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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31219/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di due fideiussori, emesso per il saldo passivo di un rapporto di conto corrente e di un conto anticipi su fatture intrattenuti da una società garantita. I fideiussori proposero opposizione, poi appello, sostenendo: la nullità della fideiussione per violazione di norme antitrust perché predisposta su modulo conforme alle norme bancarie uniformi; l’invalidità dei rapporti bancari per usurarietà degli interessi e delle commissioni; l’illegittimità dell’uso di estratti conto depositati tardivamente; la nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza o mancanza di causa; il diritto al risarcimento del danno alla salute e alla libertà economica derivante dall’applicazione di interessi usurari; la necessità di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio e di ammettere ulteriori prove. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello, ritenendo infondate o inammissibili le varie doglianze. Con il ricorso per cassazione i fideiussori hanno articolato sette motivi, riproponendo in sostanza le questioni di nullità della fideiussione, prova del credito bancario, tardività e inutilizzabilità degli estratti conto, disciplina della commissione di massimo scoperto, criteri di calcolo dell’usura, istanze istruttorie e risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo, rispettivamente perché la questione di nullità antitrust della fideiussione era nuova; perché la censura sulla commissione di massimo scoperto non colpiva la ratio decidendi effettiva; perché la doglianza sull’usura era generica e non specificava, nel caso concreto, il superamento della soglia secondo i criteri applicabili; perché la censura sull’istanza di rinnovazione della CTU non aggrediva tutte le autonome rationes poste a base della decisione; e perché la doglianza sul danno alla salute non si confrontava con la ragione decisoria fondata sull’insufficienza della prova del nesso causale. Il secondo motivo è stato rigettato perché, nonostante il collegamento tra conto corrente e conto anticipi, non risultava che in appello fossero state formulate contestazioni specifiche sulle poste del conto ordinario derivanti da giroconti dal conto anticipi. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato nel merito quanto alla inutilizzabilità degli estratti conto acquisiti dal consulente tecnico oltre il termine processuale, poiché la Corte ha applicato il principio secondo cui, nell’esame contabile ex art. 198 c.p.c., il consulente può acquisire i documenti necessari allo svolgimento dell’incarico anche se rilevanti per i fatti principali, purché nel contraddittorio delle parti; la motivazione della corte territoriale è stata corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c. in tal senso. In definitiva, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990

    La questione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in cassazione, oltre che fondata su accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla pretesa creditoria bancaria e sulle contestazioni dei fideiussori; la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile secondo i casi.

  • art. 117 T.U.B.

    Invocato dai ricorrenti sul contenuto/documentazione dei rapporti bancari; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul conto anticipi, in assenza di specifiche contestazioni sulle poste del conto ordinario.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Il tardivo deposito di documenti oltre il termine è stato ritenuto non decisivo ai fini della inutilizzabilità, alla luce dei poteri del consulente contabile e del successivo art. 198 c.p.c.

  • art. 198 c.p.c.

    Nel contesto dell’esame contabile, il consulente può acquisire i documenti necessari alla risposta ai quesiti, anche se idonei a provare i fatti principali, nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, confermando l’utilizzabilità dei documenti acquisiti dal CTU ai fini della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla commissione di massimo scoperto, ma la censura è stata ritenuta eccentrica rispetto alla ratio decidendi della sentenza d’appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri parametri processuali nel motivo sulla commissione di massimo scoperto; la Corte ha rilevato la mancata specifica critica alla ragione decisoria concreta.

  • art. 1325 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa/oggetto; motivo dichiarato inammissibile per difetto di attinenza alla ratio.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la nullità della commissione di massimo scoperto; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato in relazione al rilievo officioso della nullità; non ha condotto all’accoglimento per ragioni di inammissibilità della doglianza.

  • L. 108/1996

    La disciplina dell’usura è stata letta alla luce della giurisprudenza di legittimità sulle modalità di verifica del superamento del tasso soglia e sul ruolo della commissione di massimo scoperto nei rapporti anteriori alla riforma.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato per la nozione di usura e per il metodo di comparazione tra tasso effettivo globale, commissione di massimo scoperto e tassi soglia.

  • art. 1815, secondo comma, c.c.

    Richiamato in connessione agli effetti della pattuizione di interessi usurari; la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e difetto di specificità.

  • art. 2-bis d.l. 185/2008

    Considerato norma innovativa e non interpretativa; per i rapporti anteriori o in parte anteriori occorre una verifica separata tra interessi e commissione di massimo scoperto secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite.

  • L. 2/2009

    Ha convertito il d.l. 185/2008 e ha introdotto la disciplina della commissione di massimo scoperto, incidendo per il futuro sulla materia.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale/domanda di risarcimento alla salute, respinta per mancanza di prova del nesso causale.

  • art. 185 c.p.

    Invocato come fonte del danno risarcibile da reato/illecito; la domanda è stata comunque respinta per difetto di prova causale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri conseguenti al rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di una nullità contrattuale per violazione di norme antitrust richiede che la questione sia stata effettivamente introdotta nei gradi di merito e che non comporti nuovi accertamenti di fatto; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio sul saldo di un conto corrente bancario, la banca deve provare l’andamento del rapporto mediante la documentazione contabile necessaria; tuttavia, la contestazione deve essere specifica e riferita alle poste effettivamente controverse, non potendo fondare l’accoglimento del ricorso solo su asserti collegamenti tra rapporti distinti.
  • Nell’esame contabile ex art. 198 c.p.c. il consulente tecnico può acquisire i documenti necessari allo svolgimento dell’incarico anche se tali documenti siano idonei a provare i fatti principali, purché il contraddittorio tra le parti sia rispettato; il tardivo deposito non determina di per sé inutilizzabilità assoluta.
  • La censura di legittimità deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo attacca una ragione diversa o non autonoma rispetto a quella posta a fondamento della decisione, il motivo è inammissibile per difetto di interesse o di specificità.
  • In materia di usura bancaria, per i rapporti anteriori alla disciplina introdotta dall’art. 2-bis d.l. 185/2008 conv. in L. 2/2009, la verifica del superamento della soglia deve essere compiuta secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; la sola deduzione astratta dell’incidenza della commissione di massimo scoperto non basta senza specifiche allegazioni sul superamento concreto della soglia.
  • La domanda risarcitoria per danno alla salute o non patrimoniale collegata alla dedotta illegittimità dei costi bancari richiede la prova rigorosa del nesso causale tra condotta e pregiudizio; in assenza di tale prova, la pretesa deve essere rigettata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteMutuoProveImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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