Cassazione Civile, Ordinanza n. 26144/2021 del 27/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS pretendeva contributi previdenziali per l'anno 2009 nei confronti di un'avvocata che esercitava la libera professione ma non era iscritta alla Cassa forense, versando soltanto il contributo integrativo. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione della professionista, dichiarando non dovute le somme richieste sia perché riteneva non esistente, nel caso concreto, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, sia perché considerava prescritto il credito contributivo, individuando la decorrenza della prescrizione nella scadenza del termine di versamento e rilevando che la richiesta dell'INPS era pervenuta il 15 luglio 2015. Nel ricorso per cassazione l'INPS ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e della normativa contributiva, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito e quindi sospendesse la prescrizione; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull'obbligo contributivo degli avvocati, assumendo che il professionista non iscritto alla Cassa forense fosse comunque tenuto all'iscrizione alla gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine all'assenza di un comportamento occulto/doloso idoneo a sospendere la prescrizione; ha inoltre escluso che dalla sola mancata compilazione del quadro RR possa desumersi automaticamente l'occultamento doloso del debito contributivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
individua il presupposto dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata; nella decisione è richiamato come base normativa della pretesa contributiva, ma il ricorso è definito inammissibile senza scrutinio nel merito dell'obbligo.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
norma di interpretazione autentica richiamata nel testo per la disciplina dell'obbligo contributivo e per escludere che il presunto obbligo potesse essere ricondotto a un comportamento doloso di omissione nella dichiarazione.
richiamato dall'INPS per sostenere la decorrenza della prescrizione; la Corte osserva che la censura non coglie il decisum perché investe un accertamento di fatto.
prevede la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito; la Corte esclude che la sola mancata compilazione del quadro RR equivalga automaticamente a tale occultamento.
la censura di violazione di legge è ritenuta inidonea quando, in realtà, si contestano valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
impone, nei casi previsti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente/inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di riscossione contributiva.
art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997
richiamato dall'INPS in relazione alla dichiarazione dei redditi e alla compilazione del quadro RR.
insieme di disposizioni richiamate dall'INPS come base dell'obbligo contributivo alla gestione separata.
richiamato per la qualificazione dei redditi di lavoro autonomo del professionista.
artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980
richiamati in relazione al regime previdenziale degli avvocati e all'iscrizione alla Cassa forense.
Massime di principio
- La deduzione di un occultamento doloso del debito contributivo, ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., richiede un accertamento di fatto specifico e non può essere affermata automaticamente per la sola mancata compilazione di un quadro dichiarativo.
- Una censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando tende in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- In tema di prescrizione dei crediti contributivi, il dies a quo e l'eventuale sospensione vanno ricostruiti sulla base di elementi fattuali concreti; non è consentito sostituire all'accertamento giudiziale un automatismo presuntivo privo di base probatoria.
- Se il motivo di ricorso non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non scalfisce l'accertamento posto a fondamento della decisione, esso è inammissibile.
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