Sentenza del 17/12/2020 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Forlì
Coobligato solidale - solidarietà tributaria - presupposti - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il coobbligato solidale ha chiesto che gli fosse riconosciuto l'effetto estensivo di un giudicato favorevole pronunciato a favore di un altro condebitore, sostenendo che il pagamento effettuato non era spontaneo ma dovuto alla costrizione (finalizzato ad evitare la riscossione coattiva). Si discute se tale pagamento, eseguito dopo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dopo la notifica della cartella di pagamento, possa essere considerato non volontario e dunque beneficiare dell'effetto espansivo del giudicato.
La decisione
Il giudice ha affermato il principio secondo cui il terzo debitore non presente nel giudizio può opporre la sentenza favorevole emessa nei confronti dell'altro condebitore salvo che la sentenza si fondi su ragioni personali dell'altro. Tuttavia, nel caso concreto ha escluso l'effetto estensivo perché il pagamento era avvenuto solo a seguito della "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" e mancava qualsiasi altra prova che dimostrasse l'assenza di spontaneità. È dunque gravato sul contribuente l'onere di provare che il pagamento è stato effettuato in condizioni di costrizione (per evitare l'esecuzione) e non era volontario; in mancanza di tale prova, il pagamento è considerato spontaneo e non può beneficiare dell'estensione del giudicato.
Norme richiamate
principio del giudicato tributario
Il giudicato tributario può avere effetto estensivo nei confronti dei coobbligati che non hanno partecipato al processo, salvo che la decisione si fondi su ragioni personali dell'altra parte; tale estensione richiede che il pagamento del coobbligato sia stato non volontario ma determinato dalla necessità di evitare l'esecuzione forzata.
solidarietà passiva tributaria
La solidarietà implica responsabilità concorrente dei debitori verso l'Erario, ma l'operatività dell'effetto estensivo del giudicato sui coobbligati dipende dalla natura del pagamento (volontario vs. costretto) e dalla prova della condizione di costrizione.
notifica della cartella di pagamento / comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
La semplice comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza ulteriori elementi probatori, non è di per sé sufficiente a dimostrare che il pagamento sia stato non volontario; il contribuente deve fornire ulteriori elementi che attestino la reale condizione di costrizione all'adempimento.
Massime di principio
- La sentenza favorevole a un condebitore può estendersi a coobbligati non partecipanti solo se il pagamento di questi ultimi è stato eseguito sotto costrizione effettiva per evitare l'esecuzione forzata; non basta un pagamento occasionale o spontaneo.
- La mera ricezione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non prova automaticamente che il pagamento sia stato non volontario: il contribuente ha l'onere di dimostrare elementi concreti di costrizione (es. imminente atto esecutivo, effettiva iniziativa di riscossione, impossibilità di opposizione tempestiva).
- Quando si assume la condizione di pagamento per evitare la riscossione, è prudente raccogliere e documentare prove della situazione costrittiva (atti dell'ente riscossore, tempistica, comunicazioni specifiche sull'esecuzione) per poter ottenere l'estensione del giudicato.
- Se la decisione favorevole al coobbligato si fonda su ragioni personali (es. questioni soggettive o difformità di posizione rispetto agli altri debitori), non è possibile estenderne gli effetti agli altri coobbligati.
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