Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato tre atti della riscossione notificati nel 2016: una cartella di pagamento, un avviso preventivo di iscrizione ipotecaria e un’intimazione di pagamento. Ha dedotto, nei giudizi di merito poi riuniti, l’omessa notifica dell’avviso bonario ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, l’inesistenza o invalidità delle notifiche via PEC, la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione, l’illegittimità delle iscrizioni a ruolo e altri vizi procedurali. In appello ha inoltre contestato la riunione dei procedimenti, l’asserita omessa pronuncia su varie censure, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e ha chiesto la condanna dell’Agente della riscossione ex art. 96 c.p.c. In cassazione ha articolato sei motivi: (1) nullità della costituzione in appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché tardiva e svolta da difensore esterno; (2) illegittimità della riunione dei ricorsi ex art. 29 d.lgs. 546/1992; (3) omessa pronuncia su censure relative alla motivazione della sentenza di primo grado e all’avviso bonario; (4) inesistenza delle notifiche via PEC per provenienza da indirizzo non riconducibile all’agente della riscossione; (5) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973, dell’art. 54-bis d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2 d.lgs. 462/1997 per mancato invio dell’avviso bonario e conseguente illegittimità delle iscrizioni a ruolo; (6) nullità della sentenza d’appello per mancata indicazione del difensore dell’Agenzia ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’Agenzia della riscossione può avvalersi, nei casi consentiti, sia dell’Avvocatura dello Stato sia di avvocati del libero foro senza necessità di ulteriori allegazioni o prove sul presupposto della scelta difensiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la doglianza sulla riunione delle cause attiene a valutazioni discrezionali del giudice e, in ogni caso, non era stata dedotta una concreta lesione del diritto di difesa. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che i giudici di merito avevano comunque deciso nel merito escludendo la necessità dell’avviso bonario, sicché non vi era omessa pronuncia. Ha respinto il quarto motivo, rilevando che la censura sulla notifica PEC era generica, non veniva indicato un concreto pregiudizio difensivo e non era dimostrato che l’atto non fosse comunque riferibile all’attività di riscossione. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, ribadendo che l’avviso bonario e il contraddittorio preventivo sono richiesti solo in presenza di incertezze rilevanti della dichiarazione, non quando il controllo automatizzato riguarda dati già dichiarati e non emergono irregolarità tali da imporre la comunicazione. Ha infine respinto il sesto motivo, affermando che l’omessa indicazione in sentenza del nome del difensore non comporta nullità se non vi è reale violazione del contraddittorio o del diritto di difesa. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese di legittimità non sono state liquidate per la costituzione solo formale dell’erario; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro dei vizi processuali dedotti nei motivi di ricorso
art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per contestare la costituzione in giudizio dell’Agenzia della riscossione tramite avvocato esterno
art. 23 d.lgs. 546/1992
richiamato in relazione alla disciplina della costituzione nel processo tributario
art. 29 d.lgs. 546/1992
invocato per censurare la riunione dei ricorsi
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia
art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
invocato per contestare la legittimazione e la provenienza delle notifiche via PEC
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
la Corte ribadisce che il controllo automatizzato non richiede sempre l’avviso bonario, ma solo in presenza di incertezze rilevanti
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
richiamato insieme all’art. 36-bis per contestare l’iscrizione a ruolo
art. 2 d.lgs. 462/1997
richiamato dalla contribuente per sostenere l’obbligo di comunicazione delle somme da controllo automatizzato
art. 6, comma 5, L. 212/2000
interpretato nel senso che il contraddittorio preventivo non è imposto in via generale, ma solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
art. 96 c.p.c.
richiamato dalla contribuente per chiedere la condanna per lite temeraria
art. 36, comma 2, n. 1, d.lgs. 546/1992
dedotto per sostenere la nullità della sentenza d’appello per mancata indicazione del difensore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, la scelta dell’Agenzia della riscossione di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato o di un avvocato del libero foro è legittima quando riconducibile alle ipotesi consentite dall’ordinamento; in tal caso, la costituzione in giudizio implica la sussistenza del relativo presupposto senza necessità di specifica prova in giudizio.
- Il provvedimento di riunione o separazione dei giudizi, fondato su valutazioni di opportunità e connessione, ha natura ordinatoria e non è sindacabile in cassazione se non è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- In sede di legittimità, la denuncia di errori processuali non è sufficiente in sé: occorre allegare una concreta lesione del diritto di difesa o un pregiudizio processuale effettivo.
- Nelle procedure di controllo automatizzato delle dichiarazioni, l’avviso bonario e il contraddittorio preventivo non sono indefettibili in ogni caso, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se il controllo è meramente documentale e non emergono irregolarità controverse, la cartella può essere validamente emessa anche senza previa comunicazione.
- La nullità della sentenza non deriva, di per sé, dalla mancata indicazione formale del difensore nell’epigrafe o da irregolarità meramente formali, se dagli atti è comunque ricostruibile la costituzione della parte e non vi è una reale compressione del contraddittorio o del diritto di difesa.
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