Cassazione Civile, Ordinanza n. 10268/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo, relativa a infrazioni al codice della strada. Nel ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615, 617 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente dichiarato tardiva l'opposizione per mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla conoscenza della cartella tramite estratto di ruolo, senza considerare che nell'atto introduttivo era stata anche eccepita l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione della pretesa creditoria. La resistente ha controricorso; l'agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente la questione dell'inammissibilità originaria della domanda: l'opposizione era diretta, in sostanza, contro l'estratto di ruolo, atto non impugnabile. Ha applicato il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022 sull'applicabilità ai giudizi pendenti. Poiché la ricorrente non aveva allegato né dimostrato uno specifico pregiudizio idoneo a fondare l'interesse ad agire, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che la causa non poteva essere iniziata. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio e dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum, poiché la Corte ha risolto la controversia sul piano dell'inammissibilità originaria della domanda.
Richiamato nel motivo di ricorso; non è stato però fondamento della decisione, assorbita dal rilievo sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non si è soffermata sul merito dell'opposizione all'esecuzione, ritenendo inammissibile la domanda proposta.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto assorbita ogni doglianza perché l'azione era diretta contro un estratto di ruolo non impugnabile.
Richiamato nella censura sulla tardività dell'opposizione; la Corte non ha fondato su tale norma la propria decisione, valorizzando invece il difetto originario di interesse e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
La Corte richiama la norma introdotta in conversione come fonte del nuovo regime sull'impugnabilità del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Richiamata quale legge di conversione che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. 602/1973.
art. 12 d.P.R. 602/1973, comma 4-bis
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
La Corte applica la disposizione, anche ai giudizi pendenti, nel senso che il ruolo e la cartella sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla norma.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
Richiamato come uno dei casi tipizzati in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato nel perimetro dei pregiudizi tipizzati che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella.
Richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato per la diretta impugnazione.
Usato per cassare senza rinvio, perché la causa non poteva essere iniziata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato raddoppiato.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che la legge riconosca una tutela immediata per uno specifico e attuale pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.
- La legittimazione ad agire e l'interesse ad agire costituiscono condizioni dell'azione rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la loro mancanza comporta l'inammissibilità originaria della domanda.
- Il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti e specifica l'interesse ad agire nelle controversie contro ruoli e cartelle non notificate o invalidamente notificate.
- Se la controversia è proposta avverso un estratto di ruolo senza allegare e provare un pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge, la domanda è inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere iniziata.
- Le eccezioni relative alla mancata notifica della cartella o alla prescrizione del credito non superano, di per sé, il difetto di interesse ad agire quando l'azione sia indirizzata contro un atto non impugnabile e manchi il pregiudizio tipizzato.
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