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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19292/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego implicito di rimborso dell'euroritenuta applicata da un intermediario estero su redditi di capitale di fonte estera riferiti all'anno d'imposta 2013. Il contribuente, dopo aver aderito alla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge n. 186 del 2014 e aver versato quanto richiesto per regolarizzare le attività estere emerse, aveva chiesto la restituzione della ritenuta subita all'estero; formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva proposto ricorso. La C.T.P. aveva accolto la domanda, ma la C.T.R., in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione negando il rimborso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente deduceva la violazione della disciplina eurounitaria e convenzionale sulla doppia imposizione e delle norme interne di recepimento, sostenendo che l'omesso scomputo dell'euroritenuta non impedisse il successivo rimborso e che la voluntary disclosure non fosse assimilabile, ai fini ostativi, all'accertamento con adesione o alla disciplina dell'art. 165 t.u.i.r.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di collaborazione volontaria, le fonti comunitarie, convenzionali e interne in materia di euroritenuta impongono un'interpretazione orientata al divieto di doppia imposizione e consentono al contribuente che abbia regolarizzato redditi esteri non dichiarati di ottenere il rimborso della ritenuta subita all'estero, anche se quei redditi vengono poi assoggettati a imposizione in Italia. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 14 della Direttiva 2003/48/CE

    È richiamato come norma eurounitaria che, coordinata con le altre fonti, impedisce la doppia imposizione e consente il rimborso dell'euroritenuta.

  • art. 9 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra Comunità Europea e Confederazione svizzera

    È interpretato come fonte convenzionale che vieta la doppia imposizione e prevale sulle norme interne incompatibili.

  • art. 9 dell'Accordo del 22 dicembre 2014 tra Comunità Europea e Principato del Liechtenstein

    È menzionato tra le fonti convenzionali richiamate dal ricorrente.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 84 del 2005

    È letto nel senso di consentire il rimborso dell'euroritenuta quando il credito d'imposta ex art. 165 t.u.i.r. non sia applicabile o sia inferiore alla ritenuta subita.

  • art. 165 t.u.i.r.

    La Corte precisa che la disciplina interna sul credito d'imposta non preclude, nella materia in esame, il rimborso dell'euroritenuta, dovendo la norma essere coordinata con le fonti sovraordinate e con il divieto di doppia imposizione.

  • art. 1 legge n. 186 del 2014

    È richiamato per descrivere l'introduzione della procedura di collaborazione volontaria nell'ordinamento italiano.

  • artt. 5-quater e 5-septies d.l. n. 167 del 1990, conv. in l. n. 227 del 1990

    Sono le disposizioni interne che disciplinano la voluntary disclosure e la regolarizzazione delle attività estere non dichiarate.

  • art. 2 d.l. n. 153 del 2015

    È richiamato come norma che ha prorogato il termine per aderire alla procedura di collaborazione volontaria.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    È menzionato come modalità alternativa di utilizzo della ritenuta/credito nei casi previsti dalla disciplina di recepimento.

  • art. 75 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato per affermare la salvezza degli accordi internazionali resi esecutivi in Italia nell'applicazione delle imposte sui redditi.

  • art. 169 t.u.i.r.

    È evocato per ribadire che le disposizioni interne si applicano, se più favorevoli, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

  • art. 31, § 1, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    È richiamato per escludere interpretazioni pretoriali non consentite delle fonti internazionali.

  • artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Sono citati come reati tributari per i quali la voluntary disclosure può incidere sul trattamento sanzionatorio e penale.

  • artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.

    Sono richiamati come reati non tributari rispetto ai quali la procedura può produrre effetti premiali in presenza dei presupposti di legge.

Massime di principio

  • In tema di redditi di capitale di fonte estera assoggettati a euroritenuta, il divieto di doppia imposizione imposto dalle fonti unionali e convenzionali prevale sulla disciplina interna incompatibile, imponendo un'interpretazione coordinata delle norme nazionali sul credito d'imposta e sul rimborso.
  • La procedura di collaborazione volontaria non può essere equiparata, ai fini ostativi al rimborso, all'accertamento con adesione: il richiamo ad altre procedure serve solo a disciplinare gli atti conseguenti, non a mutare la natura dell'istituto o a precludere diritti riconosciuti dalle fonti sovraordinate.
  • L'omessa indicazione in dichiarazione dei redditi esteri, che impedisce in via ordinaria il credito d'imposta ex art. 165 t.u.i.r., non esclude automaticamente il diritto al rimborso della ritenuta estera quando questo diritto sia specificamente riconosciuto dalla disciplina eurounitaria e di recepimento.
  • Le norme interne che regolano il rimborso o il credito per imposte pagate all'estero devono essere interpretate in modo non discriminatorio e proporzionato, senza trasformarsi in una sanzione indiretta per il contribuente che abbia aderito a una procedura di regolarizzazione.
  • Quando la controversia è definibile sulla base della sola ricostruzione giuridica della disciplina applicabile, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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