Cassazione Civile, Ordinanza n. 35687/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che una sequenza di rapporti tra la contribuente e un’altra società integrasse, in sostanza, una cessione di azienda e non la mera cessione di singoli beni strumentali. Da tale riqualificazione è derivato il recupero dell’IVA indebitamente detratta, sul presupposto che l’operazione dovesse essere assoggettata a imposta di registro. La Commissione provinciale e poi la Commissione regionale hanno dato ragione all’Ufficio. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per violazione degli obblighi motivazionali; 2) violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’Amministrazione non potesse riqualificare l’atto di per sé solo sulla base di elementi extratestuali e atti collegati, trattandosi di una pluralità di atti distinti (un contratto estimatorio e un comodato di beni mobili); 3) violazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, lamentando sia il mancato esame del fatto decisivo relativo all’eventuale indebito vantaggio fiscale, sia l’omesso adeguato riscontro alle memorie presentate in fase istruttoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, valorizzando il consolidarsi solo recente dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione interpretativa dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La Corte lo richiama, insieme alle norme processuali sulla motivazione, per definire il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
Richiamato solo in relazione alla proposta del relatore e alla regolare instaurazione del contraddittorio.
"l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
Ai fini dell’imposta di registro l’interpretazione dell’atto deve avvenire sulla base del solo contenuto dell’atto presentato, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati; l’Amministrazione non può riqualificare una pluralità di atti eterogenei come unica cessione di azienda se ciò richiede di superare lo schema negoziale risultante dai singoli atti.
art. 1, comma 87, l. n. 205/2017
È norma di modifica dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986; la Corte la considera nel senso che l’interpretazione deve restare ancorata all’atto e ai suoi elementi interni.
art. 1, comma 1084, l. n. 145/2018
La Corte la qualifica come norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, applicabile anche agli atti anteriori ancora sub iudice.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che un’interpretazione antielusiva dell’art. 20 sarebbe incoerente con la disciplina specifica dell’abuso del diritto.
Richiamato dalla ricorrente nel contestare il recupero dell’IVA indebitamente detratta; non è il fulcro della ratio decidendi.
Le memorie del contribuente devono ricevere riscontro; nel caso concreto la Corte ritiene infondata la censura perché l’Agenzia aveva dato uno specifico riscontro, osservando che non contenevano elementi nuovi.
art. 3 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986; la Corte recepisce il chiarimento della Corte costituzionale sulla ragionevolezza della disciplina.
art. 53 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale; la Corte valorizza il carattere di sistema della riforma dell’art. 20.
art. 6 CEDU
La Corte richiama il passaggio della Corte costituzionale secondo cui i "motivi imperativi di interesse generale" evocati dalla norma non consentono di sovvertire la disciplina in esame.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; una motivazione sintetica ma intellegibile, che esponga almeno i passaggi logici essenziali, supera il controllo del minimo costituzionale.
- In materia di imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 va applicato guardando agli elementi desumibili dal solo atto presentato alla registrazione, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge.
- La norma di interpretazione autentica introdotta nel 2018 sull’art. 20 ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti anteriori ancora controversi, purché il giudizio sia pendente.
- L’Amministrazione finanziaria non può trasformare, attraverso una lettura complessiva di operazioni negoziali distinte e non testualmente collegate, una pluralità di atti eterogenei in un’unica cessione di azienda se tale qualificazione non emerge dal contenuto dei singoli atti.
- Le censure relative all’omesso esame del fatto decisivo restano assorbite quando il motivo principale accolto è sufficiente a definire la lite e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- La violazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente non sussiste se l’Ufficio ha effettivamente riscontrato le memorie difensive del contribuente, anche osservando che esse non introducevano elementi nuovi rispetto all’istruttoria già svolta.
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