, essendo rimasti in capo al debitore, non escludevano la pignorabilità della piena proprietà nei confronti del creditore vittorioso in revocatoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione revocatoria rende l’atto inefficace nei confronti del creditore che agisce vittoriosamente, con conseguente opponibilità dell’atto solo relativa e con ricostituzione, ai fini esecutivi, della pignorabilità del bene nei confronti di quel creditore.
La pronuncia richiama gli effetti dell’azione revocatoria in funzione della tutela esecutiva del creditore, escludendo che l’inefficacia relativa dell’atto impedisca la piena aggressione del bene verso il creditore vittorioso.
Le opposizioni ai decreti ingiuntivi richiamate in fatto rilevano come titoli che avevano consolidato la posizione creditoria posta a base dell’esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’azione revocatoria produce un’inefficacia relativa dell’atto solo nei confronti del creditore vittorioso, sicché, rispetto a costui, il bene torna ad essere aggredibile in esecuzione come se l’atto dispositivo non fosse opponibile.
- Quando l’atto oggetto di revocatoria è strutturalmente unitario e comprende più effetti negoziali collegati, il giudice può considerarlo nella sua complessiva portata dispositiva senza necessità di una separata domanda di revoca per ciascun effetto, se dalla domanda introduttiva emerge chiaramente l’intenzione di colpire l’operazione nel suo insieme.
- La doglianza di nullità per motivazione apparente è infondata quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la parte contesta il merito della motivazione anziché la sua esistenza.
- Diritti reali minori lasciati in capo al cedente a seguito di un trasferimento della nuda proprietà non impediscono, nei confronti del creditore vittorioso in revocatoria, la ricostituzione della piena pignorabilità del compendio immobiliare.
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