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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36480/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

Il giudizio origina dall'opposizione, poi respinta nei gradi di merito, avverso quattro cartelle esattoriali. Il destinatario sosteneva di non averle mai ricevute e di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., oltre al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che le notifiche, eseguite secondo la procedura dell'art. 140 c.p.c., non si erano perfezionate perché la raccomandata informativa non gli era mai stata consegnata, risultando egli trasferito dagli avvisi di ricevimento. La Corte rileva però che la censura non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla validità della notifica ex art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 mediante affissione all'albo comunale in caso di irreperibilità del destinatario presso il civico risultante; inoltre, alla luce della disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, il ricorrente non ha dimostrato lo specifico interesse ad agire richiesto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non specificamente diretta contro la statuizione del giudice di merito che aveva applicato la procedura notificatoria speciale prevista per gli atti tributari quando la notifica sia eseguita dai messi comunali e il destinatario risulti irreperibile. Ha inoltre applicato il principio delle Sezioni Unite in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo e interesse ad agire 'dinamico', osservando che il ricorrente non aveva depositato memoria o documentazione idonea a dimostrare tale interesse nei termini richiesti. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, è stata confermata la condanna alle spese in favore della controricorrente e disposto l'ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato come procedura notificatoria ordinaria, ma la Corte evidenzia che la censura non si confronta con la diversa procedura speciale ritenuta applicabile dal giudice di merito.

  • art. 143 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non lo ritiene decisivo ai fini della ratio decidendi.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Quando la notifica degli atti tributari è eseguita tramite messi comunali e il destinatario risulta irreperibile, l'avviso di deposito è affisso all'albo comunale e la notifica si considera eseguita dall'ottavo giorno successivo all'affissione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a rilevare la mancata specifica censura e la mancata dimostrazione dell'interesse ad agire.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione del motivo, ma la Corte reputa la censura inammissibile per difetto di specificità e mancato aggancio alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Fondamento del procedimento camerale con proposta del relatore per manifesta inammissibilità o infondatezza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento per la trattazione camerale della controversia.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    La Corte applica il principio delle Sezioni Unite secondo cui la norma incide sull'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, configurandolo come interesse dinamico e richiedendo la sua dimostrazione nei processi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    Norma introduttiva del citato art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, richiamata come fonte della disciplina sopravvenuta sull'interesse ad agire.

  • l. 215/2021

    Legge di conversione del d.l. 146/2021, richiamata quale fonte della disciplina sopravvenuta.

  • art. 372 c.p.c.

    Indicato come mezzo per il deposito documentale in cassazione ai fini della dimostrazione dell'interesse ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a dedurre una violazione di legge solo in modo generico.
  • Nelle notificazioni degli atti tributari eseguite dai messi comunali, l'irreperibilità del destinatario presso il civico comporta l'applicazione della procedura speciale dell'art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973, con affissione all'albo comunale e perfezionamento della notifica dall'ottavo giorno successivo.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo richiede la dimostrazione di uno specifico interesse ad agire, che ha natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione anche nei processi pendenti, secondo la disciplina sopravvenuta.
  • La mancata produzione, in sede di legittimità, della documentazione necessaria a provare l'interesse ad agire comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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