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Sentenza

Sentenza del 17/12/2020 n. 28936 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per i periodi 2005-2006 relativi a IRES, IRAP e IVA: contestata la rideterminazione dei ricavi e la ripresa a tassazione per materie prime risultate non lavorate (assenza di inventario fisico), omessa fatturazione di ricavi e indeducibilità di spese per sponsorizzazioni. La società censurava in particolare l'uso di una ricostruzione cartolare basata su tabulati interni e l'assenza di un riscontro fisico delle rimanenze prescritto dal DPR 441/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società confermando le decisioni della Commissione Tributaria Regionale che avevano respinto le censure: è stata ritenuta legittima la ricostruzione basata sui tabulati predisposti dalla stessa ricorrente e la loro utilizzabilità come elemento indiziario grave, preciso e concordante ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973; è stata altresì confermata l'indeducibilità delle spese per sponsorizzazioni per carenza di prova dell'inerenza. Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per le regole di impugnazione e per i termini di ammissibilità dei motivi; la Corte ha ritenuto inammissibili alcuni motivi aggiunti ex art.24 ma ha esaminato comunque il merito, restando il rilievo iniziale mero obiter dictum.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, articolo 1, comma 1

    "si presumono ceduti i beni acquistati, importati.o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne' in quelli dei suoi rappresentanti"

    Definisce la presunzione legale di cessione per beni non rinvenuti nei luoghi indicati; la Corte osserva che per l'operatività di tale presunzione è necessario il riscontro fisico o la differenza inventariale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, articolo 4

    "1. Gli effetti delle pre'sunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche. 2. Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino ... e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo"

    Stabilisce che la presunzione legale richiede o la rilevazione fisica o la differenza tra scritture e rimanenze; in assenza di inventario fisico la presunzione legale di cessione non può essere applicata.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39

    Norma che consente l'accertamento analitico-induttivo e l'uso di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; la Corte ha ammesso l'uso di tabulati gestionali come base per presunzioni semplici quando soddisfano tali requisiti.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 14, comma 1, lettera d

    Riferimento alle scritture ausiliarie di magazzino come documenti che possono servire al raffronto inventariale; utilizzato per definire i limiti della presunzione legale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54

    Richiamato per affermare che, anche senza scritture obbligatorie vidimate, l'ufficio può avvalersi di altre scritture (es. prospetti interni) per desumere omissioni o inesattezze ai fini IVA.

  • Codice Civile, artt. 2727, 2728, 2729

    Richiamati in relazione al valore probatorio delle scritture e alle presunzioni: la Corte conferma che le scritture non ufficiali possono avere efficacia probatoria se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • TUIR, art. 109

    Riferimento rispetto al trattamento fiscale dei costi: la Corte ha richiamato il principio che l'onere di provare l'inerenza delle spese grava sul contribuente.

  • Codice di Procedura Civile, articoli 111 Cost., 113, 116, 132, 274, 370, 380-bis.1, 398

    Richiamati per questioni procedurali: ammissione di memorie, riunione dei giudizi, firma del provvedimento in caso di impedimento dell'estensore, partecipazione all'udienza e motivazione delle sentenze.

Massime di principio

  • La presunzione legale di cessione prevista dal DPR 441/1997 opera solo se sussiste un riscontro fisico delle merci o una differenza inventariale con le scritture obbligatorie; senza inventario fisico non si applica la presunzione legale.
  • L'assenza della presunzione legale non esclude la possibilità per l'amministrazione di utilizzare presunzioni semplici ai sensi dell'art.39 DPR 600/1973: anche un'unica prova documentale (es. tabulati interni) può legittimare una rettifica se è grave, precisa e concordante.
  • Le scritture non ufficiali o documenti gestionali del contribuente, se affidabili e coerenti, possono costituire valido elemento indiziario e soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per l'accertamento.
  • L'onere di dimostrare l'inerenza di una spesa (es. sponsorizzazioni) grava sul contribuente: fatture generiche senza elementi probatori specifici possono essere insufficienti a far riconoscere la deducibilità.
  • In sede di impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità di motivi da parte del giudice d'appello, se poi il motivo è comunque esaminato e rigettato nel merito, resta un obiter dictum e non costituisce interesse rilevante in Cassazione.
  • Il ricorso per revocazione può risultare precluso o privo di interesse se la parte ha già esperito altri rimedi (es. ricorso per cassazione) che rendono sopravvenuta la carenza d'interesse.

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