Cassazione Civile, Ordinanza n. 05115/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica era stata sottoposta a verifica fiscale per l'anno d'imposta 2009, conclusa con un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP fondato sull'assunto che le operazioni fatturate fossero inesistenti e che l'ente fosse stato utilizzato per vantaggi fiscali propri e di terzi. Nel corso del controllo l'Ufficio aveva notificato inizialmente il processo verbale di constatazione al soggetto che si era qualificato come legale rappresentante, poi aveva riaperto l'istruttoria per verificare l'assetto sociale e aveva notificato un nuovo PVC all'amministratore indicato dalla contribuente. In cassazione il ricorrente deduceva, con dieci motivi, tra l'altro: la violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, co. 7, Statuto del contribuente; l'illegittimità della notifica del PVC e della riapertura dell'istruttoria; la nullità dell'accertamento per difetto di corretta autorizzazione all'accesso; l'omessa pronuncia su censure relative alla contraddittorietà dell'accertamento; la violazione delle presunzioni e dell'onere della prova; l'erronea qualificazione dell'ente come soggetto di comodo e la disapplicazione del regime agevolato per associazioni sportive; l'illegittima tassazione di ricavi e disconoscimento di costi in rapporto a operazioni asseritamente inesistenti; l'omesso esame di fatti decisivi; e l'illegittima applicazione della recidiva insieme al cumulo giuridico delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla validità della notificazione del PVC al soggetto che si era presentato come legale rappresentante e sulla non conoscibilità all'epoca del diverso assetto societario. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'autorizzazione all'accesso, richiamando la natura di mera delega di firma e l'irrilevanza esterna dell'organizzazione interna dell'ufficio. Ha respinto anche le censure per omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque deciso in modo incompatibile con le tesi del contribuente e che non vi era stata pretermissione totale del provvedimento richiesto. Quanto ai motivi sulla ricostruzione del reddito, l'inosservanza dell'onere di autosufficienza e la mancata trascrizione della motivazione dell'avviso hanno comportato l'inammissibilità, ma la Corte ha anche chiarito i principi in tema di enti associativi e prova della perdita della natura non commerciale. Il settimo motivo è stato accolto nei limiti in cui la CTR aveva avallato l'assoluta indeducibilità dei costi e la tassazione dei ricavi fittizi senza corretta verifica del riparto dell'onere probatorio nelle operazioni oggettivamente inesistenti. L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme. Il decimo motivo è stato accolto: la Corte ha affermato che, per applicare la recidiva in materia tributaria, occorre verificare che le precedenti violazioni siano divenute definitive. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla competente CGT di secondo grado per nuovo esame limitatamente ai profili accolti, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio va rispettato prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, ma i motivi dedotti devono colpire la reale ratio della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro usato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 33, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato insieme all'art. 52 d.P.R. n. 633/1972 per l'accesso e i relativi adempimenti procedimentali.
art. 52, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Per i locali destinati all'esercizio di attività economiche l'autorizzazione richiesta è un adempimento procedimentale; la delega di firma interna è ammissibile.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato tra le norme poste a sostegno dell'illegittimità procedimentale dell'accertamento.
L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione è incompatibile con la pretesa dedotta e la rigetta implicitamente.
Le presunzioni semplici possono sorreggere la pretesa fiscale, ma il contribuente resta onerato della prova contraria quando l'Ufficio abbia fornito un sufficiente riscontro indiziario.
Il regime agevolato per le associazioni sportive è di stretta interpretazione e presuppone l'effettivo svolgimento dell'attività nei limiti previsti.
L'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa erariale grava sull'Amministrazione, ma il contribuente deve provare i fatti che giustificano l'esenzione o la deduzione invocata.
Richiamato in relazione alla ricostruzione induttiva del reddito.
Richiamato nel contesto della tassazione dei redditi e della capacità contributiva.
art. 53 Cost.
Invocato dal ricorrente per contestare la tassazione di redditi ritenuti inesistenti.
art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 16/2012
Richiamato sulla disciplina dei componenti positivi/negativi relativi a operazioni inesistenti.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per l'IVA dovuta in caso di fatture per operazioni inesistenti.
Applicato il principio della doppia conforme, che limita il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo sull'omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse rationes di merito.
Disciplina il cumulo giuridico delle sanzioni e la continuazione delle violazioni.
Richiamato per la recidiva in materia tributaria e la sua compatibilità con la continuazione.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
La recidiva richiede il previo definitivo accertamento della violazione precedente; non basta la mera contestazione.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
La continuazione riguarda violazioni della stessa indole e non esclude in astratto la recidiva, purché questa si fondi su violazioni già definitive.
L'ente perde la qualifica di non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per l'intero periodo d'imposta.
L'esenzione per le associazioni non lucrative dipende dall'effettivo svolgimento di attività non commerciale, non dalla sola veste formale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non coglie la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata o se non consente il controllo di autosufficienza sui fatti e sugli atti rilevanti.
- In tema di accesso fiscale presso locali destinati ad attività economiche, l'autorizzazione del capo dell'ufficio è un requisito procedimentale interno; la sua firma può essere validamente apposta da un funzionario delegato mediante delega di firma, senza necessità di indicazione nominativa se la qualifica consente la verifica della provenienza.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata, pur senza esaminare analiticamente ogni argomento, sia logicamente incompatibile con la tesi della parte e ne determini il rigetto implicito.
- Nei rapporti tributari, l'Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, ma il contribuente che invochi un'esenzione, una decommercializzazione o la deducibilità di costi deve fornire la prova dei presupposti che la giustificano.
- Per gli enti associativi agevolati rileva l'effettiva attività concretamente svolta; la sola previsione statutaria o la veste formale dell'ente non bastano a conservare il regime di favore se risulta un esercizio prevalente di attività commerciale.
- In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare l'inesistenza delle operazioni, ma una volta assolto tale onere incombe al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni e dei relativi costi, anche ai fini della deduzione e della detrazione IVA.
- La tassazione dei ricavi fittizi non può essere confermata in modo automatico e assoluto se non si verifica correttamente il nesso tra costi, ricavi e prova dell'effettiva inesistenza delle operazioni contestate.
- La recidiva in materia tributaria richiede che le precedenti violazioni siano divenute definitive; essa può coesistere con il cumulo giuridico solo se il precedente illecito è già stabilizzato in via definitiva, non essendo sufficiente la mera contestazione.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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